CASS
Sentenza 29 maggio 2023
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2023, n. 23335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23335 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO RE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/12/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Paolo Carnuccio e avv. Salvatore Iannone, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di RE NO hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha annullato l'ordinanza custodiale relativamente al reato di estorsione, contestato al capo 6), confermandola per i reati di usura e trasferimento fraudolento di valori, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., contestati ai capi 11) e 14), e ha sostituito la misura con arresti dorniciliari con divieto assoluto di comunicazione con persone diverse dai conviventi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23335 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 10/05/2023 Con unico, articolato motivo denunciano la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Deducono che in ordine al capo 11) la motivazione è illogica, in quanto individua il contributo del ricorrente nel reato di usura in base ad una errata ricostruzione dei fatti, travisando e disattendendo non solo le argomentazioni difensive esposte nella memoria, ma anche le indicazioni di questa Corte, risultando ancora prive di risposta le censure difensive. Il Tribunale non avrebbe considerato che la persona offesa PI LE indica un solo episodio in cui il ricorrente era presente insieme al fratello TE;
che solo quest'ultimo aveva gestito, per sua stessa ammissione, la pattuizione e i termini dei pagamenti e degli interessi in assenza di qualsiasi contributo del fratello, la cui sporadica presenza in una sola occasione non poteva apportare alcun contributo alla trattativa usuraria;
non corrisponde all'esatto sviluppo dei fatti la circostanza che il ricorrente abbia rinegoziato le modalità di rimborso del debito, poiché la condotta del ricorrente sarebbe consistita solo nel richiedere al debitore di definire la vicenda senza minacce o costrizione, sicché ne va escluso il concorso. Relativamente al capo 14) il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le risultanze indiziarie, avendo collegato la condotta del ricorrente a quella del Mercurio, prestanome e parente dei fratelli NO, trascurando il racconto della persona offesa, che ha riferito di un solo incontro con il ricorrente e dell'accettazione da parte dei due fratelli del valore del terreno a compensazione del debito usurario contratto solo con NO TE. Il Tribunale ha omesso di motivare in relazione alla aggravante, contestata in entrambe le forme, nonché in ordine alle esigenze cautelari, limitandosi ad affermarne la sussistenza ed a sostituire la misura cautelare, senza tener conto dei rilievi difensivi, accolti da questa Corte„ che segnalavano il ruolo marginale del ricorrente e l'epoca risalente dei fatti quali elementi che escludevano l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità in punto di gravità indiziaria, perché diretto a far valere motivi non deducibili in questa sede, in quanto la denunciata illogicità e mancanza di motivazione scherma censure di merito e sollecita una revisione della valutazione compiuta dal Tribunale, asseritamente in contrasto con il contenuto delle fonti indiziarie. L'assunto difensivo ripropone la tesi dell'assenza di ogni contributo del ricorrente alla pattuizione usuraria, condotta e gestita dal fratello TE, escludendo la rilevanza dell'intervento dell ricorrente descritto dalla persona offesa, invece, ritenuto dal Tribunale concretamente agevolativo dell'esazione del debito. La prospettazione riduttiva della difesa non considera la corretta argomentazione del Tribunale, che, in applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha ritenuto integrato il contributo offerto dal ricorrente nella fase esecutiva e di riscossione del credito usurario, atteso che, pur non avendo partecipato al patto usurario, era intervenuto successivamente nel rapporto, assumendo un ruolo attivo di sollecitazione della vittima, esortata a definire la faccenda ed a restituire immediatamente il debito non onorato da molto tempo, tanto da indurla ad una rapida soluzione. A fronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riportate nell'ordinanza, la tesi difensiva perde consistenza, stante il ruolo attivo e la pressione esercitata sul debitore, al quale non veniva lasciata alternativa diversa dalla soluzione concordata con il ricorrente di provvedere al trasferimento del terreno. Correttamente il Tribunale ha valorizzato l'espressione della persona offesa, ritenuta indicativa della pressione subita e della morsa da cui si era liberata con interpretazione lineare e coerente con il contesto rivelato dalla vittima, che la difesa censura per offrirne una inammissibile lettura alternativa. La valutazione è in linea con la struttura del delitto di usura, che si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante: ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Pg, Tiesi in proc. Cardamone, Rv. 264887). Si è inoltre, aggiunto che, essendo il delitto di usura configurabile come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consunnativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 Bianchi, Rv. 280313). 2. Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore reato strettamente connesso al precedente e collegato alla soluzione concordata dal ricorrente con la persona offesa, consistente nel trasferimento di un terreno edificabile del valore di 125 mila euro, oltre assegni e contanti per complessivi 123 mila euro a fronte di un debito di 200 mila euro già parzialmente restituito con interessi usurari. L'intestazione fittizia del terreno ad un prestanome, legato da rapporto di parentela ai fratelli NO, è stata coerentemente ritenuta operazione 3 funzionale a dissimulare la provenienza illecita del bene e ad eludere eventuali misure di prevenzione, nonché operazione diretta a consolidare il risultato illecito con soluzione agevolata dal ricorrente. 3. Inammissibile è il motivo con il quale si censura l'omessa motivazione sull'aggravante contestata poiché non risulta che fosse stato articolato un motivo sul punto, neppure nel precedente ricorso, come risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio in atti (Sez. 2, n. 41788 del 4 ottobre 2022): ne deriva l'originaria inammissibilità . del motivo, non potendo censurarsi la mancata risposta ad un tema non devoluto. 4. Infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari. Benché stringata, la motivazione sul punto è presente, in quanto il Tribunale ha fondato il pericolo di reiterazione sulla presunzione relativa sussistente per i reati aggravati ex 416 bis.1 cod. pen., implicitamente valorizzando le modalità della condotta e la personalità del ricorrente, ma, nel modulare la misura cautelare per adeguarla al caso concreto, ha evidentemente tenuto conto del ruolo del ricorrente e della risalenza del fatto, segnalati dalla difesa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 10 maggio 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, avv. Paolo Carnuccio e avv. Salvatore Iannone, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di RE NO hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha annullato l'ordinanza custodiale relativamente al reato di estorsione, contestato al capo 6), confermandola per i reati di usura e trasferimento fraudolento di valori, aggravati ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen., contestati ai capi 11) e 14), e ha sostituito la misura con arresti dorniciliari con divieto assoluto di comunicazione con persone diverse dai conviventi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23335 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 10/05/2023 Con unico, articolato motivo denunciano la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione sia in punto di gravità indiziaria che di esigenze cautelari. Deducono che in ordine al capo 11) la motivazione è illogica, in quanto individua il contributo del ricorrente nel reato di usura in base ad una errata ricostruzione dei fatti, travisando e disattendendo non solo le argomentazioni difensive esposte nella memoria, ma anche le indicazioni di questa Corte, risultando ancora prive di risposta le censure difensive. Il Tribunale non avrebbe considerato che la persona offesa PI LE indica un solo episodio in cui il ricorrente era presente insieme al fratello TE;
che solo quest'ultimo aveva gestito, per sua stessa ammissione, la pattuizione e i termini dei pagamenti e degli interessi in assenza di qualsiasi contributo del fratello, la cui sporadica presenza in una sola occasione non poteva apportare alcun contributo alla trattativa usuraria;
