Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
} 1 042 7/0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE USUCAPIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G. N. 10095/99 Cron.23043 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 3513 Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Dott. RL CIOFFI Ud. 27/04/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UD MA IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato CONTI DANTE, che lo difende unitamente all'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ZUCCONI GIOVANNI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE ricorrente dal Sig. per diritti L. 6000 contro 30 LUG. 2001 it elettivamente domiciliato in ROMA,V IL CANCELLIERE LONGO CARLO, VIA ANGELO POLIZIANO 27, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERNASCONI, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente 746 avverso la sentenza n. 72/99 del Tribunale di -1- ALESSANDRIA, depositata il 08/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato CONTI Dante, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato BERNASCONI Claudio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. t l A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 25.6.1992 LA AR conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore di Alessandria, sezione distaccata di Ovada, RL ON per ottenere declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione di un appezzamento di terreno di mq. 85 sito nel Comune di Mornese, al predetto intestato. Costituitosi il convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria, espletato un sopralluogo ed escussi alcuni testi il Pretore, con u sentenza 23-25.5.95 rigettava la domanda attrice A condannando il AR alle spese di lite. Proposto gravame dal soccombente il Tribunale Alessandria, con sentenza 10.11.98-8.2.99, di condannando l'appellanterigettava l'impugnazione alle maggiori spese del grado. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione LA AR sulla base di due motivi. Resiste con controricorso RL ON. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia "insufficienza e contraddittorietà 3 delle motivazioni ex art. 360 n. 5 cpc" nonché "violazione e falsa applicazione di norme di diritto"" Deduce il ricorrente che le argomentazioni svolte dal primo giudice a conforto del proprio convincimento contrario alla individuazione di fatti e comportamenti confermativi della invocata usucapione, si basino su una errata valutazione del materiale probatorio posto da esso AR a sostegno delle proprie ragioni. t Invero: i Le deposizioni dei testi di controparte sulle A quali il Tribunale aveva fondato le proprie statuizioni erano in contrasto con quelle chiare, precise e concordanti dei testi addotti da esso ricorrente, persone tutte assolutamente indif- ferenti e per di più residenti in zona a contatto con i luoghi teatro della vertenza e pertanto informati dei fatti di causa certamente meglio dei testi di parte avversa, trovatisi in dette località poche volte e/o occasionalmente. Del tutto immotivato ed erroneo era il giudizio di scarsa attendibilità espresso dal giudice di appello nei confronti del teste geometra AR il quale aveva deposto sulla mancata conoscenza da parte del ON di esser proprietario della striscia di terreno in contestazione. Il Tribunale aveva omesso di valutare elementi utili alla decisione quali la dichiarazione di "vendita" del 1963, sia pur prodotta "ad colorandam possessionem" ed il progetto di recinzione del fondo di proprietà ON escludente proprio e "indica- tivamente" dal resto della proprietà da recingere il piccolo sedime posseduto da esso AR. Il giudice del gravame di merito non aveva ы tenuto conto della circostanza che gli sporadici н atti di esercizio del possesso posti in essere dal А ON non potevano di certo ritenersi incompatibili con il possesso "animo domini" di esso ricorrente e tali da impedire l'acquisto per usucapione del sedime da questi posseduto da sempre e comunque perlomeno dal 1963. Erroneamente il giudice d'appello aveva ritenuto che gli atti di possesso compiuti da esso AR fossero da ricondursi, ai sensi dello art. 1144 c.c., ad un atteggiamento di tolleranza del ON al fine di mantenere rapporti di buon vicinato. A parte che di tale tolleranza avrebbe dovuto dar prova lo stesso ON ed a prescindere dal principio espresso da costante giurisprudenza secondo cui in tema di possesso non può mera tolleranza, inqualificarsi come sorto per assenza di specifica prova in proposito, un godimento protrattosi per lungo tempo senza opposi- zione del proprietario, dal raccolto testimoniale era invece emerso che se di atteggiamenti di tolleranza doveva parlarsi, essi erano, se mai, da individuarsi nella persona di esso ricorrente nei confronti degli sporadici accessi da parte del ON medesimo o di chi per lui nei fine settimana 我 dalla proprietà, aperta, del predetto sulla viciniora striscia di terreno posseduta da esso AR "uti dominus" e pur essa aperta. Le doglianze, sostanzialmente reiterative di gravataquelle disattesa dal Tribunale nella sentenza, non possono essere accolte. Nell'assumere che il primo giudice aveva correttamente valutato ed interpretato l'ampio materiale probatorio pervenendo ad una ricostru- zione della situazione di fatto aderente alla realtà senza sottovalutare