Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2001, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
7 025 0 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA MA DICASSAZIONE LA COR Oggetto stell'assi Surroga SEZIONE TERZA CIVILE Curatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente - R.G.N. 8895/98 Cron. 5172 Dott. Antonio - Consigliere- LIMONGELLI ралRep. 791 Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 10/10/00 - Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SOLE WORE dal Sig SE NTENZA 6000 per diritti L.per sul ricorso proposto da: Il 21 FEB 2001 IL CANCELLIERE SALERNO ISABELLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA C POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAPADIA difesa dall'avvocato ARMENIO SALVATORE, giustaMARIO, delega in atti;
LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
UNIPOL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CG074013 CIVININI 111, presso lo studio dell'avvocato QUATTRONE { LIRE 3000 CANCELLERIA ANTONIO, difeso dall'avvocato PALTRINIERI VINCENZO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente CG074014 1585 avverso la sentenza n. 195/98 della Corte d'Appello di -1- 26/11/1997 MILANO, emessa il 26/1/1998, depositata il 23/01/98; RG.3077/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito l'Avvocato SALVATORE ARMENIO;
udito l'Avvocato VINCENZO PALTRINIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 30 marzo 1994 la s.p.a. Compagnia Assicuratrice UN esponeva che, in base ad un contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con LL NO, aveva pagato la complessiva somma di lire 209.500.000 come indennizzo relativo ad un incidente stradale avvenuto per colpa di TI AU, figlio dell'assicurata, il quale, postosi alla guida della Peugeot della madre, pur non avendo conseguito la patente di guida, aveva cagionato la morte di uno dei quattro trasportati, e lesioni agli altri tre. Pertanto, la conveniva Qu ent davanti al Tribunale di Milano per sentire accogliere la domanda. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda, ma la sentenza, impugnata dalla compagnia d'assicurazioni, era riformata dalla Corte d'appello di Milano, che invece l'accoglieva. Premetteva la Corte che il primo giudice aveva affermato che la convenuta aveva concesso la propria Pugeot al figlio minore ed ai suoi amici all'espressa condizione che l'autovettura fosse guidata soltanto da ZI NT, fornito di patente di guida;
che era stato quest'ultimo a prelevare la vettura dal box, ponendola in circolazione sotto gli occhi della convenuta, che aveva visto così verificata la condizione posta;
che, in questa situazione, il fatto che successivamente la guida della vettura fosse passata ad altra 3 persona, pur essa fornita di patente, e da questa al figlio minore della NO, che poi aveva provocato l'incidente, doveva considerarsi fatto estraneo e interruttivo del nesso di causalità con riferimento alla prescrizione posta dalla NO, cosicché di esso non poteva rispondere quest'ultima. Tuttavia, il Tribunale non aveva considerato che la NO non aveva personalmente consegnato al NT le chiavi dell'autovettura e il libretto di circolazione, ma aveva posto tali oggetti su un tavolo, dal quale erano stati prelevati da TI. Certamente -notava la Corte- la circostanza non doveva l'individuazioneessere sopravvalutata, rilevando solo Elevent dell'affidatario dell'autovettura, e non già di colui il quale avesse preso materialmente le chiavi ed il libretto di sintomatica della scarsa serietàcircolazione, ma essa era dell'affidamento al NT, e, in sostanza, della leggerezza con cui la NO si era comportata: “ché, in caso contrario, ove si fosse resa pienamente conto dell'importanza di tale affidamento e del pericolo che alla guida dell'autovettura si ponesse il figlio, essa avrebbe dovuto anzitutto rifiutare la consegna delle chiavi, essendo ben possibile che nel clima scherzoso e spensierato che si sarebbe inevitabilmente creato fra i cinque giovani amici, che avevano deciso di fare un giro da Milano a Monza con la sua macchina, la guida del veicolo finisse col passare nelle mani del figlio;
in secondo luogo, ove 4 avesse deciso di correre il rischio, sarebbe stato naturale che affidasse non solo verbalmente, ma anche materialmente, attraverso la consegna delle chiavi, la vettura al giovane munito di patente, raccomandandogli caldamente e fermamente di non cederne la guida ad altri e, in particolare, a suo figlio;
