Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/07/2001, n. 9155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9155 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 915 5 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMADI Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.m digg.fi Magistrati: Presidente Dott. Francesco AMIRANTE R.G. N. 13390/99 Cron.21074 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere- Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.16/03/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: TT AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOTERA 291 presso lo studio dell'avvocato SALERNO GASPARE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLOCCA GIORGIO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 16615/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/09/98 R.G.N. 3180/95; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1247 udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Maura LA -1- TERZA;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento in persona del Sostituto Procuratore Maurizio VELARDI che ha concluso per del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 ottobre 1994 il Pretore del lavoro di Roma accogliendo la domanda proposta da GI NN, pensionata Inps dal 1.8.76 nei confronti dell'Istituto, diretta ad ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi moratori sugli agli arretrati liquidati in data 8 gennaio 1987 pari a lire 22.218.180, condannava l'Inps al pagamento di lire 65.405.935. Sull'appello dell'Inps la statuizione veniva parzialmente riformata dal locale Tribunale, il quale, con la sentenza non definitiva del 22 settembre 1998, condannava l'Inps al pagamento, sui medesimi arretrati, della rivalutazione monetaria a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di :::/ entrata in vigore del DL n. 787 del 1985, convertito in legge n. 45 del 1986 e sino alla data di pagamento della sorte capitale, oltre accessori che si riservava di liquidare nel prosieguo del giudizio. Il Tribunale, premesso che le differenze pensionistiche si erano determinate a seguito dell'entrata in vigore della suddetta disposizione di interpretazione autentica dell'art. 19 della legge 843 del 1978, faceva riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991- che non poteva intendersi contraddetta dalla pronunzia successiva n. 85 del 1994 emessa dalla medesima Corte la quale aveva individuato la decorrenza di interessi e rivalutazione al momento in cui si verificano le condizioni legali di responsabilità dell'Istituto per il ritardo, affermando che il decisi, della Corte non impediva di escludere la colpa dell'Inps fino alla scadenza dei 120 giorni successivi all'entrata in vigore della medesima legge di interpretazione autentica. Avverso detta sentenza la pensionata propone ricorso affidato ad un unico complesso motivo. L'Inps è rimasto intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia la erroneità del richiamo agli artt. 1218 e 1219 cod. civ., l'irrichiamabilità dell'imputazione soggettiva in caso di ritardato pagamento e la non applicabilità dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973. Avrebbe errato il Tribunale nell'affermare che in forza del richiamo alle "condizioni legali di responsabilità” operato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, si dovrebbe verificare l'esistenza di una colpa dell'Inps per il ritardo nella liquidazione della prestazione ai fini del diritto a rivalutazione monetaria ed interessi;
secondo la ricorrente dovrebbe essere esclusa l'applicazione dei criteri che regolano la responsabilità per inadempimento ex artt. 1218 e 1219 cod. civ., sia perché con la legge n. 45 del 1986, in quanto norma di interpretazione autentica, si era inteso applicare il criterio di calcolo ex tunc, sia perché non sarebbe invocabile il principio dello spatium deliberandi di cui all'art. 7 della legge n. 533 del 1973, dal momento che per ottenere le cd. "quote fisse" di cui all'art. 19 della legge 833 del 1979 non è richiesta alcuna domanda amministrativa. Il ricorso merita accoglimento. Le questioni sottoposte al vaglio della Corte dal ricorso sono gia state esaminate in precedenti giudizi con esito favorevole ai pensionati (Cass. 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192, 14 agosto 1999 n. 8669). A seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n. 156, e' stato assicurato ai crediti previdenziali (ed in seguito anche a quelli di carattere assistenziale: Corte cost. 27 aprile 1993 n. 196) lo stesso regime giuridico che l'art. 429 c.p.c. dettava per i crediti di lavoro. La Corte costituzionale ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito. Pertanto, nel regime anteriore a quello dettato dall'art. 16, comma sesto della 1. 412/1991 e alla stregua della giurisprudenza formatasi nel l'interpretazione dell'art. 429, la rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono non gia' un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneita' ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione fino al pagamento;
il che comporta, come corollario, che il ritardo nell'adempimento dei crediti contrassegnati da questo regime giuridico non e' 乍 regolato dai principi della responsabilita' contrattuale di cui e' espressione l'art. 1224 c.c., il quale contempla, invece, obbligazioni accessorie ma tuttavia autonome, di natura risarcitoria, e che trovano percio' il loro presupposto nello inadempimento imputabile al debitore ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 dicembre 1993, n. 12981; 20 luglio 1996, n. 6525; 13 febbraio 1997, n. 1322). Dal risalente e uniforme orientamento secondo il quale rivalutazione e interessi sono dovuti, a norma dell'art. 429, comma 3 cod. proc. civ., anche dal debitore al quale non sia imputabile il ritardo nel pagamento, hanno dissentito alcune decisioni della sezione Lavoro della Corte, secondo le quali la disciplina dell'art. 429 costituisce una mera specificazione di quella dettata in generale, per il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, dall'art. 1224 cod. civ. (Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; 19 maggio 1995, n. 5525; 15 dicembre 1997, n. 12673). Tuttavia, la rilevanza della colpa debitoria nell'adempimento di crediti previdenziali è stata esclusa dalle Sezioni unite con la sentenze 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 3 8481(cfr. nello stesso senso Cass. 26 giugno 1996, n. 5895 e 13 febbraio 1997, n. 1322, ed anche successivamente dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 15 marzo 1994 n. 85 e, in particolare, sentenza 2 giugno 1994 n. 207, nella quale si afferma che, tra le peculiarita' caratterizzanti la disciplina dettata dall'art. 429, vi e' quella della "irrilevanza dell'imputabilita' del ritardo a colpa del debitore" "il che vale a collocare l'inadempimento fuori dall'alveo della responsabilita' contrattuale"). Pertanto, il Tribunale di Roma e' incorso in errore di diritto nel ritenere che previdenziale presupposto del debito per gli accessori della prestazione fosse il ritardo colpevole nell'adempimento. Il Tribunale d'altra parte non dubita che si tratti di disposizione retroattiva, ne consegue che in forza della retroattivita' della legge di interpretazione " autentica, i pensionati devono essere considerati titolari della pretesa al N pagamento della pensione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applicazione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978 n. 843, fin dalla scadenza dei singoli ratei. E' erronea infatti anche la ulteriore statuizione del Tribunale sulla concessione dello spatium deliberandi di centoventi giorni. E' vero che nella citata sentenza n. 156/1991, la Corte costituzionale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non puo' vedersi incrementato il credito pecuniario da interessi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di contabilita' diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudice delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d.P.R n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento). fronte al sopravvenuto Ma ben diverso è il caso in esame, perché di inadempimento parziale di una prestazione gia' liquidata, non e' configurabile un onere di domanda a carico dell'interessato, come dimostrato peraltro dal fatto che l'Inps ha provveduto d'ufficio all'incremento della prestazione dopo l'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica. Consegue dai principi sopra illustrati che rivalutazione monetaria ed interessi sulle differenze spettanti a seguito della legge di interpretazione autentica decorrono dalla data di scadenza dei singoli ratei di pensione. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di Roma, la quale si uniformerà ai criteri sopra enunciati e provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Por n Pursu Mauro bruse IL CANCELLIERE 3 0 I A 3 1 S D Depositato in Cancelleria 5 . S , T A . Oggi 6 LUG. 2001 O T L I L M O E R R 7 P - I 6 D IL CANCELLIERE - 1 A 1 T N S E O E O S P A G L D G M A I E E O , L A T O D T R A I E T L R T S I I L N D G E E E D S R E 5 т с