Sentenza 11 luglio 1989
Massime • 2
Ai fini della prova del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non hanno significato le frequentazioni tenute - da parte degli imputati - di persone di cui sia nota - per essere stata già accertata - l'affiliazione ad associazioni mafiose, qualora non si dimostri l'illegittimità sia dei fini comuni concretamente perseguiti, che dei metodi adoperati per raggiungerli. Ne' hanno specifico rilievo l'eventuale espletamento di servizi e/o l'adempimento di prestazioni coerenti alla posizione socio-economica di uno dei soggetti con i quali il collegamento viene ad essere attuato. La ricerca della "raccomandazione" è ormai tanto profondamente radicata nel costume, da apparire come uno strumento indispensabile per ottenere non soltanto ciò di cui non si ha diritto, ma anche per restituire accertabile funzionalità a strutture pubbliche inefficienti ed anche per realizzare una condizione di eguaglianza tra più aspiranti al medesimo servizio. Ne' deriva che dalle ragioni per le quali la "raccomandazione" venga richiesta o accettata non è possibile desumere con certezza la comune appartenenza ad associazione mafiosa come unica possibile spiegazione del rapporto "raccomandatario", che si instaura tra il postulante ed il destinatario o l'intermediario della raccomandazione. (nella specie è stato ritenuto che gli elementi sopra evidenziati non siano tali da costituire verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle accuse di un cosiddetto pentito).*
L'incompatibilità di cui all'art. 61 cod. proc. pen. è disposizione di stretta interpretazione ed è inapplicabile ad ipotesi diverse da quelle previste dalla norma. Ne deriva che la previsione dell'incompatibilità nell'ambito dello stesso procedimento della funzione di giudice con l'ufficio di testimone non è applicabile in via analogica a casi di mera connessione, quando il procedimento nel quale il giudice ha prestato ufficio di testimone risulti già definito e venga acquisito agli Atti di un procedimento a carico di imputati diversi nel quale lo stesso magistrato sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice. ( V mass n 179327, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 174895, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 155950, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 141684, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 126300, sulla tassatività della disposizione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/1989, n. 13984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13984 |
| Data del deposito : | 11 luglio 1989 |
Testo completo
AL MASSIMARIO Udienze Pubblice L del A. LUG. 1989 4 A
8 N SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA I
9 N. 917 G In nome del popolo italiano I 3
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R REG. GEN.
N. 12182/89 Sezione prima penale O
Composta dagli ill.mi Sigg. Dott. IU SORRENTINO Presidente
Dott. Stanislao SIBILIA Consigliere
Dott. NC PINTUS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dott. Umberto FELICIANGELI 3 UFFICIO COPIE
Rilasciata copia legale Dott. NZ SERIANNI atste angeluce per diritti L. 25000d6 ha pronunciato la seguente
# 16 NOV 179 SENTENZA IL CANCELLIER
sui ricorsi proposti dal procuratore generale della Corte d'Appel' lo di Palermo
contro
:
RR NT, nato in [...] il [...]
RU OA, nato in [...] il [...] ER, NT, nato in [...] il [...] CO NZ, nato in [...] 1'8 settembre 1955 RA RO, nato in [...] 1'1 settembre 1927 SI AR, nato in [...] 1'8 dicembre 1945 :
LA AL, nato in [...] il [...] IR IU, nato in [...] il [...] ZZ RE AL, nato in [...] il [...] NO AL, nato in [...] il [...] EL NT, nato in [...] il [...]
NE AL, nato in [...] il [...] IA NZ, nato in [...] il [...] MI NC, n. Belmonte Mezzagno il 18 ottobre 1921 SO NZ, n. PObello di Licata il 28 novembre 1930 IN NN nato in [...] il [...]
GR NT, nato in [...] il [...]
AR AR FR, nato in [...] 1'1 marzo 1948
AR RL, nato in [...] il [...] LO ES AL, nato in [...] il [...] IG LI, nato in [...] 1'11 febbraio 1941 BR AL, n. Mazara del Vallo il 6 novembre 1951
EN IU, nato in [...] il [...] SCRR NC, n. Villafranca Sicula il 14 ottobre 1925
LO SC VI, nato in [...] il [...]
$
IT AN, nato in [...] il [...] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE al SIGA R ED Rilasciata copia studio
$6000 per diritti L.
11
DI RO AL, nato in [...] 1'11 gennaio 1946
LO IG
AN EO
AR AL
IS GA
DE OL AN
nonché sul ricorso proposto dagli imputati avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in data 29 luglio 1988 con la quale veniva parzialmente riformata la sentenza in data 23 luglio 1987 appellata dal procuratore genera- le e dagli imputati;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fran cesco Pintus
Udito il P.Ministero in persona delSostituto P.G. dr. Tranfo che be chieɖe dichiararsi inammissibile il ricorso del P.G. per rinunzia avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello del P.M. e nei confronti di RO
IU e MO AM RA per i capi O, P e Q;
Brigettarsi il ricorso del
P.G. sul punto del ritenuto assorbimento del reato di cui all'art. 416 c.p. in quello di cui all'art.416 bis c.p. ; rigettarsi i ricorsi del P.G. e degli imputati sul capo relativo alle statuizioni patrimoniali (confisca) e cioé del
P.G.nei confronti di ME, DO, LL, AR, NC e TR zello nonché degli imputati quarnieri, ER e LO;
annullarsi con rinvio, in accoglimento del ricorso del P.G., nei confronti di GG, AF,
LI e BR LC;
dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti di GG, NC, RO, TR, De OL e OF;
annullarsi con rinvio le sentenze nei confronti di PO PA;
rigettarsi o ricorso del P.G. nei confronti di FA, IO e Lo IO;
riget- tarsi tutti gli altri ricorsi degli imputati.
Uditi i sifensori: G.RI; S.GAllina MO;
S.Tirinocchi; AN RI;
OR PO;
AC DE;
EL IA MI;
UA E. ;Arico' G.; AT G.; UC A.; IR LE;
CC G. ;
IR IU. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio SIG. Aug ees per diritti 10.48000
# 41 ll 1991
IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 5:
Con sentenza in data 23 luglio 1987, il Tribunale
di Agrigento dichiarava RR NT, RU OA,
^
ER NT, CO NZ, LO IG, INFRANCO
EO, SI AR, LA AL, AR AL,
IR IU, ZZ RE AL, NO AL,
EL NT, NE AL, BB IU, IA
NZ, AL RM, MI NC, IS GA
SO NZ, IN NN, IG LI, BR Calcedo-
nio, EN IU, LO SC VI, IT AN, MP
PA, DI LI IU e DE OL AN colpevoli del delitto continuato di associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p. e di associazione per delinquere comune si sensi dell'art. 416 c.p., rispettivamente commessi, il primo successivamente al 29 settembre 1982, ed il secondo in epoca precedente a tale data, uniti tra loro dal vincolo della continua zione. Con la stessa sentenza, il Tribunale di Agrigento dichia-
rava DI RO AL colpevole del medesimo delitto contestato agli altri imputati, e dichiarava:
AR AL e AR RL colpevoli di estorsione ai danni di LO ZI;
ER NT, colpevole di detenzione di armi da guerra;
NI AL e TO TT, colpevoli di favoreggiamento
CO NZ e LO SC VI, colpevoli di istigazione alla corruzione;
Concesse al RIl'attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/1967 ed a NI AL e ON TT
generiche attenuanti giudicate equivalenti all'aggravante conte-
stata, condannava gli imputati alle pene di cui agli atti.
Con la medesima sentenza, il Tribunale di Agrigento
dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di GR NT, AR AR FR, AT OS,
RI GI, DE CI NO, GI LE, LO
ES AL, ER NT, CO NZ e LO SC
VI in ordine ai reati di falsa testimonianza ed altro per estinzione dei reati per effetto di amnistia.
Il Tribunale, infine, assolveva per insufficienza di prove RA RO, SCRR NC, SCRR VI
e AL IU dal'imputazione di associazione continuata
di stampo mafioso, e MO PO RA e IR IU
da quella di estorsione aggravata, danneggiamento, porto e deten-
zione di esplosivi.
