Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
È applicabile al reato previsto dall'art. 678 cod. pen. la disposizione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo la quale le pene stabilite dal cod. pen. e dal T.U.L.P.S. per le contravvenzioni alle norme concernenti gli "esplosivi" sono triplicate e l'arresto non può essere in ogni caso inferiore a tre mesi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2015, n. 15902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15902 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 25/02/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco Maria - Consigliere - N. 493
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 36926/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA VA, nato l'[...];
Avverso la sentenza n. 155/2014 emessa l'01/04/2014 dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l'01/04/2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo applicava a DA VA, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di giorni sei di arresto e 50,00 Euro di ammenda, convertita nella pena pecuniaria di 1.550,00 Euro, per il reato di cui all'art. 678 c.p., commesso ad Albino il 13/08/2013.
Questa pena conseguiva all'individuazione di una pena base di giorni dodici di arresto ed Euro 100,00 di ammenda;
tale pena veniva ridotta ex art. 62 bis c.p., a giorni nove di arresto ed Euro 70,00 Euro di ammenda;
tale pena, quindi, veniva ridotta per il rito alternativo con cui si procedeva a giorni sei di arresto e 50,00 euro di ammenda;
la pena così determinata, infine, veniva convertita nella pena di 1.550,00 Euro.
2. Avverso questa sentenza ricorreva per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, eccependo, quale unico motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per l'erroneità della determinazione della pena irrogata al DA.
Si eccepiva, in particolare, la violazione della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 34, comma 2, che doveva ritenersi applicabile con riferimento al reato contestato al DA ai sensi dell'art. 678 c.p., secondo la cui formulazione: "In ogni caso, l'arresto non può
essere inferiore a tre mesi".
Tali considerazioni processuali imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che, nel caso di specie, la pena applicata al MB non può ritenersi conforme alla disciplina della L. n. 110 del 1975, art. 34, comma 2, che non consente, nelle ipotesi di violazione della disciplina vigente in materia di armi, munizioni ed esplosivi, prevista dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica, l'applicazione di una pena inferiore a mesi tre di arresto.
In questo ambito, la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel ritenere applicabile la disposizione dell'art. 34, comma 2, della L. n. 110 del 1975 alle ipotesi di reato di cui agli artt. 678 e 679 c.p., essendo queste "le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti, nulla rilevando in contrario il fatto che, di regola, il termine "esplosivi" esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione "materie esplodenti"" (cfr. Sez. 1^, n. 5604 dell'08/10/1997, dep. 14/11/1997, Sensini, Rv. 208767). Sulla scorta di tale posizione ermeneutica ne discende ulteriormente che: ®La disposizione di cui alla L. 18 aprile 1975, art. 34, comma 2, secondo la quale le pene stabilite dal codice penale e dal T.U.L.P.S. per le contravvenzioni alle norme concernenti gli "esplosivi" sono triplicate e l'arresto non può essere inferiore in ogni caso a tre mesi, è interamente applicabile alle contravvenzioni di cui all'art. 678" (cfr. Sez. 1^, n. 3765 del 31/05/1996, dep. 21/06/1996, P.M. in proc. Basso, Rv. 205370).
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bergamo non ha fatto buon governo dei principi di diritto che si sono richiamati nel quantificare la pena applicata al DA, muovendo da una pena base di giorni dodici di arresto ed Euro 50,00 di ammenda, determinata, limitatamente alla pena detentiva, in misura inferiore al limite di mesi tre di arresto stabilito dalla L. n. 110 del 1975, art. 34, comma 2. Ne discende conclusivamente l'illegalità della pena applicata a DA VA, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., siccome determinata in violazione della L. n. 110 del 1975, art. 34, comma 2. 2. Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto "contra legem" consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015