Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7434 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
074 34/ 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR CORTE SUPREM I CASSAZIONE Oggetto espropriazione per pubblica util SZINE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . b a t 2 2 R.G.N. 9461/00 E T N E - Presidente DE MUSIS Dott. Rosario S E 11532/00 Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 20664 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. 152P Rel. Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI - Ud. 07/02/2002 - Consigliere Dott. Luigi MACIOCE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta cop RE sul ricorso proposto da: dal Sig.. per diritti 3,10 AS ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 21 MAG 2002 IL CANCELLI MARIA ADELAIDE 12, presso l'avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI RIETI;
intimato e sul 2° ricorso n° 11532/00 proposto da: COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BATTERIA2002 288 NOMENTANA 26, presso l'Avvocato LEONARDO CALZONA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO FRANCESCO と BERNARDINETTI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale ·
contro
AS ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso l'avvocato MARIA CLAUDIA IOANNUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1961/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LI Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 19 aprile 1993 al Comu- ne di Rieti, EZ TI chiese alla Corte d'appello di Roma, quale giudice di unico grado, di determinare, in opposizione alla stima fatta in via amministrativa, indennità dovutegli per l'occupazione e le NCEU fg. 108 l'espropriazione di un'area censita al 2 $ mapp. 39 di mq. 3660, area espropriata con decreto in data 16 ottobre 1980 della Giunta regionale del Lazio, notificato il 25 marzo 1981. Con sentenza n. 1223 del 1995, non definitiva, la Corte di appello di Roma respinse l'eccezione di inam- missibilità della domanda, sollevata dal convenuto Co- mune di Rieti, rimettendo con separata ordinanza la causa sul ruolo del consigliere istruttore. La Corte territoriale ritenne che l'espropriato non fosse deca- duto dal diritto ad opporsi alla stima dell'indennità di espropriazione, perché la decorrenza del termine le- gale di trenta giorni postula che la pubblicazione nel FAL della stima dell'indennità contenga l'indicazione dei proprietari e delle aree, necessaria per l'individuazione dei soggetti interessati e nella spe- cie assente, e perché la sua nullità per difetto di ta- li requisiti non è sanata dalla notifica personale ai proprietari degli avvisi contenenti la comunicazione dell'indennità definitiva. Con successiva sentenza in data 21 giugno 1999 n. 1961, la stessa Corte ha poi determinato le indennità dovute, qualificando legalmente edificabile l'area sic- come inserita in un piano di edilizia economica e popo- lare, e tenendo conto, quanto all'indice di edificabi- lità, oltre che dell'indice fondiario anche di quello 3 territoriale. Per la cassazione della sentenza definitiva ricorre il TI, con atto notificato il 2 maggio 2000, proponendo un mezzo di impugnazione. Il Comune di Rieti resiste con controricorso, e propone a sua volta ricor- SO per la cassazione della sentenza non definitiva, e di quella definitiva, con due mezzi. Il TI ha depositato un controricorso al ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi proposti contro la stessa sentenza debbono essere pregiudizialmente riuniti, considerando- si il secondo, proposto dal Comune di Rieti, alla stre- gua di ricorso incidentale. Le questione sollevate da quest'ultimo, peraltro, sono preliminari, e devono es- sere esaminate con precedenza. Con il primo motivo del ricorso incidentale si cen- sura la sentenza non definitiva, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, commessa negando l'intervenuta decadenza dell'espropriato dall'azione; si deduce che contra- riamente alle affermazioni in sentenza - il Comune di Rieti aveva assolto l'onere della prova in punto di pubblicazione della stima sul FAL, depositandola all'udienza del 13 ottobre 1997, dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva, e che dal documento pro- dotto, e notificato anche al TI risultava chia- ramente l'indicazione della zona dell'area espropriata: detti documenti costituivano validi elementi di prova e non erano stati neppure contestati. Il motivo, che censura la sentenza non definitiva, n. 1223 del 1995 della Corte d'appello di Roma, per non aver tenuto conto di documenti prodotti solo successi- vamente alla pubblicazione della sentenza, e nella se- conda fase del giudizio, è manifestamente inammissibi- le. Con il secondo motivo si censura la sentenza defi- nitiva, per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947 c.c.; si deduce la prescrizione del di- ritto al risarcimento del danno da accessione inverti- - tenuto conto del contenutota, e si sostiene che dell'atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Rieti, che in precedenza il TI aveva notifi- cato al Comune, nonché della richiesta, nell'atto di citazione davanti alla stessa Corte di romana, di ac- certamento della colposità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c., anche ai fini del maggior danno da mora ai sensi dell'art. 1224 C.C. la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare prescritto il diritto, previa qualificazione della domanda come domanda di risarci- mento danni da accessione invertita, che si sarebbe ve- 5 rificata con il completamento delle opere pubbliche il 4 febbraio 1983: l'eccezione non poteva considerarsi tardiva, essendo stata formulata nel giudizio di merito senza che l'altra parte dichiarasse di rifiutare il contraddittorio. Il motivo è infondato. La corte territoriale ha esaminato l'eccezione in parola, e la ha respinta con una duplice motivazione, osservando: a) che il Colasan- ti aveva agito, già nella precedente fase del giudizio davanti al Tribunale di Rieti, in opposizione alla sti- ma eseguita in via amministrativa, che il Tribunale si era dichiarato funzionalmente incompetente per questa domanda, e che la domanda era stata riassunta davanti alla Corte con le stesse richieste, senza ulteriori contestazioni in ordine alla sua qualificazione, que- stione sulla quale si era formato un giudicato (preclusione che - occorre qui aggiungere non si dall'omesso rispettoidentifica con quella derivante dei tempi e dei modi di proposizione di un'eccezione in senso tecnico, che la parte ritiene di dover confutare con il motivo in esame); b) che nella fattispecie era intervenuto un decreto di espropriazione, incompatibile con l'assunto che la domanda si basasse su una fatti- specie di occupazione espropriativa. Il Comune di Rieti non ha colto il senso di nessuna delle due rationes decidendi, e il motivo proposto è conseguentemente affetto da genericità, che lo rende inammissibile. Con l'unico motivo di ricorso principale, articola- to in tre parti, si denuncia anzi tutto l'insufficien- te, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente il riferimento all'indice di densità territoriale in luogo di quello di densità fondiaria, per la determinazione del valore dell'area edificabile espropriata;
si deduce che il criterio prescelto sarebbe illogico, essendo il valore del terreno nel libero mercato dato dalla cubatura su di esso realizzabile, che dovrebbe essere ricavata dall'indice fondiario, ed inoltre perché tale indice sarebbe stato applicato al valore unitario di mercato indicato dal consulente tecnico in considerazione dell'indice di densità fondiaria, vale a dire su una base disomogenea. Il motivo è infondato. Si premette che ai fini del- la formazione di nuovi strumenti urbanistici, per gli insediamenti residenziali, oltre a limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fab- bricati, che si esprimono nell'indice fondiario di edi- ficabilità massima, debbono essere osservati anche rap- porti massimi tra spazi destinati agli insediamenti re- 7 sidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheg- gi (art. 41 quinquies 1. 17 agosto 1942 n. 1150). Que- sti parametri devono essere rispettati anche nella for- mazione dei piani di edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), che sono strumenti urbanistici, incidenti sulla zonizzazione, di attuazione o variazione del pia- no regolatore generale, e ciò comporta che, nelle aree espropriate per la realizzazione di tali piani, alcune zone siano destinate alla realizzazione degli edifici residenziali, ed altre a spazi pubblici o riservati al- le attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, fermo restando che nelle zone in cui sono realizzati gli edifici abitativi devono essere rispettati gli in- dici fondiari. Gli stessi piani, tuttavia, rivestono, riguardo alla destinazione che imprimono all'area, la duplice, contemporanea efficacia di strumento attuativo di terzo livello, vale a dire di previsione particola- reggiata del programma edilizio che sarà realizzato: in questa ulteriore funzione (che la giurisprudenza ante- riore alla citata pronuncia delle Sezioni unite n. 11433/97 privilegiava, e che più correttamente deve es- sere ritenuta solo concorrente con quella già indicata) i piani in questione introducono dei vincoli preordina- ti all'esproprio, che non potrebbero essere valorizzati 8 né in danno dell'espropriato (facendo gravare esclusi- sacrificio corrispondente alla vamente su di lui il pubblica utilità delle destinazioni non edificatorie delle aree espropriate, per le quali il piano preveda spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico о a parcheggi), né in suo vantaggio (consentendogli di avvantaggiarsi non solo della acqui- sita edificabilità dell'area, derivante dalla approva- zione del piano in quanto strumento urbanistico di ca- rattere generale, ma anche della specifica destinazione edificatoria impressa ad un'area particolare, che bene- ficia delle limitazioni edificatorie imposte ad altre aree). L'unitarietà della programmazione urbanistica e del procedimento espropriativo nei confronti di tutti i proprietari interessati, derivante da quella della pub- blica utilità perseguita, comporta necessariamente che l'indice di edificabilità debba essere assunto in modo unitario per tutte le aree comprese nel piano, e che esso, pertanto, sconti anche le aree non edificabili in esso comprese. Le affermazioni che precedono si uniformano a quan- to già stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, nella sentenza 21 marzo 2001 n. 125, dove si legge che: - le norme del piano per l'edilizia, che diretta- mente od indirettamente ripartiscano costruzioni e spa- 9 zi liberi nel singolo fondo espropriando o in più fondi espropriandi coinvolti dall'opera pubblica o dalle ope- re pubbliche globalmente previste a scopo residenziale non hanno funzione di variante del piano regolatore, essendo interne al programma di edificazione a mezzo d'espropriazione, e difettando della generalità ed astrattezza proprie delle disposizioni conformative della proprietà privata;