alcun elemento 0 deposizione testimoniale, ivi comprese quelle richiamate dall'appellante AR, ha affermato il giudice d'appello: Contraddittoria doveva ritenersi la deposizione 6 del geometra AR Enrico, teste chiave per la tesi dell'attuale ricorrente, in relazione alla esistenza di una motozappa all'interno del capanno di piccole dimensioni dal predetto utilizzato per il ricovero di attrezzi e di legna ed al suo accesso attraverso il mappale per cui è causa. Il teste, infatti, dopo aver rappresentato una situazione come se fosse oggetto di sua certa conoscenza (esistenza nel capanno del diretta suindicato attrezzo e suo accesso attraverso il к terreno in contestazione) aveva dovuto successi- н vamente ammettere, di fronte a precisa domanda e а alla documentazione raffigurante lo stato dei luoghi, che i fatti da lui esposti erano frutto di personali presunzioni e deduzioni. Donde la scarsa Stutto testimone e laattendibilità del conseguente impossibilità di dar credito alle sue ulteriori affermazioni (quelle concernenti ad esempio la non conoscenza da parte del ON di essere proprietario del terreno "de quo") contenute nella deposizione del 24.6.83, non essendo esse supportate da altro materiale probatorio. Le altre deposizioni richiamate dal AR dovevano esser lette, come del resto aveva fatto il complessivo materiale Pretore, alla luce del 7 istruttorio non essendo emersa alcuna ragione per attribuire loro maggior fede e credibilità rispetto a quelle rese dai testi di controparte. Da esse era emerso che la stesura dei panni veniva posta in essere da parte dell'attuale ricorrente in modo saltuario e comunque non esclusivo, posto che analogo comportamento veniva adottato dal ON e dall'altro vicino IC, e la stessa raccolta dei frutti era risultata attività sporadica e non esclusiva del AR (sicchè correttamente di tali comportamenti il primo giudice aveva sancito l'irrilevanza ai fini dell'invocata usucapione). Scarsa valenza probatoria, ai suindicati fini, aveva l'esistenza "in loco" del suindicato piccolo capanno di cui non era certa la realizzazione in epoca utile per il compimento della prescrizione acquisitiva ed il cui accesso diretto sul terreno in contestazione era stato comunque escluso dalle risultanze processuali. Pur condividendo le osservazioni dell'attuale ricorrente circa la possibilità di perfezionamento dell'usucapione anche nei casi di esercizio del possesso in modo non esclusivo nella ipotesi di sussistenza di una situazione di compossesso, 8 doveva escludersi che una prescrizione acquisitiva fosse configurabile nella esaminata fattispecie essendo emerso dalla compiuta istruttoria che il ON aveva sempre esercitato sul terreno "de quo" tutte le facoltà e i poteri tipici del proprietario e segnatamente proprio quelle stessa attività che aveva posto a base della richiesta il AR usucapione. Nel conflitto, pertanto tra due possessori doveva prevalere quello che, oltre ad esercitare di fatto poteri sul bene, era anche munito del relativo titolo d'acquisto (il ON к и risultava, infatti, proprietario del terreno in н discorso in virtù dell'atto di vendita 5.5.65 a А rogito notar Casanova, registrato ad Ovada il 15.5.65 e trascritto il successivo 22.5. a Novi Ligure). Quanto, infine alla contestata tolleranza di cui all'art. 1144 C.C., correttamente il Pretore aveva ritenuto sussistente tale atteggiamento da parte del ON, posto che in epoca antecedente la presente controversia esistevano tra tutti i (ON, AR e IC), buoniconfinanti rapporti di vicinato. Essendo pertanto emerso in istruttoria che il nominato IC era stato espressamente 9 autorizzato dal proprietario a compiere molti di quei comportamenti sui quali era stata fondata la pretesa usucapione (in particolare la realizzazione della baracchetta e la stesura dei panni) appariva ragionevole che, stante l'esistenza, prima della causa, di rapporti cordiali anche con il AR (come da deposizione di RI AR) un simile atteggiamento fosse stato adottato dal ON anche nei confronti del predetto. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito di una corretta applicazione delle norme che il ricorrente assume violate, costituiscono apprezzamento di fatto circa la inesistenza in capo al predetto di un acquisto "ad usucapionem" del terreno oggetto di causa non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e pertanto incensurabile nell'attuale sede anche in ordine alla valutazione del raccolto materiale che, per constante giurisprudenza di probatorio, legittimità, è riservata al giudice del merito anche per ciò che concerne il giudizio sull'atten- dibilità dei testimoni, sulla credibilità delle deposizioni testimoniali e sulla rilevanza di esse. Alla stregua delle svolte argomentazioni il 10 proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente ву giudizio tenuto anche conto della inammissibilità del controricorso per il fatto che la procura al difensore è stata rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso (Cass. S.U. n. 405/2000).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa La Corte, interamente tra le parti le spese del presente giudizio. Roma 27 aprile 2001. 1087 250.000 Alfer Мецове цвета 458T 60000 TOT. 31900 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 LUG 2001 IL CANCELLTORE ROMAGENZIA 126187 7 Registaty 25642 A R T S ..) 11