Contro la sentenza, interponeva appello il pubblico ministero contro gli imputati ER, TRzella, RI,
TT, NC, FA, ME AR, UC, RO Calo-
gero, RO, DO, SA, LL, SO, RO Gerlan-
do, IOferro NC, IOferro VI, FA IU
e MO AM RA. Proponevano altresì appello gli imputa-
ti ER, TRzella, RI, RO, DO, TT
FA, ME AR, UC, NI, LL, LZ, Sciar-
rabba, IA, SA, CI, TR, SO, NO,
RI, MA AR, NI, ON, RO RL, Lo TI, GG, BR, IO, IOferro NC e IO
ferro VI, Lo IO, LI, PO, FA, Di PO,
De OL, MO AM, De CI e Di CA.
Con sentenza in data 29 luglio 1988, la Corte d'Appel
lo di Palermo:
a)- dichiarava inammissibili gli appelli di TR GA
e di De OL AN;
b)- dichiarava assorbito nei confronti di tutti gli imputati anche non appellanti il delitto di associazione per delinquere in quello di associazione di stampo mafioso, ed eliminava l'au-
mento di pena praticato per la continuazione;
c) - modificava nei confronti di PO PA l'originaria imputa-
zione di associazione in quella di semplice partecipazione;
d) - concedeva agli imputati IA e PO generiche attenuanti,
che giudicava equivalenti alle aggravanti loro contestate;
e) in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero,
affermava la penale responsabilità di Cascioferro Francesco
in ordine al delitto di associazione di stampo mafioso, irrogan-
do al detto imputato le pene di legge;
f)- dichiarava non doversi procedere per morte del reo nei con-
fronti di SA RM;
g) - assolveva IO IU, BR AL, Lo IO
VI, GG LI e LI AN dalle imputazioni loro ascritte per insufficienza di prove e IOferro VI
per non aver commesso il fatto%;B
h)- rideterminava le pene nei confronti di tutti gli imputati e modificava talune statuizioni d'ordine patrimoniale;
i) confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudi-
ci di merito, il 13 marzo 1982, intorno alle ore 14, la Questura in corso di Agrigento, in precedenza informata del fatto che era secondo programmi precedentemente disegnati, una riunione di elementi ritenuti di spicco in ambienti mafioso-delinquenziali presso l'abitazione dei fratelli ME AR e RL, in contrada
"Maddalusa" del territorio di Porto LE, circondava la villa ed identificava i partecipanti alla riunione, che si dimo-
strò essere anche di natura conviviale, quindici persone, iden -
per ME RL, TT RM, AR RO,
ME AR, IA LE, RO AL, RO
IU, DO RE, NI AL, NI Salva-
torė, LL NT, LZ AL, RR IU,
UC AL e IA NZ.
Veniva altresi effettuata una perquisizione, che portava al sequestro di un'agendina, risultata appartenente a TT RM, per la restituzione della quale alla persona che ne rivendicava la proprietà si era attivato l'allora dirigen-
te dell'Ufficio provinciale del Tesoro di Agrigento, CI
NC. Le quindici persone convenute nella villa dei fratelli
ME venivano tutte sottoposte ad interrogatorio, ed affermava no che l'incontro era stato casuale, giustificato dalla sola partecipazione al pranzo in corso di svolgimento. In merito ai reciproci rapporti, i partecipanti alla riunione dichiaravano di non conoscersi tra loro e di non aver avuto rapporti recipro-
ci. Le indagini proseguivano, dopo l'uccisione o la scomparsa di taluni dei partecipanti al pranzo (TT RM, AR
RO, ME RL, IA LE e NI AL,
con l'approfondimento della natura dei rapporti reciprocamente intercorrenti tra i partecipanti alla detta riunione ed altre persone sospettate di appartenenza all'organizzazione di stampo mafioso deonominata "Cosa RA". A tale approfondimento davano poi notevole contributo i risultati di alcune intercettazioni operate sull'utenza del TT RM prima che questi venisse ucciso, nonché le dichiarazioni rese all'indomani dell'uccisione del TT dalla convivente di quest'ultimo, NO NE, in ordine gli accertamenti eseguiti dalla polizia canadese adivo ad alcune intercettazioni ambientali eseguite entro il "Reggio
Bar" di Montreal ed infine le dichiarazioni di AS SC
e di AL NO al giudice istruttore di Palermo tra il luglio e l'ottobre del 1984.
I giudici di merito attribuivano notevole valore probatorio a tali elementi per dimostrare l'esistenza di una struttura associativa organizzata denominata appunto "Cosa
RA" con ramificazioni transnazionali, nonché la partecipazio-
ne ad essa dei vari imputati, volta a volta desunta dagli elemen-
ti evidenziati in relazione alla posizione processuale di ciascu-
no di essi.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale di Palermo nei confronti di tutti gli imputati, in relazione alle statuizioni della sentenza di appello con le quali sono stati eliminati gli aumenti di pena a titolo di continuazione applicati dal giudice di primo grado sul rilievo del ritenuto concorso dei delitti associativi previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 416 e 416 bis del codice penale,
ed altresi avverso le assoluzioni pronunciate dal giudice di appello nei confronti degli imputati FA RO, FA Giusep-
pe, GG LI, IO IU, LI AN e
BR AL.
Hanno inoltre proposto ricorso per cassazione,
deducendo la nullità della sentenza impugnata per vizi di moti-
vazione in rapporto alle statuizioni di condanna, di assoluzione con formula dubitativa e di proscioglimento per estinzione dei reati a seguito di amnistia tutti gli imputati, con ecce-
zione per il De OL, l'NC, il TR, il RO
AL Il FA ed il NO hanno perō
omesso la presentazione dei motivi a sostegno dell'impugnazione proposta. Lo AR risulta infine deceduto nelle more del presente giudizio, come da certificazione acquisita agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La difesa del ER NT ripropone nella sede presente il problema della possibile illegittimità dell'art. 144 bis cod. proc. pen. sotto il profilo che la cennata disposi-
zione non consentirebbe la confluenza nel dibattimento di tutti gli atti capaci di consentire alla difesa degli imputati di operare un utile confronto tra le dichiarazioni rese dal testimo- ne di correità e gli atti del procedimento separatamente intenta-
to a suo carico coperti da segreto istruttorio. Nella denunciata situazione, mancherebbero in definitiva alla difesa gli strumenti di verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato, con violazione dei se diritti difensivi di quest'v imo.
Osserva la Corte che la valutazione di manifesta irrilevanza della questione, già espresso nel corso del giudizio di appello, deve essere condiviso. Occorre infatti premettere che la situazione di fatto su cui viene ad incidere la norma di cui si sospetta la parziale illegittimità costituzionale
é quella in cui si procede ad interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi, contro la quale si procede separata-
mente, sicché la minore estensione della potestà riconosciuta al giudice dall'art. 144 bis c.p.p. potrebbe assumere eventual- mente rilievo sul terreno della legittimità costituzionale,
non già in rapporto all'esercizio del diritto di difesa (posto che il difensore partecipa all'udienza in cui l'imputato di reato connesso viene liberamente interrogato), ma piuttosto in relazione alla estensione ed al contenuto dei diritti difensi-
vi, in specifica relazione con l'esigenza di verificare concreta-
mente le dichiarazioni rese dall'imputato interrogato liberamen-
te. Sotto tale profilo, il legislatore non pone limiti di sorta all'esercizio delle potestà indicate nel già citato art. 144
bis da parte del giudice del dibattimento. L'utilizzazione
parziale di tale potestà non attiene quindi al contenuto della norma, ma solo all'uso che della detta potestà faccia concreta- mente il giudice, al cui prudente apprezzamento é affidata la valutazione dei limiti di acquisizione del materiale probato-
rio raccolto nel procedimento connesso nell'ambito delle concrete esigenze del procedimento in corso di svolgimento davanti а
lui. Viene quindi a cadere, sotto il profilo considerato, ogni possibile rilevanza della proposta eccezione di legittimità
costituzionale.
Ancorché il tema esuli dall'accertamento della conformità costituzionale della norma denunciata, é qui da aggiungere, per completezza di indagine, che é proprio l'inesi-
stenza di limiti legislativi al contenuto del potere di acquisi-
zione degli atti del procedimento connesso a rendere inconfigu-
rabile un diritto difensivo all'acquisizione globale di detti atti, posto che l'esercizio di tale diritto (e del corrispondente dovere del giudice di rispettarlo), oltre ad essere privo di giustificazione per la presenza del teste al dibattimento,
farebbe venir meno ogni tutela di segretezza all'accertamento istruttorio.