non corrisponde all'esatto sviluppo dei fatti la circostanza che il ricorrente abbia rinegoziato le modalità di rimborso del debito, poiché la condotta del ricorrente sarebbe consistita solo nel richiedere al debitore di definire la vicenda senza minacce o costrizione, sicché ne va escluso il concorso. Relativamente al capo 14) il Tribunale non avrebbe valutato correttamente le risultanze indiziarie, avendo collegato la condotta del ricorrente a quella del Mercurio, prestanome e parente dei fratelli NO, trascurando il racconto della persona offesa, che ha riferito di un solo incontro con il ricorrente e dell'accettazione da parte dei due fratelli del valore del terreno a compensazione del debito usurario contratto solo con NO TE. Il Tribunale ha omesso di motivare in relazione alla aggravante, contestata in entrambe le forme, nonché in ordine alle esigenze cautelari, limitandosi ad affermarne la sussistenza ed a sostituire la misura cautelare, senza tener conto dei rilievi difensivi, accolti da questa Corte„ che segnalavano il ruolo marginale del ricorrente e l'epoca risalente dei fatti quali elementi che escludevano l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità in punto di gravità indiziaria, perché diretto a far valere motivi non deducibili in questa sede, in quanto la denunciata illogicità e mancanza di motivazione scherma censure di merito e sollecita una revisione della valutazione compiuta dal Tribunale, asseritamente in contrasto con il contenuto delle fonti indiziarie. L'assunto difensivo ripropone la tesi dell'assenza di ogni contributo del ricorrente alla pattuizione usuraria, condotta e gestita dal fratello TE, escludendo la rilevanza dell'intervento dell ricorrente descritto dalla persona offesa, invece, ritenuto dal Tribunale concretamente agevolativo dell'esazione del debito. La prospettazione riduttiva della difesa non considera la corretta argomentazione del Tribunale, che, in applicazione dei principi affermati da questa Corte, ha ritenuto integrato il contributo offerto dal ricorrente nella fase esecutiva e di riscossione del credito usurario, atteso che, pur non avendo partecipato al patto usurario, era intervenuto successivamente nel rapporto, assumendo un ruolo attivo di sollecitazione della vittima, esortata a definire la faccenda ed a restituire immediatamente il debito non onorato da molto tempo, tanto da indurla ad una rapida soluzione. A fronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, riportate nell'ordinanza, la tesi difensiva perde consistenza, stante il ruolo attivo e la pressione esercitata sul debitore, al quale non veniva lasciata alternativa diversa dalla soluzione concordata con il ricorrente di provvedere al trasferimento del terreno. Correttamente il Tribunale ha valorizzato l'espressione della persona offesa, ritenuta indicativa della pressione subita e della morsa da cui si era liberata con interpretazione lineare e coerente con il contesto rivelato dalla vittima, che la difesa censura per offrirne una inammissibile lettura alternativa. La valutazione è in linea con la struttura del delitto di usura, che si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante: ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso (Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Pg, Tiesi in proc. Cardamone, Rv. 264887). Si è inoltre, aggiunto che, essendo il delitto di usura configurabile come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factum" non punibile ma segnano il momento consunnativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 Bianchi, Rv. 280313). 2. Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore reato strettamente connesso al precedente e collegato alla soluzione concordata dal ricorrente con la persona offesa, consistente nel trasferimento di un terreno edificabile del valore di 125 mila euro, oltre assegni e contanti per complessivi 123 mila euro a fronte di un debito di 200 mila euro già parzialmente restituito con interessi usurari. L'intestazione fittizia del terreno ad un prestanome, legato da rapporto di parentela ai fratelli NO, è stata coerentemente ritenuta operazione 3 funzionale a dissimulare la provenienza illecita del bene e ad eludere eventuali misure di prevenzione, nonché operazione diretta a consolidare il risultato illecito con soluzione agevolata dal ricorrente. 3. Inammissibile è il motivo con il quale si censura l'omessa motivazione sull'aggravante contestata poiché non risulta che fosse stato articolato un motivo sul punto, neppure nel precedente ricorso, come risulta dalla sentenza di annullamento con rinvio in atti (Sez. 2, n. 41788 del 4 ottobre 2022): ne deriva l'originaria inammissibilità . del motivo, non potendo censurarsi la mancata risposta ad un tema non devoluto. 4. Infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari. Benché stringata, la motivazione sul punto è presente, in quanto il Tribunale ha fondato il pericolo di reiterazione sulla presunzione relativa sussistente per i reati aggravati ex 416 bis.1 cod. pen., implicitamente valorizzando le modalità della condotta e la personalità del ricorrente, ma, nel modulare la misura cautelare per adeguarla al caso concreto, ha evidentemente tenuto conto del ruolo del ricorrente e della risalenza del fatto, segnalati dalla difesa. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 10 maggio 2023