CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21533 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d'appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente alla determinazione delle somme oggetto di confisca e il rigetto nel resto. L'avv. Tria insiste per l'accogliento del ricorso. L'avv. Maggi chiede l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 3 Num. 21533 Anno 2026 Presidente: LI NI Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 20/05/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato MA OP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Bologna, di conferma della sentenza di primo grado che condannava il predetto alla pena ritenuta di giustizia per due ipotesi di reato: capo G) dell'imputazione (art. 10-bis d. Igs. n.74/00 - omesso versamento ritenute - al medesimo ascritto nella qualità di legale rappresentante della SCATOLIFICIO LA GG SPA per l'anno di imposta 2016); capo H) dell'imputazione (art. 10-ter d.lgs. n. 74/00 -omesso versamento dell'IVA dichiarata - al medesimo ascritto sempre nella qualità suddetta in relazione al periodo di imposta 2017). Alla affermazione di penale responsabilità conseguiva la disposta confisca in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose, da eseguirsi in via diretta nei confronti della società SCATOLIFICIO LAGG p.A. e per equivalente nei confronti dell'imputato, fino alla complessiva concorrenza della somma di euro 1.900.578,19. Il ricorso di NI è affidato a sei motivi. 1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e), in relazione ai capi G) ed H), per violazione degli artt. 10-bis, 10-ter e 13 d. Igs. n. 74/00: con esso il ricorrente deduce che a seguito del concordato in continuità relativo alla società SCATOLIFICIO LAGG p.A., regolarmente eseguito, le imposte oggetto di contestazione sarebbero state pagate nelle percentuali previste dal piano concordatario omologato, circostanza esclusa dalla sentenza impugnata, sebbene asseritamente risultante dalla relazione ex art. 172 I.f. (atto allegato al ricorso). Conclusivamente, la sentenza della Corte di appello sarebbe incorsa in evidente vizio motivazionale avendo, viceversa, affermato che il debito non era stato pagato. 2. Il secondo motivo, relativo al solo capo G), deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'erronea applicazione dell'art. 10-bis d. Igs. n. 74/00, con particolare riferimento alle novità apportate dal d. Igs. n. 87/24: il ricorrente deduce che la Corte avrebbe dovuto applicare la specifica causa di non punibilità oggi prevista, e, comunque, valutare se, a seguito dell'omologazione del concordato e della conseguente novazione del debito tributario originario, potesse ritenersi superata la soglia di punibilità prevista per l'ipotesi di reato correlata alla decadenza dal beneficio della rateazione alla quale l'imputato aveva aderito in esito alla notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 36-bis dPR 600/73. 3. Il terzo motivo di ricorso, anch'esso relativo al solo capo G), deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello correttamente considerato la mancanza di prova d 2 rilascio delle certificazioni ai sostituti di imposta, come richiesto alla giurisprudenza costituzionale. 4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'esclusione del riconoscimento della specifica causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, senza alcuna considerazione della condotta susseguente al reato, ovvero i pagamenti eseguiti, come invece previsto dalla riforma c.d. Carta bia 5. Il quinto motivo censura violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla statuizione di confisca, non avendo la Corte considerato l'effettivo pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al capo H). 6. Il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non aver considerato a favore dell'imputato gli elementi di segno positivo costituiti dalla presentazione di un piano concordatario e dalla esecuzione dei pagamenti previsti nel piano. Nelle more dell'udienza fissata per la Trattazione orale del ricorso, il difensore del ricorrente ha trasmesso in data 30 aprile 2026 memoria contenente motivi nuovi, con cui si sviluppano i motivi già dedotti, con particolare riferimento alle questioni delle novità normative, della necessità di notifica dell'avviso di accertamento, della decorrenza del termine per i pagamenti, della non punibilità delle condotte. Risulta, altresì, trasmessa ulteriore nota difensiva con la produzione dei documenti di cui al concordato preventivo. All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente alla determinazione delle somme oggetto di confisca e il rigetto nel resto. I difensori hanno insistito per l'accogliento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al quinto motivo di ricorso, mentre va rigettato nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento: con esso si invoca l'applicazione, a favore del ricorrente, della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/00, senza considerare, al di là del dato relativo al pagamento del debito tributario con moneta "concordataria" e per ammontare non corrispondente al debito originario, che tale pagamento è avvenuto certamente in data successiva al termine temporale previsto dall'art. 13 citato, ovvero l'apertura del dibattimento di primo grado, come previsto dal comma 1 della citta 3 disposizione, a