La proposta questione deve essere quindi dichiarata manifestamente priva di rilevanza.
Le difese degli imputati TT NZ e LL
NT hanno dedotto la nullità assoluta del procedimento di primo grado per violazione dei diritti difensivi sotto il profilo che gli imputati detenuti, avendo rinunciato a partecipa-
re ad una delle prime udienze, non erano stati ammessi a parteci- pare a quelle celebrate successivamente.
Osserva la Corte che l'assunto é destituito di giuridico fondamento. Il rifiuto opposto dall'imputato ad assi-
stere all'udienza, ed il consenso, implicito al rifiuto, alla celebrazione del procedimento in sua assenza si risolve nel riconoscimento di un diritto in omaggio al principio di libertà,
e quindi nell'attribuzione all'imputato di un concreto vantaggio perché, eliminando la traduzione coattiva, questi é posto nelle medesime condizioni degli imputati tratti a giudizio in stato di libertà. Quando, come nella fattispecie che forma oggetto di esame, il dibattimento non si esaurisce in un'unica udienza,
ma si protrae nel tempo, la rinuncia a comparire, proprio in quanto manifestazione dell'esercizio di un diritto, é destinata a svolgere i propri effetti sinché colui che l'ha operata non provveda a revocarla. Soltanto in caso di revoca espressa,
il giudice ha il dovere di disporre nuovamente la traduzione dell'imputato all'udienza.
Le difese degli imputati ER NT, Lattuca
AL, NI AL, LL NT, Di PO IU,
SO IU e RO IU hanno dedotto la nullitā
del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi,
per la partecipazione al detto giudizio del dott. Roberto Murgia,
estensore della sentenza. Sostengono i ricorrenti che, avendo il detto giudice prestato ufficio di testimone in un procedimento quello a carico del dott. Daniele ME i cui atti vennero acquisiti al procedimento, sarebbe venuta meno la sua capacità sicché, in difetto di un'immediata dichiarazione di astensione da parte sua, si sarebbe venuta a determinare una causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 185 n. 1 c.p.p.
Osserva la Corte che la tesi é destituita di giuridi-
co fondamento. Le condizioni di capacità del giudice, in difetto delle quali si viene a realizzare la nullità assoluta prevista dall'art. 185 n. 1 c.p.p. attengono alla capacità generica alle funzioni di magistrato, assenza (nomina ed ammissione di condizioni di incompatibilità di sede per parentela o affinità
con professionisti etc.) ed alla capacità specifica, che attiene invece alla regolarità della costituzione dell'organo giudicante.
A quest'ultima categoria appartengono certamente le condizioni di compatibilità previste dagli articoli 61 e 62 del codice
di rito, tra le quali rientra anche l'ipotesi del giudice che abbia prestato ufficio di testimonio nello stesso procedimento.
L'incompatibilità in discorso sussiste però nel solo caso in cui l'esercizio dell'ufficio di giudice si realizzi nel medesimo procedimento. I criteri utilizzabili per accertare la sussistenza delle condizioni di identità, cui l'esistenza della capacità
specifica del giudice é subordinata sono quelli ordinari: nel senso che il provvedimento conclusivo deve essere riferibile alla stessa persona che, in qualità di teste ha contribuito con la propria deposizione all'accertamento giudiziale. Sotto
tale profilo occorre precisare che l'art. 61 c.p.p. é
di stretta interpretazione, ed é quindi inapplicabile ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla norma. Discende da tale generale principio di tassatività che la previsione dell'incompatibilità nell'ambito dello stesso procedimento della funzione di giudice con l'ufficio di testimone non é
applicabile in via analogica ai casi di mera connessione, quando il procedimento nel quale il giudice ha prestato ufficio di testimone risulti già definito, e venga acquisito agli atti di un procedimento a carico di imputati diversi nel quale lo stesso magistrato sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice.
Del pari infondata é l'eccezione di nullità sollevata dalle difese degli imputati NI, Di PO, SO e
RO sotto il profilo di una pretesa irregolarità della costi-
tuzione del giudice nel procedimento di primo grado. Sostengono
i ricorrenti che durante il tempo in cui si protrasse il dibatti-
mento la sezione penale del Tribunale di Agrigento continuo ad esercitare le funzioni giudicanti con una diversa composizione sicché in tesi quella funzionante per il disbrigo degli affati correnti avrebbe dovuto essere considerata "regolarmente costi-
tuita", mentre quella chiamata a giudicare nel procedimento la cui decisione é oggetto del presente giudizio avrebbe dovuto essere ritenuta come costituita in eccezione alle norme ordina-
mentali. Osserva la Corte che la stessa enunciazione della tesi difensiva é tale da dimostrarne l'inconsistenza. Nel propor-
re l'eccezione, le difese dei ricorrenti non contestano che titolari della sezione penale del Tribunale di Agrigento fossero proprio i giudici che concorsero a formare il collegio giudicante nel primo grado del presente procedimento. In effetti, l'afferma- zione che la detta sezione incaricata della trattazione del presente procedimento fosse "speciale", e che fosse per contro
"ordinaria" quella costituita per il disbrigo degli affari unico mezzocorrenti con decreto del presidente del Tribunale
-
per sostenere l'irregolarità della costituzione del collegio giudicante che ebbe a pronunciarsi nel primo grado del presente
é del tutto gratuita, sicché le conseguenzeprocedimento che se ne fanno discendere non possono che essere considerate destituite di giuridico fondamento.
La difesa degli imputati Di PO, SO e RO
deduce altresì due distinte nullità, entrambe collegate al dispo- sto dell'art. 185 c.p.p. E' opportuno premettere intanto in linea di fatto che il Tribunale di Agrigento, nel corso della celebrazione del dibattimento, constatò che nei processi verbali delle precedenti udienze si era omesso di far menzione dei
nomi dei difensori presenti, e dichiarò conseguentemente nulli, con ordinanza in data 20 marzo 1987, tutti gli atti sino a
quel momento compiuti, a far data dall'inizio della celebrazione del dibattimento. Con il medesimo provvedimento, il Tribunale
fissò, per la prosecuzione, l'udienza del 3 aprile 1987, ordinan-
do che il decreto di citazione contenente l'indicazione della nuova data, venisse notificato agli imputati che non erano
presenti all'atto della lettura in pubblica udienza dell'ordinan-
za. Il dibattimento prosegui quindi alla data fissata, e venne disposta la rinnovazione di tutti gli atti travolti dalla dichia-
razione di nullità, al cui contenuto si fece costante riferimento in occasione del nuovo esame di imputati e testimoni.
In relazione a siffatta procedura, la difesa degli imputati ha sollevato eccezione di nullità in relazione alla mancata notifica del nuovo decreto di citazione anche agli imputati che erano presenti all'atto della lettura dell'ordinanza deducendo sostanzialmente l'insufficienza della mera lettura dell'ordinanza contenente la fissazione della nuova udienza per la prosecuzione del dibattimento e, più in generale, l'ille-
gittimità del rinvio ad udienza fissa, in luogo di quello a tempo indeterminato.
