Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Per l'emissione del decreto ingiuntivo costituisce prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o dal terzo, che abbia intrinseca legalità e sia idoneo a dimostrare il diritto fatto valere; pertanto, l'amministratore condominiale può chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per i contributi dovuti dai condomini anche in base alle "ricevute" di pagamento mensili, ma in questo caso non può ottenere la clausola di immediata esecutività ex art. 63 cod. civ. disp. att. e trans. per la quale è necessaria l'allegazione dello stato di ripartizione della spesa approvata dall'assemblea.
Commentario • 1
- 1. Come si fa il decreto ingiuntivo condominiale?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 gennaio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2001, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ME NC, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CASCIO ROSOLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA FERDINANDO DI GIORGI 4, in persona dell'Amm.re pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 824/98 del Giudice di pace di PALERMO, depositata il 09/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza resa in data 9 ottobre 1998, ha rigettata l'opposizione proposta da NC ME, con atto di citazione notificato il 24 gennaio 1998, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 739.200, oltre agli interessi legali, emesso su ricorso del Condominio di via Ferdinando Di Giorgi, n.c. 4, in Palermo, che assumeva di essere creditore di detta somma per contributi condominiali non versati dall'opponente. Superando l'eccezione dell'opponente fondata sulla mancata produzione, da parte del Condominio, dello stato di ripartizione delle spese approvato dall'assemblea condominiale e sulla propria impossibilità di controllo per mancata conoscenza delle delibere assembleari, il Giudice di Pace ha osservato che tale eccezione trovava smentita nella documentazione prodotta dall'apposito, comprovante che la somma richiesta aveva riscontro in delibere assembleari e relativi stati di ripartizione, regolarmente approvati e portati a conoscenza dello opponente. Sicché, non era censurabile l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base delle sole ricevute mensili, poiché la mancata produzione dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea impediva solo la dichiarazione di immediata esecutività del decreto ingiuntivo, non già la pronuncia di esso. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ME affidandosi ad un unico motivo.
L'intimato non ha svolto attività difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 634, cpv., cod. proc. civ. nonché per omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso senza la prova scritta ritenuta idonea ai sensi dell'art. 634 cod. proc. civ., essendo state allegate al ricorso solo diciassette ricevute mensili.
Il ricorso, benché ammissibile, sebbene diretto contro una sentenza del giudice di pace resa secondo equità, perché con esso si denuncia un error in procedendo costituito dall'emissione del decreto ingiuntivo senza la necessaria prova scritta, è, tuttavia, privo di fondamento.
Costituisce in giurisprudenza jus receptum il principio secondo cui prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, è qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che abbia intrinseca legalità, purché idonea a dimostrare il diritto fatto valere.
Erroneamente il ricorrente invoca la norma di cui al cpv. dell'art. 634 cod. proc. civ., poiché trattasi di norma relativa ai crediti per somministrazione di merci e di danaro nonché per prestazione di servizi, mentre nel caso in esame viene fatto valere in giudizio un credito per contributi condominiali. Nè era necessaria l'allegazione dello stato di ripartizione della spesa approvata dall'assemblea, tale prova essendo necessaria, ai sensi dell'art. 63, co. 1^, cod. proc. civ., solo per la declaratoria d'immediata esecutività del decreto ingiuntivo. (cfr. Cass., 10 aprile 1996, n. 3296). Il ricorso va, pertanto, respinto, senza, tuttavia, alcun provvedimento sulle spese di lite, poiché l'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio della seconda sezione civile, il 20 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001