Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Integra il delitto di peculato il curatore dell'eredità giacente che si appropri di un bene ereditario, anche qualora sia stato nominato all'esito di una procedura attivata in assenza dei presupposti di legge.
Commentario • 1
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2010, n. 34335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34335 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
34335 / 10 M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 09/04/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - Dott. ANTONIO AGRO' N.730 Rel. Consigliere - Dott. NICOLA MILO
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI N. 41304/2009
- Consigliere - Dott. DOMENICO CARCANO
- Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDIORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) NA RA N. IL 09/11/1962
avverso la sentenza n. 764/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/06/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O. Cenangolo che ha concluso per il rigetto sel ricorso;
Uditidifensore Avv. D. Ripamonti, che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv
l'accoglimento Sel ricorso.
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 18/6/2009, confermava la decisione 28/1/2005 del Tribunale di La Spezia, che aveva dichiarato RB TA colpevole del reato di cui all'art. 314 c.p. perché, nella qualità di curatrice dell'eredità giacente di ED CH, avendo la disponibilità, per ragione del suo ufficio, del conto corrente bancario intestato al defunto presso la Cassa di Risparmio di La Spezia, si era appropriata della somma di oltre 13 milioni di lire su di esso depositata (conto estinto il 31/10/1995) – e l'aveva condannata, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Giudice distrettuale, dato atto che la TA era stata nominata, con decreto 22/9/1995 del Pretore di La Spezia, curatrice dell'eredità giacente per intervenuta rinuncia degli eredi del defunto ED CH (genitori e fratelli), riteneva non disapplicabile tale provvedimento, in quanto atto di volontaria giurisdizione e non atto amministrativo, e comunque correttamente introdotta la relativa procedura, non rilevando che gli eredi rinuncianti fossero nel possesso di un bene ereditario, e più esattamente la quota parte (1/3) della nuda proprietà dell'immobile sito in via Padre Giuliani n. 19 di La Spezia, dove abitavano, considerato che tale possesso era legittimato, in via autonoma, dal diritto d'usufrutto dei genitori e dal diritto di nuda proprietà pro quota (1/3 ciascuno) dei due fratelli del de cuius sullo stesso immobile. Riteneva, inoltre, che la curatrice dell'eredità giacente, avendo la gestione dei beni che, per la rinuncia degli eredi, dovevano essere devoluti allo Stato, rivestiva la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Evidenziava che la prova della fondatezza dell'accusa era integrata: a) dalla testimonianza di FR RE, che, su incarico dell'imputata, aveva prelevato, in data 11/10/1995, dal conto corrente intestato al defunto la somma di oltre 13 milioni di lire, consegnandola alla predetta;
b) dagli accertamenti bancari, da cui era emerso che detta somma era stata versata dall'imputata sul conto corrente intrattenuto presso la Banca Popolare di Novara dalla “Setracon srl" e gestito dalla stessa imputata e dal di lei marito, amministratore della società; c) dalla circostanza che l'imputata personalmente aveva avanzato richiesta scritta di estinzione del conto intestato al defunto CH.
2- Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la TA e ha dedotto: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 314 c.p., sotto il profilo che il fatto contestatole doveva essere riqualificato come appropriazione indebita, con conseguente proscioglimento per difetto di querela o per prescrizione, e ciò perché doveva escludersi in lei la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in considerazione sia della illegittimità della nomina sia dei compiti di natura strettamente privatistica a questa connessi;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché mancata assunzione di prova decisiva, per essere stata superficialmente disattesa la tesi difensiva della sua completa estraneità al prelievo della somma in contestazione dal conto corrente del defunto, senza neppure disporre una perizia grafica sulle firme da lei disconosciute;
3) vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflittale.
3- Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Dato di fatto pacifico e imprescindibile è che la TA, nominata curatrice dell'eredità giacente di ED CH, svolse concretamente i compiti connessi a tale ufficio.
Nell'espletamento di tali compiti, però, la predetta venne meno ai suoi doveri di conservazione e di oculata amministrazione del patrimonio ereditario, appropriandosi la somma oggetto di contestazione. Di ciò la sentenza impugnata, richiamando anche le condivise argomentazioni di quella di primo grado, dà adeguata e logica dimostrazione,
2 ancorandola a precisi e affidabili dati probatori di natura testimoniale e documentale, mai specificamente e razionalmente contestati dalla ricorrente, limitatasi ad asserire, tra non trascurabili contraddizioni e ipotetiche giustificazioni al limite del paradosso, la sua estraneità ai fatti. Ne consegue che la pertinenza e la decisività degli argomenti su cui riposa la sentenza di merito nella parte relativa al punto in esame rendono chiara - e quindi
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non censurabile la ragione del mancato accoglimento della richiesta di integrazione
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istruttoria (espletamento della perizia grafica).
Ciò posto, si rivelano prive di consistenza e ai limiti dell'ammissibilità le doglianze articolate con il secondo motivo di ricorso.
Quanto alla contesta qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio rivestita dall'imputata e quindi all'eccepita non configurabilità del reato proprio, ma piuttosto di quello comune di appropriazione indebita (primo motivo di ricorso), devesi riassuntivamente osservare quanto segue.
Prescindendo da ogni questione, di rilievo esclusivamente civilistico, circa la ricorrenza o meno dei presupposti di legge per attivare la procedura dell'eredità giacente e quindi circa la legittimità o meno della nomina della TA a curatrice, sta di fatto che tale investitura non può certamente considerarsi come proveniente da organo carente di potere e per questo inesistente, ma - a tutto concedere semplicemente invalida. L'atto di
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nomina, che è atto di volontaria giurisdizione privo del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, produce comunque i suoi effetti tipici che consentono di riferire al suo destinatario la qualifica riveniente dalla nomina.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato a norma dell'art. 528 c.c., va annoverato fra gli ausiliari del giudice, dovendosi intendere per tale, secondo la definizione datane dall'art. 68 c.p.c. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta), il privato esperto in una determinata arte o professione e in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di compiere una pubblica funzione, il quale, sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale, presti la sua attività nell'ambito di una determinata procedura, sì da renderne possibile lo svolgimento e consentire la realizzazione delle relative finalità. Tali caratteristiche sono riscontrabili nella figura del curatore dell'eredità: costui è tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. c.p.c., a custodire e ad amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti;
esercita poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva destinazione;
è obbligato al rendiconto della propria amministrazione, cui consegue l'approvazione e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito (cfr. Cass. S.U. civili 21/11/1997 n. 11619). Tali-compiti sono espressione tipica della funzione pubblica esercitata in ausilio all'attività del giudice e, conseguentemente, non può negarsi la qualità di pubblico ufficiale del curatore dell'eredità giacente e la inquadrabilità della condotta di appropriazione di un bene ereditario da parte di tale soggetto qualificato nel reato proprio di cui all'art. 314 c.p.. Inammissibile è la doglianza sulla misura della pena, considerato che la scelta sanzionatoria, contenuta - peraltro - entro un limite prossimo a quello minimo edittale, deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, che dà comunque conto delle ragioni che hanno guidato l'esercizio del suo potere discrezionale in materia.
4- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 9/4/2010
Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi23 SET. 2010.
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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