In proposito, occorre intanto precisare che il rinvio a tempo indeterminato del dibattimento é consentito dall'art. 432 del c.p.p. nei soli casi in cui esso sia autorizza-
to espressamente dalla legge, o in cui se ne verifichi l'assoluta necessità. Ai sensi dell'art. 189 c.p.p., il giudice é d'altronde tenuto ad ordinare la rinnovazione degli atti dichiarati nulli,
qualora ciò risulti necessario e possibile. Dal combinato dispo-
sto di tali norme, discende che per poter accedere alla tesi prospettata dai ricorrenti dovrebbe potersi affermare che nella situazione data fosse impossibile procedere alla rinnovazione degli atti dichiarati nulli nell'ambito dello stesso dibattimen-
to, ciò che, nella situazione esaminata, non é evidentemente possibile. Per rendere possibile la rinnovazione, non era d'altro canto consentito percorrere altra strada che quella di disporre la sospensione. Quest'ultima, in quanto contenuta in un'ordinanza letta in udienza e contenente l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la nuova udienza, era, per espressa volontà legisla-
tiva, valida per coloro che erano presenti, in quanto l'annuncio
é considerato dalla legge "sostitutivo delle citazioni e delle notificazioni". Discende da quanto sopra esposto che la procedura concretamente seguita rispettava i precetti contenuti negli artt. 431, 432 e 189 del c.p.p., sicché nessuna nullità è rile-
vabile nella sua attuazione. Sono del pari infondate le altre due eccezioni di nullità proposte sempre dalla difesa degli imputati Di PO,
SO e RO in rapporto ai richiami agli atti dichiarati nulli operati nel corso dell'attività di rinnovazione ed alla mancata indicazione delle fonti di prova nel decreto di citazione.
per il giudizio. Il principio di tassatività sancito dall'art. 184 c.p.p. impedisce che la nullità del decreto di citazione possa essere dichiarata per cause diverse da quelle previste dalla legge, e tra queste ultime non é compresa quella denunciata dai ricorrenti. Per quanto attiene infine al rilievo delle conferme date dai singoli imputati e dai singoli testimoni al contenuto degli atti dichiarati nulli, é da osservare che la conferma da essi data alle precedenti dichiarazioni equivale ad accettazione delle conseguenze dell'atto nullo, e quindi la dedotta nullità non sussiste. Passando all'esame dei singoli ricorsi, dovranno
essere preliminarmente dichiarati inammissibili: per avvenuta
rinuncia all'impugnazione, i ricorsi proposti dal procuratore generale nei confronti di RO IU e di MO UP RA in relazione all'assoluzione con formula dubitativa pronunciata dalla Corte territoriale dalle imputazioni di tentata estorsione ai danni di NF IU (capo 0), di danneg-
giamento (capo P) e di detenzione illegale di sostanze esplodenti
(capo Q), nonché, per omessa presentazione dei motivi dell'impu-
gnazione, del ricorso proposto dal medesimo organo di accusa,
nei confronti di tutte le ordinanze dibattimentali. Sempre
per omessa presentazione dei motivi dell'impugnazione, dovranno essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dagli impu-
tati AL IU e IN NN. Infine, essendo l'imputa-
to BB IU deceduto nelle more del presente giudizio,
l'impugnata sentenza dovrà nei confronti del detto imputato essere annullata senza rinvio, per estinzione dei reati a seguito di morte del reo. Il ricorso del procuratore generale propone alla
Corte due distinte tematiche: una prima, di carattere generale,
che può essere oggetto di trattazione separata dall'esame dei ricorsi proposti dagli imputati, ed una seconda, di carattere più specifico, che riguarda le specifiche posizioni di taluni imputati assolti con formula dubitativa (IO, BR, Derelit-
to, FA, GG, FA e Lo IO), anch'essi ricorrenti contro la sentenza, posizioni che postulano l'esame congiunto delle contrapposte doglianze dell'accusa e della difesa. Sostiene il procuratore generale che l'opinione della corte territoriale circa la natura assorbente della norma incriminatrice dell'art. 416 bis c.p., rispetto a fattispecie ricadenti nella disciplina dell'art. 416 precedentemente al
29 settembre 1982 non sarebbe condivisibile, e sarebbe di conse-
guenza illegittima l'eliminazione dell'aumento di pena applicato dal giudice di primo grado a titolo di continuazione tra i due reati ritenuti entrambi sussistenti: il primo, per la condot-
ta tenuta dai singoli imputati sino al 29 settembre 1982, ed il secondo, per la condotta tenuta successivamente a tale data.
Sostiene il ricorrente che ai fini della sussistenza del reato associazione di tipo mafioso rilevano, non già il fatto di e la condotta che hanno dato vita al sodalizio o quello di adesione ad esso, ma il metodo, il sistema, i mezzi adoperati dalla congrega e dai suoi associati (la forza di intimidazione del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per il conseguimento di finalità,
anche generalmente lecite, che diventano però illecite per l'adozione del metodo descritto, una sola delle quali - quella di "commettere delitti" é comune all'associazione prevista
-
e punita dall'art. 416. L'ampliamento così realizzato della fattispecie tipica consentirebbe di concludere che i fatti
descritti dalle due norme sarebbero ontologicamente distinti e funzionalmente autonomi, sicché perderebbe rilievo l'astratta possibilità di conversione di un'associazione per delinquere comune in associazione per delinquere di stampo mafioso, con conseguente configurabilità di un'ipotesi tipica di concorso
formale di reati.
Il ricorrente ritiene quindi dimostrato che l'art. 416 bis non si pone in rapporto di specialità rispetto alla previsione dell'art. 416 giacché il "metodo mafioso" non costi-
tuirebbe semplice elemento aggiuntivo rispetto alla fattispecie disciplinata dalla norma precedentemente in vigore ma, con
la sua presenza, costituirebbe elemento integrante di una fatti-
specie diversa, non assimilabile al genus dell'associazione per delinquere comune. Farebbe in definitiva difetto il presup-
posto dell'omologia delle disposizioni penali che in successione temporale disciplinano la medesima materia, per potersi far luogo all'assorbimento.
Osserva la Corte che il ricorrente, con l'articolata motivazione dell'impugnazione proposta contro la decisione
della corte territoriale, tenta di rimettere in discussione un orientamento interpretativo ormai consolidato di questo
Supremo Collegio che, pur muovendo dal presupposto della sostan-
ziale diversità della condotta e dell'evento in senso naturali-
stico dei due delitti previsti e puniti rispettivamente dagli articoli 416 e 416 bis c.p., riconosce che la fattispecie astrat-
ta disciplinata dalla seconda delle due disposizioni considerate
é del tipo "a condotta multipla", e che taluna delle condotte descritte dalla norma incriminatrice é identica a quella prevista dall'art. 416. Questo certamente si verifica quando la finalità
perseguita dall'associazione é quella della commissione di delitti, e si qualifica soltanto per il rilievo che é dato dalla norma successiva all'uso della metodologia "mafiosa",
precedentemente ritenuta non dotata di autonoma rilevanza. Nella situazione descritta, il fatto previsto dalle due norme penali in successione temporale, non é come del resto riconosce
-
lo stesso ricorrente ontologicamente distinto e funzionalmente
-
autonomo, in quanto si tratta della medesima condotta, nella quale l'aggravamento della sanzione si ricollega, non già ad una sostanziale diversità del fatto tipico, ma soltanto al
incriminatrice attribuisce allarilievo che la nuova norma metodologia adoperata.
Non vede quindi la Corte ragione di discostarsi
dall'orientamento in precedenza assunto, e ritiene quindi corret-
ta l'affermazione, implicita nella motivazione della sentenza impugnata che ove, come nel caso di specie, risultino realizzati gli elementi costitutivi di un'associazione di tipo mafioso strumentalmente alla commissione di delitti sin dalla nascita del sodalizio, cui l'imputato risulti aver aderito prima dell'en-
trata in vigore della legge 646/1982, vi é coincidenza tra il momento perfezionativo dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis e l'entrata in vigore della legge che ha introdotto la detta norma incriminatrice, ed assorbimento, ai sensi dell'ar-
ticolo 15 c.p. della condotta integrante il meno grave reato di associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416, realizzan-
dosi in tal caso in un'ipotesi di reato progressivo permanente.
I ricorsi proposti dal procuratore generale e dagli imputati contro la decisione della corte territoriale di assolu-
zione di EN IU, AL IU, BR AL,
IT AN, RA RO, IG LI e LO SC VI dall'imputazione di associazione di stampo mafioso, in essa assorbita quella di associazione per delinquere per le condotte realizzate prima dell'entrata in vigore della nuova norma incriminatrice, devono essere esaminati congiuntamente.
La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza assoluto- ria con formula dubitativa pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti di FA RO e di FA IU, mentre ha riformato in senso assolutorio, sempre con la formula del dubbio, la sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti del Lo IO, del GG, dell'Arme-
nio, del LI e del BR. Per quanto riguarda il ricorso del procuratore generale, occorre rilevare che, in relazione alla posizione del FA, le censure del ricorrente muovono dal presupposto che l'assoluzione non sarebbe "giustificata alla stregua di una corretta valutazione delle risultanze processuali" (pag.
3 del ricorso), e si sviluppano attraverso il riesame di dette risultanze, per legittimare la conclusione che "una serie impo- nente di elementi di indole accusatoria, incompatibili conta decisione adottata" dovrebbe comportare il riesame di essi
attraverso la celebrazione del giudizio di rinvio, previo annul-
lamento dell'impugnata sentenza.
