Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21533
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Applicazione causa di non punibilità ex art. 13 d.lgs. 74/00

    Il pagamento è avvenuto dopo l'apertura del dibattimento di primo grado e non era integrale rispetto al debito originario.

  • Inammissibile
    Applicazione novità normative ex d.lgs. n. 87/24

    La decadenza dalla rateazione è antecedente all'entrata in vigore della modifica normativa e il motivo è generico, non allegando che il debito residuo fosse inferiore alla soglia di punibilità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità della censura in appello e cassazione

    La censura è inammissibile perché sollevata per la prima volta in appello e, conseguentemente, inammissibile in sede di ricorso per cassazione. Il debito tributario è ricompreso nel perimetro concordatario.

  • Rigettato
    Genericità del motivo di ricorso

    Il motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha considerato l'entità dello scostamento del debito tributario e l'abitualità delle condotte.

  • Accolto
    Considerazione dell'effettivo pagamento dell'IVA

    La confisca deve essere ricalcolata tenendo conto dell'adempimento dei debiti inclusi nella procedura concordataria, in base al principio di proporzionalità tra confisca e profitto del reato.

  • Rigettato
    Mancanza di considerazione degli elementi positivi

    La conferma del trattamento sanzionatorio è motivata dall'ammontare dei tributi non versati e dall'entità della pena applicata, già ridotta per le circostanze attenuanti generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21533
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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