tenore del quale: "1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso". Dalla lettura della sentenza di primo grado (e della sentenza impugnata, pag. 9) risulta che l'apertura del dibattimento è stata disposta all'udienza del 4 aprile 2023, mentre il decreto di omologa del concordato (in esecuzione del quale sono stati poi eseguiti i pagamenti) risale al 4 luglio 2023 (atto allegato al ricorso per cassazione). Ne discende, pertanto, che il pagamento, comunque non integrale rispetto al debito originario e rimodulato in esito all'omologa del concordato, nonostante, tra l'altro, l'opposizione dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (cfr. paragrafo 7 del decreto di omologa), non risulta intervenuto nel termine previsto dalla legge quale condizione per il verificarsi della specifica causa di non punibilità invocata dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare l'applicabilità, nel caso di specie, della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/00. Sul punto si osserva che, come riportato dalla Corte territoriale, il ricorrente aveva pagato la prima rata dell'avviso ex art. 36-bis dPR 600/1973 in data 17 gennaio 2020, poi decadendo dal beneficio: rispetto a tale decadenza, di gran lunga antecedente all'entrata in vigore della modifica normativa della quale si chiede l'applicazione in quanto ritenuta più favorevole, e comunque antecedente anche all'ammissione del concordato, si osserva che il motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato, presupponendo una sopravvivenza degli effetti della avviata rateazione anche alla successiva decadenza dalla stessa. Sotto altro profilo, la censura è inammissibile, per genericità, non avendo il ricorrente neppure allegato argomenti dai quali sia possibile desumere che il debito residuo fosse inferiore alla soglia di punibilità oggi prevista anche per la nuova ipotesi di delitto correlata alla decadenza dal beneficio della rateazione, e ciò a fronte di un ammontare originario (quello oggetto di imputazione) di gran lunga superiore. 3. Il terzo motivo, relativo alla asserita carenza di prova in ordine al rilascio delle certificazioni delle ritenute, risulta sollevata solo con i motivi aggiunti in appello e, per l'effetto, inammissibile sia in quella sede che, conseguentemente, in sede di ricorso per cassazione. Peraltro, si osserva che il relativo debito tributario risulta interamente ricompreso nel perimetro concordatario. -t 4 4. Il quarto motivo è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta sul punto dalla Corte di appeilo, che ha compiuto precipuo riferimento all'entità dello scostamento del debito tributario rispetto alle soglie di punibilità previste dalla legge, ed alla abitualità delle condotte, argomenti che, richiamando quanto argomentato dal giudice di primo grado, la Corte reputa prevalenti sugli ulteriori indici (tra i quali la condotta successiva al fatto) valutabili ai fini della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità. 5. Il quinto motivo di ricorso è fondato: sul punto si osserva che la sentenza impugnata, pur dando atto del pagamento (almeno in parte) delle pendenze tributarie, ha comunque confermato integralmente la statuizione di confisca, rimandando alla sede esecutiva la determinazione del quantum in relazione alla necessità di decurtare quanto già pagato dalla procedura concordataria. Tuttavia, sul punto la Corte non ha considerato che il concordato si è chiuso positivamente, come comprovato dal decreto allegato al ricorso emesso dal Tribunale di Reggio Emilia: ne discende, quanto alla confisca disposta con riferimento all'ammontare dei tributi evasi in relazione ai capi G) e H), che l'ammontare di essa deve comunque essere calcolata tenendo in debito conto l'adempimento dei debiti inclusi nella procedura concordataria e, per l'effetto, adempiuti, sulla base del decreto di omologa, seppure per un ammontare certamente inferiore al debito tributario originario. A tale conclusione, del resto, si giunge in ragione del criterio di necessaria proporzionalità tra la confisca tributaria ed il profitto del reato, oggi positivamente previsto dall'art. 13, comma 2, d. Igs. n. 74/00. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato: preliminarmente si osserva che già il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Quanto ai profili di doglianza evidenziati in ricorso, si osserva che la statuizione di conferma del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, è stata adeguatamente motivata in ragione del dato relativo all'ammontare dei tributi non versati, anche considerando l'entità della pena base, individuata in mesi dodici di reclusione, ridotta ad otto mesi per effetto delle circostanze generiche, aumentata di mesi due di reclusione per la ritenuta continuazione, giungendo ad una pena finale di mesi dieci di reclusione, comunque inferiore alla media edittale prevista dall'art. 10-bis d. Igs. n. 74/00. 7. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, che si rigetta nel resto. 5 Il Presidente NI LI CELLIERE SP E1isaf, efi RR
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/05/2026