Osserva la Corte che, sotto tale profilo, il ricorso del P.G. é inammissibile, non rientrando tra i vizi denunciabili in sede di legittimità la correttezza della valutazione operata.
dal giudice di merito delle risultanze del processo. Il sindacato é infatti ammes so esclusivamente sotto il triplice profilo della completezza, della correttezza e della mancanza di vizi
logici della sola motivazione della decisione impugnata. Piutto-
sto che denunciare l'omesso esame di circostanze decisive,
o l'avvenuto travisamento degli elementi di prova, ovvero ancora censurare sul piano logico le conseguenze che il giudice di merito ha tratto dall'esame del materiale probatorio, il ricor-
rente ha effettuato una propria ricostruzione dei fatti, tentando di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella
asseritamente "scorretta" che é stata "effettuata dal giudice di merito", ciò che in sede di giudizio di legittimità é manife-
stamente inammissibile.
A conclusioni sostanzialmente analoghe deve perve-
nirsi per quanto attiene alla denunciata contraddittorietà
della decisione assolutoria con formula dubitativa adottata nei confronti del FA IU, in tesi contrastante con la premessa metodologica della stessa sentenza che la moltepli-
cità dei rapporti interpersonali con soggetti dalle caratteristi-
che qualitative accertate, può essere letto probatoriamente come il riflesso di un legame illecito che "lo accomuna ai propri referenti".
A prescindere dalle riserve che saranno rese più
esplicite in prosieguo di indagine, circa il grado di legittimità
dell'uso di un argomento siffatto, qui é intanto da sottolineare che il giudice di merito ha fatto riferimento alla mera possibi-
lità che i rapporti interpersonali con elementi sicuramente mafiosi siano di per sé necessariamente indicativi dell'esistenza mente, di legami illeciti, con riferimento alla posizione dell'imputato, la corte di merito ha indicato, con motivazione immune da vizi logici, quali fossero le ragioni per le quali tale rilievo non potevano avere i rapporti intercorsi tra il FA e gli altri imputati. La contraria tesi sostenuta dal ricorrente risulta appoggiata su una valutazione diversa circa la natura di tali rapporti, e le conclusioni che egli ne ha fatto derivare conseguentemente inammissibili nella presente sede disono legittimità.
Il ricorrente censura poi l'impugnata sentenza
in relazione all'assoluzione del Lo IO VI, muovendo dall'e-
lencazione di una "serie imponente di elementi comprovanti un sicuro collegamento con numerosi coimputati" e giudicando quindi "del tutto inconferenti" le argomentazioni sviluppate dalla corte territoriale nella motivazione dell'assoluzione dell'imputato. La Corte osserva che, anche a tale proposito, la sentenza impugnata si sottrae alle censure del ricorrente,
posto che il giudice di merito ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessariamente illeciti i detti collegamenti, sicché la prova dell'inserimento del
Lo IO nella consorteria mafiosa, affermata dal ricorrente e negata dalla Corte di merito, si risolve in un differente apprezzamento del materiale probatorio, che in quanto tale
é incensurabile nella presente sede di legittimità. Anche per quanto concerne la posizione del GG
LI, il giudizio circa il valore da attribuire alle dichiara-
zioni di AD Di BI relativamente ai rapporti tenuti dal'
1'imputato con AL IA, ed in particolare circa la cono=
scenza da parte sua del luogo ove quest'ultimo si nascondeva onde proteggere la propria latitanza, realizza un'ipotesi tipica di dissenso nella valutazione delle prove, posto che il giudizio espresso dal giudice di appello circa la natura meramente conget-
turale delle conseguenze che dalle dichiarazioni del Di BI
aveva fatto discendere il giudice di primo grado, utilizzandole come dimostrazione della partecipazione dell'imputato al sodali-
zio mafioso, il ricorrente si limita a contrapporre le medesime congetture, omettendo ogni censura che possa essere ritenuta
ammissibile nella presente sede di legittimità.
Anche per quanto riguarda la pronuncia di assoluzione di IO IU, LI AN e BR AL,
le censure del ricorrente attengono esclusivamente al merito della valutazione delle prove, e risultano frutto di un'errata interpretazione del principio, di per sé discutibile, circa il valore da riconoscere sul piano probatorio ai rapporti con soggetti, coimputati e non, intessuti dai singoli imputati,
indipendentemente dall'accertamento della reale natura di tali rapporti.
Le circostanze valutate dalla corte territoriale sono in definitiva le stesse dedotte dal ricorrente a sostegno della propria impugnazione (per l'IO, gli interventi in 3
occasione dell'arresto di SO NZ%3B per il LI, il suo legame con i TT;
per il BR, i rapporti con
AG IAno): diversa é soltanto la valutazione dell'idoneità
di tali rapporti a servire da supporto per la dimostrazione dell'appartenenza degli imputati al sodalizio mafioso. Ancora
una volta, alla radice della differente valutazione che dei fatti opera il ricorrente, vi é un differente apprezzamento del materiale probatorio, ma manca del tutto la dimostrazione che le conclusioni che dall'esame di detto materiale ha tratto il giudice di merito nella decisione impugnata siano state frutto di una non corretta lettura del dato probatorio, ovvero di una lettura soltanto parziale di tale dato, ovvero infine di errori logici.
I ricorsi del procuratore generale vanno quindi respinti.
Devono per contro accogliersi i ricorsi degli imputa-
ti FA RO, GG LI, IO IU, LI
AN e BR AL. Avendo infatti la corte di merito negato valore sintomatico agli elementi dedotti dall'accusa come prova della partecipazione dei singoli imputati all'associa-
zione mafiosa denominata "Cosa RA", la conseguenza che sul piano giuridico doveva farsi discendere era quella dell'asso-
luta mancanza di prove, e non di mera insufficienza di queste ultime. L'impugnata sentenza dovrà quindi essere annullata
senza rinvio, sostituendosi alla formula assolutoria dubitativa quella di assoluzione per non aver commesso il fatto. Nel passare all'esame dei ricorsi proposti dai singoli imputati nei cui confronti é stata in sede di giudizio di merito affermata la penale responsabilità, occorre premettere che la corte di merito, prima di affrontare le diverse posizioni dei vari soggetti coinvolti nella vicenda, ha affrontato alcuni problemi d'ordine generale, fissando principi interpretativi e disegnando metodologie di organizzazione ed apprezzamento del materiale probatorio raccolto, destinati ad essere poi utilizzati, mediante semplici richiami talvolta impliciti,
con riferimento alle singole posizioni via via esaminate. Nella sentenza impugnata, il giudice di merito
muove dalla constatazione che "la legge processuale non contem-
pla fonti 0 mezzi di prove privilegiati", e l'affermazione
ē di indubbia esattezza. Da oltre due secoli, infatti, l'ordina-
mento processuale italiano ha abbandonato il sistema di accerta-
mento della verità fondato su prove legali, ed ha scelto quello fondato sul libero convincimento del giudice. Quest'ultimo viene lasciato libero di utilizzare nella propria decisione qualsiasi elemento utile, indipendentemente dal fatto che esso appartenga ad una, piuttosto che ad un'altra categoria astratta-
mente definita in via preventiva ed in modo per lui vincolante.
Sotto tale angolo visuale, anche gli indizi sono certamente
capaci di fornire la dimostrazione della verità di un fatto ignoto, quando da essi non possa farsi discendere, in applicazio- ne delle regole dettate dall'esperienza e da quelle logiche che governano ogni sillogismo, altra conseguenza che la dimostra- zione della verità del fatto oggetto di dimostrazione. Il sinda-
cato che la legge processuale vigente ha affidato alla Corte di cassazione non può mai risolversi nella sovrapposizione di una valutazione delle prove diversa da quella già operata dal giudice di merito, ma deve necessariamente estrinsecarsi nel controllo sulla motivazione, con il fine ultimo di accertare se dalle ragioni indicate dal giudice di merito risultino esami -
nate tutte le prove raccolte, se di queste ultime sia stata effettuata una lettura corretta, se, infine, risultino rispettati i canoni della logica nel paradigma dimostrativo. L'esigenza del rispetto da parte del giudice di merito delle regole logiche e di un uso corretto delle regole di esperienza assume un rilievo particolare in tutti quei casi nei quali il libero convincimento circa la verità di un fatto di rilievo ai fini della colpevolezza dell'imputato si fondi su prove indiziarie. In tale ipotesi,
infatti, la motivazione della sentenza deve muovere dalla dimo-
strazione della verità del fatto ritenuto indiziante, per giun-
gere, attraverso una serie di sillogismi, alla rigorosa conclu-
sione che dalla dimostrazione dell'indizio non può discendere che la dimostrazione della verità del fatto oggetto di prova.