la stessa decisione di collocare in alcuni fondi - una cubatura maggiore, rispetto a quella mediamente prevista dal piano regolatore, utilizzando poi altri fondi limitrofi per servizi ed infrastrutture diverse dai fabbricati ad uso abitativo (come i parcheggi e il verde pubblico), è momento soltanto attuativo ed esecu- ви tivo del piano urbanistico generale attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valuta- zioni generali inerenti alla densità abitativa, non im- plica un mutamento delle possibilità edificatorie su- scettibili di vita autonoma dal progetto espropriativo, e, quindi, non incide sull'indennità, in suscettibile di essere incrementata O compressa per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell'ambito di un articolato programma di edificazione pubblica trami- te espropriazioni;
pertanto, al fine della determinazione 10 dell'indennità di espropriazione di un fondo incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valu- tazione della edificabilità legale deve trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del pia- no per l'edilizia attinenti dalla collocazione sui sin- goli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture. Quanto alla denunciata illogicità, per l'adozione di valori disomogenei nel calcolo del valore dell'area espropriata (indice fondiario per la determinazione del valore unitario dell'area, indice territoriale per la determinazione del valore complessivo), essa non sussi- ste. Nella specie, il valore unitario per metro quadro di un'area compresa in zona edificabile costituiva un elemento del calcolo nella determinazione del valore di mercato con il criterio analitico-ricostruttivo; detto elemento stato opportunamente corretto con l'applicazione del coefficiente dell'indice territoria- le, dovendosi ritenere che, anche nella libera contrat- tazione sul mercato, il prezzo dell'intera area desti- nata all'edilizia residenziale avrebbe risentito della necessità (imposta dal ricordato art. 41 quinquies 1. 17 agosto 1942 n. 1150) di destinare una parte della superficie a spazi pubblici o riservati alle attività 11 collettive, a verde pubblico o a parcheggi, con la con- seguente impossibilità di realizzare su ciascuna parte dell'area compresa nel piano il volume massimo di edi- ficazione consentito dall'indice fondiario. L'ulteriore censura sviluppata con lo stesso mezzo di impugnazione, concernente (B) la correttezza della determinazione del valore unitario di mercato del ter- reno da parte del consulente tecnico, si risolve in una questione di puro merito, inammissibile nel presente giudizio di legittimità. L'ultima censura (C) concerne il rigetto della do- manda attrice di ulteriore risarcimento ex art. 1224 cpv. c.c., dovuto, in tesi, per il colposo inadempimen- а to dell'Amministrazione comunale;
la Corte territoria- le, si sostiene, avrebbe dovuto motivare l'affermazione che il maggior danno non era stato provato, dal momento che le circostanze del mancato conseguimento di qual- siasi ristoro patrimoniale per l'ablazione subita dal 1976, e della qualità in capo all'espropriato di coltivatore diretto del fondo espropriato, dal quale lo stesso espropriato traeva la fonte essenziale di so- stentamento economico per sé e per la propria famiglia non erano state nemmeno oggetto di contestazione da parte del comune. Il motivo è generico. La decisione sul punto è stata dalla Corte territoriale adeguatamen- 12 te motivata con l'affermazione - che si uniforma alla -giurisprudenza di questa Corte suprema che il maggior danno non risultava provato "non essendo sufficiente a tal fine il generico richiamo alla svalutazione moneta- ria o a non meglio precisati investimenti produttivi". Nella riportata enunciazione, della quale non si denun- cia la contraddittorietà con altre parti della senten- za, è manifesto che l'ostacolo all'accoglimento della domanda, prima ancora del difetto di prova, era costi- tuito dal difetto di una puntuale ed adeguata allega- zione. Le censure della parte, sopra sintetizzate, non hanno colto la ratio decidendi, e pretendono di basarsi sulla mancata contestazione, da parte dell'ente espro- а priante, di circostanze di fatto che non si assumono neppure allegate nel giudizio di merito a titolo di ra- gione della domanda. Il motivo è pertanto inammissibi- le. La reciproca soccombenza giustifica la compensazio- ne delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legit- timità. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 7 febbraio 2002. 13 1 E Il Consigliere estensore Il Presidente A Rosario De Musis Aldo Ceccherini Juris IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di NuzzoMame Oggi, 21 MAG 2002 ie Dr IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 25 тоного 1 1129,11 109T 456T TOT: AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Reging in gat 7.LU.
6.2008erie 4.. 129.11 versate €.. al na CENTOVENTINOVE/11. (euro. Il Dirigente Area Servizi, O ssa Maria Grazia PPO) spensabile Servizio (Dr. M. RACC Clean E U P A C 17 UG 002 14 A