in terzo luogo, nel vedere che le chiavi ed il libretto erano stati presi dal proprio figlio, avrebbe reagito ribadendo (o impartendo) tale raccomandazione e ponendola espressamente come condizione tassativa del permesso accordato". In realtà, niente di tutto ciò era emerso in causa: ché anzi, stando alle dichiarazioni rese ai Vigili UR dal NT, era stato TI a chiedere alla propria madre le chiavi della EN macchina per fare un giro al parco di Monza, e a tale richiesta la madre aveva dato seguito “senza alcuna difficoltà". Lo stesso NT, in sede di procedimento cautelare contro la NO, aveva chiarito che la richiesta era stata avanzata con la precisazione che l'autovettura sarebbe stata guidata dal IN, che aveva la patente, onde la NO, dopo ripetute insistenze, aveva posato chiavi e libretto su un tavolo, dal quale erano stati prelevati da TI. Però il teste si era subito corretto, affermando che alla NO non era stato detto che avrebbe guidato il RO, ma lui stesso, all'epoca già munito di patente. "Insomma -concludeva-, il quadro probatorio che si ricava dalle risultanze processuali e, in particolare, da tali incerte e 5 contraddittorie dichiarazioni non appare idoneo né sufficiente a scagionare la NO dalle responsabilità oggettive che le derivano dalla sua qualità di proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro, e quindi dall'obbligo (...) che le incombeva nei confronti della società assicuratrice, di evitare, cioè, ove volesse fruire della copertura assicurativa, che il veicolo assicurato venisse guidato da persona non abilitata alla guida di autoveicoli e di fare quanto in lei possibile perché ciò non si verificasse". In altri termini, se la prohibitio domini consiste “in un idoneo e concreto comportamento specificamente inteso Qlucent a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario stesso non possa risultare superata", nel caso di specie non erano state adottate "tali concrete misure di prevenzione, dovendosi piuttosto ritenere che la NO, pur potendo e dovendo prevedere che alla guida della sua autovettura finisse per porsi suo figlio minorenne, non ancora patentato (...), ne ha consentito egualmente la circolazione, accontentandosi (nel migliore dei casi) della generica assicurazione che sarebbe stata condotta da uno dei suoi amici muniti di patente". Per la cassazione della sentenza d'appello la soccombente proponeva ricorso sulla base di un motivo illustrato da memoria. Resisteva con controricorso l'UN. La ricorrente ha presentato note di udienza. 6 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo, la ricorrente denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge. Nel puntualizzare che la controversia avrebbe dovuto essere risolta alla luce del principio, enunciato dalla stessa Corte territoriale, secondo cui "ciò che rileva è lo stabilire a chi fosse stata affidata la macchina, e non chi avesse preso materialmente e portato con sé le chiavi e il libretto di circolazione", la NO deduce che la Corte d'appello non avrebbe potuto poi dire che "sarebbe stato naturale che (essa) EN affidasse non solo verbalmente, ma anche materialmente, attraverso la consegna delle chiavi, la vettura al giovane munito di patente, raccomandandogli caldamente e fermamente di non cederne la guida ad altri e, in particolare, a suo figlio”, non essendo consentito, quando l'affidamento di un veicolo sia fatto in favore di soggetto patentato, graduare l'entità dell'affidamento stesso. Sicché, dal momento dell'affidamento di un veicolo, unico destinatario del divieto di rendersi incauto affidante non può che essere l'affidatario, mentre, reciprocamente, a favore dell'affidante ben può giocare il ragionevole affidamento sul rispetto del divieto da parte dell'affidatario medesimo. In questa prospettiva, il secondo giudice aveva anche violato le norme ed i principi in tema di nesso causale, tale 7 essendo quel rapporto eziologico normale e non straordinario fra fatto ed evento dannoso: il quale nesso nella specie difettava, poiché non era stata la NO a consegnare l'autovettura al proprio figlio, ma un soggetto, munito di patente, che l'aveva avuta dal primo affidatario. D'altro canto, se la rivalsa dell'assicuratore ex art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990 presuppone la colpa dell'assicurato, i danneggiati non avrebbero potuto giovarsi, in quanto trasportati (e non terzi), della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c. c. nei riguardi del conducente e del proprietario, occorrendo la colpa in concreto ex art. 2043 c.c. Conseguentemente, il trasportato non ha azione
contro
ENt l'assicuratore, che può essere da lui convenuto solo in quanto risulti coinvolta la responsabilità del proprietario assicurato. Mancando quindi la colpa della NO in relazione all'incidente, non poteva costei rispondere verso la compagnia d'assicurazioni. Ritenendo invece che la Corte d'appello avesse inteso affermare che la NO aveva affidato il veicolo al proprio figlio il che appariva però contraddetto da altre più chiare quest'ultima avrebbe affermazioni contenute in sentenza- dovuto essere motivata "in modo tutto particolare ed approfondito”. A tale proposito aveva già nel passato dedotto, essa ricorrente, che era stato il NT ad accedere al box e a porsi al volante della vettura, e che la guida dell'autovettura 8 era stata affidata a TI dopo alcune ore, ad opera del secondo affidatario IN (affidante il NT), munito anch'esso di patente. Nella sentenza si era anche fatto riferimento alla mancanza, nella specie, di