Nella fattispecie che forma oggetto di esame, nella quale l'indi-
viduazione di comportamenti tipici, destinati a rivelare in modo inequivoco l'appartenenza del soggetto che detti comporta-
menti pone in essere ad associazioni di tipo mafioso, é rimesso dal giudice di merito a "elaborazioni scientifiche riguardanti il fenomeno mafioso" nonché alle "molteplici informazioni acqui- site sul medesimo oggetto nel corso di numerosi procedimenti a carico di associati mafiosi", ci si colloca fatalmente al di fuori del campo sia degli indizi utilizzabili in sede proces-
suale, sia delle regole di esperienza. Quando si parla infatti di "elaborazioni scientifiche", ci si dovrebbe far carico di precisare in primo luogo in quale accezione si usi il termine
"scienza", e quindi a quali "elaborazioni" si intenda far riferi-
mento, allo scopo di porre chi esercita il controllo nelle condizioni di accertare se siano state rispettate le regole elementari della metodologia dell'indagine, prima condizione di ogni indagine scientifica. Dalle sole espressioni adoperate
! nella sentenza non é possibile invece ricavare neppure quale sia il "livello di conoscenza" del problema oggetto dell'indagi-
ne, né individuare quale risposta sia dia a tutte le domande ad esso relative, presupposto di ogni approfondimento che abbia l'ambizione di definirsi scientifico. Parlare quindi di elabora-
zione scientifica come fonte di conoscenza del fenomeno mafioso senza indicare in dettaglio la fonte primaria si risolve in grave mancanza di motivazione. Del pari affetto da inemendabile genericità é il riferimento a "molteplici informazioni acquisite nel corso di non meglio precisati "numerosi procedimenti a carico di associati mafiosi", se non ci si dà cura di specificare a quali informazioni ci si riferisca, e di dimostrare l'inferenza di tali dati, oltre alle fonti da cui si trae la loro certezza.
Le stesse dichiarazioni-testimonianze di correità rese dai noti Buscetta, Contorno e ER, alle quali la sentenza al pari di quella di primo grado, mostra di attribuire valore e portata decisivi, vanno ricondotte nell'alveo di tutte le altre acquisizioni, non risultando eseguito quell'approfondimento circa l'attendibilità intrinseca ed estrinseca che l'estrema genericità di gran parte delle affermazioni avrebbe richieso e giustificato.
La libertà del giudice di utilizzare qualsiasi elemento che possa contribuire alla formazione del suo convinci-
mento non può essere considerata priva di limiti, giacché in tal caso, per quanto dissimulata e motivata dall'esigenza di ricercare la verità ad ogni costo, finisce fatalmente con l'esse-
re soggetta, invece che a regole razionali, all'esigenza irrazio-
nale, tanto più pericolosa per l'ordinamento quando n non avvertita dal giudice, di far prevalere, rispetto alle garanzie connesse ad un'equilibrata gestione del processo penale, le istanze di difesa sociale, con conseguente pericolo di sacrificio,
in definitiva, dello stesso principio costituzionale di egua-
glianza. Non potendosi, come s'é visto in precedenza, desumere dalla normativa vigente precisi criteri direttivi per la forma-
zione del libero convincimento, non può tuttavia da tale assenza di regple, peraltro coerente al principio di libertà che ispira la formazione del convincimento, farsi discendere il principio che il cittadino sia sfornito di protezione di fronte al pericolo di uso arbitrario di tale libertà. Ancorché inespressi, tali criteri direttivi sono presenti nell'ordinamento, e sono suscet-
tibili di essere desunti dal complesso delle norme che regolano il processo. Il primo limite alle potestà gnoseologiche del giudice di merito (e l'indiretta riprova che esse non sono
espressione di un potere illimitato) é costituito dalla presenza di un obbligo preciso per il giudice: quello cioè di fornire,
delle scelte interpretative adottate, una congrua motivazione immune da vizi logici. Il giudice deve cioé fornire una giustifi-
cazione coerente delle scelte adottate per dimostrare la confor-
mità sul piano logico degli strumenti gnoseologici utilizzati per giungere all'affermazione della "verità processuale", cioé
dell'unica verità che, in definitiva, abbia rilievo ai fini che con il processo si perseguono.
Di qui, l'obbligo per il giudice di far emergere nella propria sentenza da quale fonte (testimonianza, documento,
argomento logico, regola di esperienza) abbia attinto la cono-
scenza del fatto su cui verte il suo giudizio. Di qualunque natura sia tale fonte di conoscenza, quest'ultima, per poter avere cittadinanza nell'ambito dell'accertamento processuale del fatto di rilievo per il giudizio, non può che realizzarsi attraverso le due fasi della percezione e della successiva
verifica della sua veridicità.
E' evidentemente sulla base di premesse metodologiche inesatte, desunte da non meglio precisate "elaborazioni scienti- fiche" ed altrettanto imprecisate "acquisizioni processuali"
che la corte territoriale ha considerato alla stregua di un
"notevole elemento indiziante" il fatto che il singolo imputato abbia intrattenuto "rapporti interpersonali con soggetti dei quali risulta provata l'appartenenza all'associazione mafiosa,
quando tali rapporti siano rilevanti per la frequenza o per le particolari modalità con le quali si realizzano".
Gli imputati PO PA, IOferro NC,
CI NC, Di CA AL, Di PO IU,
SO NZ e RI NT hanno specificamente dedotto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazio-
ne agli elementi indiziari dai quali è stata fatta discendere l'affermazione della loro penale responsabilità in ordine al delitto di associazione per de inquere di stampo mafioso a ciascu-
no di essi contestato.
Secondo la corte territoriale, la prova della persi-
stente appartenenza del PO PA al sodalizio criminale
di cui é processo si trarrebbe dal contenuto delle intercettazio-
ni ambientali effettuate nell'anno 1974 dalla polizia canadese all'interno del "Reggio Bar" di Montreal, di proprietà di. PA
IO, ove compare il nome dell'odierno ricorrente, indicato come "rappresentante del paese di Ribera", sostituito nell'inca-
rico di "consigliere di provincia" da RM TT. A carico dell'imputato non emerge altra prova, non potendosi considerare tale la proclamazione di fede mafiosa effettuata dal PO
nel corso dell'interrogatorio da lui reso davanti al giudice istruttore ("Se essere mafioso significa... allora sono stato e sarò sempre tale: se invece significa fare del male, non
10 sono stato mai"), proclamazione al cui valore probatorio neppure i giudici di merito mostrano di dar credito. L'afferma- zione che dall'accertamento dell'affiliazione alla societas
sceleris precedentemente al 1974 discenderebbe la dimostrazione della persistenza di detta affiliazione in tutto il tempo succes- sivo é evidentemente frutto di applicazione nelle decisioni giudiziarie di criteri che, in considerazione dello scarso livello di conoscenza del problema e delle troppe domande cui non é possibile ancora dare risposta, non possono essere conside-
rati come "scientifici". Tali criteri non possono d'altro canto essere valutati alla stregua di regole di esperienza, perché
le notizie acquisite in altri procedimenti non possono definirsi tali. Non possono infine rientrare tra le regole della logica,
perché il principio di inferenza non potrebbe consentire mai di accettare come dimostrazione dell'assunto il solo argomento che "sarebbe impensabile che l'associazione mafiosa possa tener in vita soggetti non più legati ad essa". A ben vedere il crite-
rio dell'"impensabilità" é del tutto soggettivo, ed é ancorato alle personali opinioni di chi lo formula: da esso non é possibi-
le far discendere da un fatto passato noto la dimostrazione della verità di un fatto successivo, perché é contrario alle regole della logica. Non s'avvede, del resto, il giudice di merito dell'intima contraddizione che é dato cogliere tra il rilievo che egli attribuisce alla mancata emergenza dagli atti del processo di elementi atti a dimostrare, sia pure ai limitati fini dell'applicabilità di un'aggravante, che il PO abbia ricoperto ruoli di direzione "dopo il 1974 e dopo il settembre del 1982", ed il diverso rilievo attribuito alla mancata emergen- za di elementi probatori atti a dimostrare il perdurare dell'af-
filiazione, quanto meno sotto il profilo delle esigenze di adattamento delle strutture operative di una congrega criminale del tipo ipotizzato.