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente alla determinazione delle somme oggetto di confisca e il rigetto nel resto. L'avv. Tria insiste per l'accogliento del ricorso. L'avv. Maggi chiede l'annullamento della sentenza impugnata Penale Sent. Sez. 3 Num. 21533 Anno 2026 Presidente: LI NI Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 20/05/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputato MA OP propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Bologna, di conferma della sentenza di primo grado che condannava il predetto alla pena ritenuta di giustizia per due ipotesi di reato: capo G) dell'imputazione (art. 10-bis d. Igs. n.74/00 - omesso versamento ritenute - al medesimo ascritto nella qualità di legale rappresentante della SCATOLIFICIO LA GG SPA per l'anno di imposta 2016); capo H) dell'imputazione (art. 10-ter d.lgs. n. 74/00 -omesso versamento dell'IVA dichiarata - al medesimo ascritto sempre nella qualità suddetta in relazione al periodo di imposta 2017). Alla affermazione di penale responsabilità conseguiva la disposta confisca in relazione ad entrambe le ipotesi delittuose, da eseguirsi in via diretta nei confronti della società SCATOLIFICIO LAGG p.A. e per equivalente nei confronti dell'imputato, fino alla complessiva concorrenza della somma di euro 1.900.578,19. Il ricorso di NI è affidato a sei motivi. 1. Il primo motivo censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e), in relazione ai capi G) ed H), per violazione degli artt. 10-bis, 10-ter e 13 d. Igs. n. 74/00: con esso il ricorrente deduce che a seguito del concordato in continuità relativo alla società SCATOLIFICIO LAGG p.A., regolarmente eseguito, le imposte oggetto di contestazione sarebbero state pagate nelle percentuali previste dal piano concordatario omologato, circostanza esclusa dalla sentenza impugnata, sebbene asseritamente risultante dalla relazione ex art. 172 I.f. (atto allegato al ricorso). Conclusivamente, la sentenza della Corte di appello sarebbe incorsa in evidente vizio motivazionale avendo, viceversa, affermato che il debito non era stato pagato. 2. Il secondo motivo, relativo al solo capo G), deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'erronea applicazione dell'art. 10-bis d. Igs. n. 74/00, con particolare riferimento alle novità apportate dal d. Igs. n. 87/24: il ricorrente deduce che la Corte avrebbe dovuto applicare la specifica causa di non punibilità oggi prevista, e, comunque, valutare se, a seguito dell'omologazione del concordato e della conseguente novazione del debito tributario originario, potesse ritenersi superata la soglia di punibilità prevista per l'ipotesi di reato correlata alla decadenza dal beneficio della rateazione alla quale l'imputato aveva aderito in esito alla notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art. 36-bis dPR 600/73. 3. Il terzo motivo di ricorso, anch'esso relativo al solo capo G), deduce violazione di legge e vizio della motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di appello correttamente considerato la mancanza di prova d 2 rilascio delle certificazioni ai sostituti di imposta, come richiesto alla giurisprudenza costituzionale. 4. Il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'esclusione del riconoscimento della specifica causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, senza alcuna considerazione della condotta susseguente al reato, ovvero i pagamenti eseguiti, come invece previsto dalla riforma c.d. Carta bia 5. Il quinto motivo censura violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla statuizione di confisca, non avendo la Corte considerato l'effettivo pagamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al capo H). 6. Il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, per non aver considerato a favore dell'imputato gli elementi di segno positivo costituiti dalla presentazione di un piano concordatario e dalla esecuzione dei pagamenti previsti nel piano. Nelle more dell'udienza fissata per la Trattazione orale del ricorso, il difensore del ricorrente ha trasmesso in data 30 aprile 2026 memoria contenente motivi nuovi, con cui si sviluppano i motivi già dedotti, con particolare riferimento alle questioni delle novità normative, della necessità di notifica dell'avviso di accertamento, della decorrenza del termine per i pagamenti, della non punibilità delle condotte. Risulta, altresì, trasmessa ulteriore nota difensiva con la produzione dei documenti di cui al concordato preventivo. All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, la Procura Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso relativamente alla determinazione delle somme oggetto di confisca e il rigetto nel resto. I difensori hanno insistito per l'accogliento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso merita accoglimento limitatamente al quinto motivo di ricorso, mentre va rigettato nel resto. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento: con esso si invoca l'applicazione, a favore del ricorrente, della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. 