un'ipotesi di prohibitio domini: che era peraltro argomento estraneo alla res litigiosa, poiché la circolazione era stata autorizzata a soggetto patentato, con divieto, invece, nei confronti del proprio figlio non munito di patente. Osserva il Collegio che il ricorso è fondato. La decisione impugnata si fonda essenzialmente sul rilievo che la NO, nella specifica situazione de qua Glucand caratterizzata dal fatto che le chiavi della macchina ed il libretto di circolazione non erano stati consegnati personalmente al NT, ma posti si di un tavolo, ove erano stati prelevati dal figlio TI- avrebbe potuto e dovuto prevedere, per ciò stesso, che al volante si sarebbe potuto porre quest'ultimo, sebbene sprovvisto di patente. E' pur vero, incidentalmente, che la sentenza contiene talune ambiguità espressive (genericamente rilevate dalla NO nel proprio ricorso), che parrebbero sottintendere che quel giudice non abbia per intero creduto alla versione difensiva della stessa NO, secondo cui la macchina era stata affidata a persona munita di patente. Si vuole qui alludere a quella parte della sentenza in cui è sottolineato il 9 tenore delle dichiarazioni rese dal NT ai Vigili UR (era stato TI a chiedere alla madre le chiavi della macchina, ottenute senza difficoltà) e in sede di procedimento cautelare (egli aveva inizialmente affermato che alla NO era stato fatto presente che la vettura sarebbe stata guidata dal IN;
poi s'era corretto, dichiarando che, in realtà, le era stato detto che alla guida si sarebbe posto esso NT); si vuole alludere, altresì, alla notazione secondo cui l'essersi accontentata, la NO, della generica assicurazione che l'autovettura sarebbe stata condotta da un amico, munito di patente, del figlio, costituiva il "migliore dei casi". Tali ambiguità, tuttavia, finiscono per perdere di rilievo Elucent alla luce della complessiva trama argomentativa della decisione, la quale, al di là di esse, appare essere chiaramente nel senso indicato ab initio. Ciò detto, la sentenza non sfugge alla prima censura dell'articolato motivo, la quale deduce un'ipotesi di vizio logico. Il giudice del merito, dopo avere premesso, in punto di fatto, che la NO non aveva consegnato le chiavi dell'autovettura ed il libretto di circolazione al NT, ma aveva posto tali oggetti sul tavolo dal quale erano stati prelevati da TI, osservò testualmente che “Certo, la circostanza non può essere sopravvalutata, giacché (...) ciò che rileva è lo stabilire a chi fosse stata affidata la macchina, e 10 non chi avesse preso materialmente, e portato con sé, le sue chiavi e il libretto di circolazione". Subito dopo, però -quasi colto da un improvviso ripensamento aggiunse che “Tuttavia, essa (la circostanza) appare sintomatica della scarsa serietà dell'affidamento al NT e, in sostanza, della leggerezza con la quale la NO si è comportata". Di qui, attraverso una serie di considerazioni, tutte sostanzialmente fondate su tale supposto atteggiamento soggettivo chè, in presenza di quella particolare situazione, la prudenza avrebbe dovuto suggerire alla NO, piuttosto, di rifiutare l'affidamento della macchina, ovvero, a tutto Elevent concedere, di esprimere calde e ferme raccomandazioni onde la Peugeot non fosse affidata a terzi privi di patente-, pervenne ad affermare la colpa della donna, nei sensi sopra precisati, e, per ciò stesso, la sua responsabilità ai sensi dell'art. 18 co. 2 legge 990/1969. Ebbene, così motivando, la Corte d'appello incorse in un patente caso di contraddittorietà della sentenza, nella misura in cui valorizzò al massimo grado, si da farvi consistere pressoché esclusivamente la ratio decidendi, una circostanza della quale contestualmente aveva riconosciuto in premessa -e non illogicamente, se prendere le chiavi di una macchina affidata ad altri non significa mostrare l'intendimento di porsene alla guida- la non decisiva valenza. 11 Appena notandosi che il concetto di prohibitio domini, quale comportamento specificamente idoneo ad impedire la circolazione del veicolo, è estraneo alla fattispecie di cui si discute, proprio essendo invece, esso concetto, della diversa fattispecie di cui all'art. 1 co. 3 legge 990/1969, la sentenza gravata dev'essere cassata (restando assorbite le altre censure). Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Milano, dovrà riesaminare e motivatamente decidere in ordine al capo investito dalla censura accolta. 60000 alla 310000 Lo stesso giudice dovrà anche provvedere regolamentazione della spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 10 ottobre 2000. IL CONSIGLIEREI co ncen t IL PRESIDENTE Apple Juliann Depositata in Cancelleria 21 FEB. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERECT Concetta A mendolaAmmendola Concetta Am endola UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 17:3 23014 12 on (19874. ¥ུ al n. versate £. 310.000 trecentodiecimilo (lire 12 p. Dirigente Arg Svizi (Dott.ssa Maria Grazia FLIPPO) Il Responsabile geria Atti Giudiziari Dr. M. RAZOICHINI)