Sul punto relativo all'affermazione della penale rsponsabilità del PO PA, l'impugnata sentenza dovrà
quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altro
giudice di merito.
Con riguardo alla posizione processuale del Di
PO IU, la corte d'Appello di Palermo ha ritenuto
provata l'affiliazione dell'imputato alla associazione mafiosa principalmente sul rilievo delle accuse formulate da AL
NO, che ha indicato l'imputato come appartenente alla famiglia di Viale Lazio, ed ha precisato che il Di PO gli era stato presentato da tal MI TE come "uomo d'onore",
e che lo stesso si incontrava in un negozio di frutta e verdura con altri soggetti appartenenti a "Cosa RA".
Osserva la Corte che l'indagine sull'attendibilità
intrinseca della fonte d'accusa é stata limitata alla ricerca di un eventuale interesse del NO ad effettuare false propalazioni giacché, secondo i giudici del merito, la finalitā
di acquisire "meriti e vantaggi processuali" avrebbe dovuto indurre l'autore a non calunniare, o, se del caso, spingerlo ad, estendere le... propalazioni ad altri imputati". L'eventuale finalità di effettuare una vendetta personale presupporrebbe comunque l'appartenenza dell'incolpato ad una cosca antagonista, sempre di carattere mafioso. Non é necessario spendere molte parole per dimostrare che l'interesse ad ottenere meriti e
vantaggi processuali é pienamente compatibile anche con la
formulazione di accuse differenziate, e che le possibili motiva- zioni di una vendetta sono molteplici, e non necessariamente
circoscritte all'ipotesi di un rapporto conflittuale tra cosche rivali. Prescindendo da tali rilievi, che di per sé dimostrano la natura meramente apparente della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione al giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del NO, qui si ripropone il problema del valore probatorio da attribuire alle testimonian-
ze di correità rese da coimputati di reati connessi. E' intanto da chiarire che la testimonianza di correità, al pari della testimonianza de relato, non può essere considerat elemento pieno di prova. Il considerarle tale in via generale, come il negare che possa avere dignità di prova significa eludere il principio del libero convincimento, giacché é esclusivamente dalla motivazione della sentenza che deve potersi desumere la rappresentazione storica del fatto oggetto del giudizio,
e quindi l'attendibilità intrinseca del mezzo rappresentativo prescelto come fonte di verità dal giudice di merito.
Allo scopo di assicurare la costante fedeltà della prova costituita da documenti, e la sua affidabilità come fonte di verità, l'ordinamento si premunisce, rendendo per un verso pubblica la funzione di certificazione, attestazione, documenta-
zione, affidandola a funzionari pubblici appositamente abilitati, e munendo, per altro verso, di sanzione penale i precetti posti a garanzia della pubblica fede. La prova "storica" affidata al ricordo degli uomini é guardata con sospetto dall'ordinamento,
come é dimostrato dal contenuto delle norme del rito civile che limitano il ricorso a tale forma di conoscenza della verità
da parte del giudice (artt. 2721 e ss. del codice civile e
244 ss. del codice di procedura civile). La sua acquisizione deve essere preceduta da avvertimenti obbligatori, tesi a richia-
mare l'attenzione del testimone sulle responsabilità civili,
morali, etiche, penali e (se si tratta di credente) anche reli-
giose. connesse alla testimonianza falsa o reticente, e comunque all'inosservanza dell'obbligo di dire "tutta la verità, niente altro che la verità" sotto il vincolo di un solenne giuramento..
Non può quindi ritenersi frutto del caso, o effetto di mera
dimenticanza del legislatore, il fatto che le dichiarazioni accusatorie dell'imputato verso i correi (cioé, a ben vedere,
il più antico ed usato dei mezzi di investigazione) siano state lasciate dall'ordinamento del tutto prive di disciplina (e quindi di garanzia). La "testimonianza di correità", a differenza di quella resa dal testimone non é assoggettata ad alcuna disci-
plina: il legislatore si limita a non considerarla. Certo:
questo non toglie che possa anch'essa venir considerata alla stregua di "prova storica" in senso lato, in quanto accadimento rappresentativo del fatto da provare, e destinato quindi a confondersi con il residuo materiale probatorio. Il responsabile di tale "accadimento rappresentativo" del fatto da provare
-
-
-
- non ha, a differenza del testimone, alcun obbligo giuridico,
morale, etico di dire "tutta la verità". Un addebito di reticenza sarebbe nei suoi confronti concettualmente, e non soltanto giuridicamente, inconfigurabile.
Qui, e non altrove, va ricercata la ragione di fondo per cui tale forma di testimonianza nasce gravata di sospetto: a ben vedere, chi la rende falsa o reticente non corre alcun rischio, giaché perfino l'effetto stigmatizzante della sanzione si colloca naturalmente al di fuori dell'ambito degli eventi temuti come possibile conseguenza della condotta illecita. Poiché il ricorso all'ausilio delle delazioni dei coimputați si é presentato, come già accennato in precedenza,
e verosimilmente continuerà a presentarsi, in ogni tempo ed in ogni luogo, come strumento privilegiato di raccolta di prove non altrimenti acquisibili in modo altrettanto agevole, occorre interrogarsi circa la possibilità (e l'opportunità) di desumere dal complesso dell'ordinamento, regole capaci di assicurare
che tale prova sui generis venga usata di fatto, e quindi non soltanto a parole, con "estrema prudenza e cautela", coerentemen-
te con l'incerta affidabilità della sua fonte.
L'esigenza di una verifica estrinseca delle accuse formulate dal correo sconta, come s'é visto, la diffidenza dell'ordinamento verso fonti di accertamento della verità non regolamentate e sfornite di garanzia. Non si tratta evidentemente di regole codificate: ma l'obbligo della motivazione imposto al giudice le presuppone nella loro sostanza. Verificare un dato, come richiama l'etimologia, é "verum facere": controllare,
cioé il dato nella sua verità e nella sua esattezza. Lo strumento operativo per l'esecuzione di tale controllo é sul piano logico soltanto la ricerca di riscontri oggettivi esterni al dato indiziante considerato: si tratta cioè di utilizzare un dato certo per saggiare l'attendibilità di quello sottoposto a verifi-
ca, che certo non é. Condizione essenziale perché tale operazione di verifica possa dirsi utilmente compiuta é che il riscontro venga appunto effettuato con l'utilizzazione di dati assolutamen-
te certi, e che questi ultimi abbiano l'intrinseca idoneità
a fornire la conferma dell'oggetto da verificare. Con riferimento alla fattispecie oggetto di esame, é al contenuto delle dichiara-
zioni del NO che deve aversi riguardo, attesa la loro estrema genericità, onde valutare se esse siano capaci di dimo-
strare il compimento di una specifica attività delittuosa dell'ac cusato, o almeno la partecipazione di esso anche ad una sola delle attività tipiche dell'associazione. Non é dato supplire a tale concreta mancanza di elementi di prova con il rilievo di semplici rapporti, l'illiceità dei quali non é stata dimostra-
ta neppure sulla base dei risultati delle intercettazioni telefo-
niche eseguite nel corso dell'istruttoria, ed alle quali il
Di PO é interessato. Il fatto che quest'ultimo fosse circon-
dato dal rispetto anche (non, quindi, "solo") di persone sospet-
tate di essere affiliate al sodalizio mafioso, come il fatto che a lui ci si rivolgesse per ottenere raccomandazioni ed aiuto, non possono, attesa l'eterogeneità della loro possibile
. causa, essere considerati elementi utili ad una seria verifica delle generiche accuse formulate dal NO.
Anche per quanto attiene al Di PO, quindi,
l'impugnata sentenza dovrà essere annullata, con rinvio ad
altra Corte d'Appello per nuovo esame.
