Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2012, n. 25206
CASS
Sentenza 16 maggio 2012

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Massime1

I materiali inerti di composizione eterogenea (nella specie, un miscuglio di cotto, cemento e calcestruzzo), sottoposti a procedimento di macinatura e non destinati ad attività di recupero, non sono assoggettati alla disciplina delle materie prime secondarie, ma costituiscono veri e propri rifiuti.

Commentario1

  • 1CODICE AMBIENTE: cessazione della qualifica di rifiuto, nuove condizioni. Art. 184 ter Dlgs n.152
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2012, n. 25206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25206
Data del deposito : 16 maggio 2012

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