74/00, senza considerare, al di là del dato relativo al pagamento del debito tributario con moneta "concordataria" e per ammontare non corrispondente al debito originario, che tale pagamento è avvenuto certamente in data successiva al termine temporale previsto dall'art. 13 citato, ovvero l'apertura del dibattimento di primo grado, come previsto dal comma 1 della citta 3 disposizione, a tenore del quale: "1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10 quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso". Dalla lettura della sentenza di primo grado (e della sentenza impugnata, pag. 9) risulta che l'apertura del dibattimento è stata disposta all'udienza del 4 aprile 2023, mentre il decreto di omologa del concordato (in esecuzione del quale sono stati poi eseguiti i pagamenti) risale al 4 luglio 2023 (atto allegato al ricorso per cassazione). Ne discende, pertanto, che il pagamento, comunque non integrale rispetto al debito originario e rimodulato in esito all'omologa del concordato, nonostante, tra l'altro, l'opposizione dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate (cfr. paragrafo 7 del decreto di omologa), non risulta intervenuto nel termine previsto dalla legge quale condizione per il verificarsi della specifica causa di non punibilità invocata dal ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso è infondato. 2. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare l'applicabilità, nel caso di specie, della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74/00. Sul punto si osserva che, come riportato dalla Corte territoriale, il ricorrente aveva pagato la prima rata dell'avviso ex art. 36-bis dPR 600/1973 in data 17 gennaio 2020, poi decadendo dal beneficio: rispetto a tale decadenza, di gran lunga antecedente all'entrata in vigore della modifica normativa della quale si chiede l'applicazione in quanto ritenuta più favorevole, e comunque antecedente anche all'ammissione del concordato, si osserva che il motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato, presupponendo una sopravvivenza degli effetti della avviata rateazione anche alla successiva decadenza dalla stessa. Sotto altro profilo, la censura è inammissibile, per genericità, non avendo il ricorrente neppure allegato argomenti dai quali sia possibile desumere che il debito residuo fosse inferiore alla soglia di punibilità oggi prevista anche per la nuova ipotesi di delitto correlata alla decadenza dal beneficio della rateazione, e ciò a fronte di un ammontare originario (quello oggetto di imputazione) di gran lunga superiore. 3. Il terzo motivo, relativo alla asserita carenza di prova in ordine al rilascio delle certificazioni delle ritenute, risulta sollevata solo con i motivi aggiunti in appello e, per l'effetto, inammissibile sia in quella sede che, conseguentemente, in sede di ricorso per cassazione. Peraltro, si osserva che il relativo debito tributario risulta interamente ricompreso nel perimetro concordatario. -t 4 4. Il quarto motivo è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta sul punto dalla Corte di appeilo, che ha compiuto precipuo riferimento all'entità dello scostamento del debito tributario rispetto alle soglie di punibilità previste dalla legge, ed alla abitualità delle condotte, argomenti che, richiamando quanto argomentato dal giudice di primo grado, la Corte reputa prevalenti sugli ulteriori indici (tra i quali la condotta successiva al fatto) valutabili ai fini della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità. 5. Il quinto motivo di ricorso è fondato: sul punto si osserva che la sentenza impugnata, pur dando atto del pagamento (almeno in parte) delle pendenze tributarie, ha comunque confermato integralmente la statuizione di confisca, rimandando alla sede esecutiva la determinazione del quantum in relazione alla necessità di decurtare quanto già pagato dalla procedura concordataria. Tuttavia, sul punto la Corte non ha considerato che il concordato si è chiuso positivamente, come comprovato dal decreto allegato al ricorso emesso dal Tribunale di Reggio Emilia: ne discende, quanto alla confisca disposta con riferimento all'ammontare dei tributi evasi in relazione ai capi G) e H), che l'ammontare di essa deve comunque essere calcolata tenendo in debito conto l'adempimento dei debiti inclusi nella procedura concordataria e, per l'effetto, adempiuti, sulla base del decreto di omologa, seppure per un ammontare certamente inferiore al debito tributario originario. A tale conclusione, del resto, si giunge in ragione del criterio di necessaria proporzionalità tra la confisca tributaria ed il profitto del reato, oggi positivamente previsto dall'art. 13, comma 2, d. Igs. n. 74/00. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 6. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato: preliminarmente si osserva che già il giudice di primo grado aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Quanto ai profili di doglianza evidenziati in ricorso, si osserva che la statuizione di conferma del trattamento sanzionatorio applicato in primo grado, è stata adeguatamente motivata in ragione del dato relativo all'ammontare dei tributi non versati, anche considerando l'entità della pena base, individuata in mesi dodici di reclusione, ridotta ad otto mesi per effetto delle circostanze generiche, aumentata di mesi due di reclusione per la ritenuta continuazione, giungendo ad una pena finale di mesi dieci di reclusione, comunque inferiore alla media edittale prevista dall'art. 10-bis d. Igs. n. 74/00. 7. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, va, pertanto, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla confisca, in accoglimento del quinto motivo di ricorso, che si rigetta nel resto. 5 Il Presidente NI LI CELLIERE SP E1isaf, efi RR
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per equivalente e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 20/05/2026