Il problema del rilievo da attribuire alle frequenta-
zioni da parte degli imputati, di persone di cui sia nota,
per essere stata accertata nel presente 0 in altri giudizi l'affiliazione ad associazioni mafiose ha già formato oggetto di approfondimento da parte di questa Corte. Nella sede presente non rimane quindi che ribadire il giudizio di assoluta neutralità
di tali relazioni sul piano probatorio, ove non si dimostri l'illegittimità, sia dei fini comuni concretamente perseguiti,
che dei metodi adoperati per raggiungerli, di rilievo ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 416 bis c.p.
Il principio vale avidentemente anche nei casi in cui al dato della conoscenza e della frequentazione si venga ad aggiungere l'espletamento di servizi e/o l'adempimento di prestazioni coerenti alla posizione socio-economica di uno dei soggetti con i quali il collegamento viene ad essere attuato. La ricerca della c.d. "raccomandazione" é ormai tanto profondamente radicata nel costume da apparire agli occhi dei più come uno strumento indispensabile per ottenere non soltanto ciò cui non si ha diritto, ma anche per restituire accettabile funzionalità a strutture pubbliche inefficienti, e, paradossalmente, anche per realizzare addirittura una condizione di effettiva eguaglianz tra più aspiranti al medesimo servizio. Le condizioni perché
la raccomandazione venga richiesta e, in reciproco, accolta ed ulteriormente coltivata, possono essere le più varie, sicché,
la comune appartenenza adindividuare con certezza tra esse
associazione mafiosa, Come unica possibile spiegazione del rapporto raccomandatario che si instaura tra il postulante ed il destinatario 0 l'intermediario della raccomandazione,
é del tutto arbitrario.
I ricorsi proposti dal IOferro e dal CI
contro la sentenza che li ha riconosciuiti colpevoli di associa-
zione per delinquere di stampo mafioso possono essere esaminati congiuntamente proprio per l'identità della loro posizione,
ed in considerazione della comune appartenenza dei due imputati alla pubblica amministrazione. Tali condizioni di fatto li
rendeva automaticamente destinatari 0 almeno intermediari di commendatizie, la cui ragione, per le ragioni esposte in prece-
denza, rimane indecifrabile.
Per il CI, la dimostrazione che "i rapporti..
sconfinavano dal lecito" viene tratta dalla sentenza impugnata dal rilievo della natura dell'intervento richiesto e sollecitato
(raccomandazione di tal EL AL, contro il quale pendeva davanti al tribunale di Agrigento un procedimento penale)
e la disponibilità del destinatario della richiesta a darle seguito all'interno della struttura giudiziaria.
Osserva la Corte che né l'uno, né l'altro argomento confermano che a fondamento della richiesta del TT, e della corrispondente adesione del suo destinatario vi fosse
necessariamente una comune appartenenza al sodalizio mafioso. Nē serve a fornire la necessaria dimostrazione dell'assunto la circostanza relativa ai pretesi interventi del CI
sollecitati dal TT, perché sul punto vi é la smentita del dott. ME, che non é superata né dagli argomenti della sentenza di primo grado (con i quali si ripropongono i temi della disponibilità dell'imputato a ricevere le sollecitazioni rivoltegli, non spiegabili necessariamente con un rapporto di sudditanza nei confronti del capo-mafia locale), né quelli adoperati dalla sentenza di appello, che non possono risolversi in un'immotivata quanto gratuita accusa di mendacio nei confronti del dott. ME, basati come sono su mere illazioni collegate a singole frasi di una conversazione telefonica tenuta dal
CI con il TT alla presenza del DO.
La rilevante importanza che i giudici dei due gradi di merito attribuiscono, con pesanti (e giustificate) connotazio-
ni negative, al fatto che il corso della giustizia possa essere turbato, e possa al limite subire deviazioni per effetto di interventi esterni, rappresenta la spia semantica di una preoccu-
pazione, di cui il procedimento intentato a carico del ME
rappresenta l'epifenomeno più vistoso. E' però dato di comune esperienza che nell'attuale momento storico, l'impermeabilità
delle decisioni giudiziarie alle interferenze esterne non corri-
sponda ad una opinione diffusa, e che il problema di chi sente di aver bisogno di aiuto contingente, di fronte alla prospettiva del possibile esito sfavorevole di una vicenda giudiziaria tenta ogni strada per cercar di trovare la persona "giusta".
Il problema é di vedere se poi tale persona, una volta individua-
ta ed opportunamente contattata, sia disposta ad opporre un fermo rifiuto alle richieste (tanto più pressanti, a misura dell'importanza della posta in gioco), ovvero trovi più conve-
niente trarsi d'impaccio, fingendo di aderire alla richiesta,
con la riserva mentale di non darle corso, ovvero ancora tenti di contattare il magistrato (o il cancelliere) conosciuto per girare a lui la richiesta. Se questa é la situazione, é evidente che la comune adesione dell'interessato, del postulante e del destinatario della raccomandazione (o anche di uno solo dei tre) ad un'associazione mafiosa é solo un'ipotesi di lavoro,
e la conclusione che l'itinerario sia stato interamente percorso diventa mera congettura, se essa non é ancorata a prove certe che nella fattispecie oggetto di esame non sono state raggiunte.
Per quanto attiene al IOferro, i giudici di secondo grado hanno attribuito valore decisivo per modificare la decisione assolutoria del giudice di primo grado, alle dichia-
razioni del ER, ma é mancato ogni approfondimento dell'at-
tendibilità intrinseca di chi ha formulato le accuse e circa la stessa portata di queste ultime, nonché in ordine ai riscontri esterni, non potendo essere considerati alla stregua di validi controlli i dati provenienti dalla stessa fonte di accusa.
Nei confronti di entrambi gli imputati l'impugnata sentenza dovrà quindi essere annullata, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice.
Quanto in precedenza osservato a proposito del
CI, e del possibile rilievo riconoscibile sul piano probatorio al suo interessamento a favore del SO, come dimostrativo della partecipazione di detto imputato all'associa-
zione mafiosa, vale ovviamente anche con riguardo alla posizione del beneficiario di detto interessamento. In definitiva, una volta dimostrato che uno degli anelli della "catena commendati- zia" che unisce il postulante SO, attraverso TT
DO, al CI, era certamente partecipe della e societas sceleris, é illegittimo trarre da tale conclusione l'ulteriore conseguenza che necessariamente tutti coloro che
a Tui si sono rivolti, confidando nella sua autorevolezza,
siano perciò stesso mafiosi, o che siano tali tutti coloro
ai quali egli si rivolge sfruttando la propria autorità, ed esercitando in definitiva un potere conquistato con l'uso di metodologie rientranti nel paradigma fissato dall'art. 416
bis del codice penale. E che l'interessamento del TT, del Lombardozzi e del CI sia spiegabile unicamente
"in virtù dell'esistenza di un legame... solido" necessariamente
"derivante dall'appartenenza alla stessa consorteria mafiosa"
é quindi affermazione priva di dimostrazione, non potendosi considerare a tale stregua né la "gratitudine dimostrata dal Colletti al CI per il suo interessamento in favore del Falsone", né i "rapporti di conoscenza" dell'imputato,
o la frequentazione da parte sua di bar "sospetti" come quello della stazione ferroviaria di Agrigento. Per quanto poi attiene ai rapporti intessuti dall'imputato con GA VI, occorre che sia raggiunta la prova, non solo dell'esistenza di tali
rapporti, ma altresì della loro natura, non potendosi ritenere,
sul solo loro rilievo, provata l'esistenza di "opzioni" dell'im-
putato e, ancor meno, il suo inserimento nel circuito mafioso agrigentino.
A non diverse conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda la posizione del RI, la partecipazione del quale all'associazione mafiosa è stata affermata dai giudici di primo grado sulla base dei rapporti intrattenuti dall'imputato con il RM TT, nonché con NT ER, NC IO-
ferro e NZ SO, nonché sul rilievo della parte avuta dall'imputato nella vicenda relativa all'acquisto del fondo
"Graziano Di OV. Gli elementi di cui sopra si sono poi arricchiti delle propalazioni accusatorie di NO ER,
il quale ha indicato il RI come capo-decina.
Sostiene il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata , per quanto concerne la posizione dell'impu-
tato é meramente apparente, contraddittoria e, sul alcuni speci-
fici punti, del tutto carente.
In particolare, la difesa del RI sottolinea l'assoluta genericità delle dichiarazioni del ER, e
la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle accuse da questi formulate circa la qualità di "uomo d'onore" e di "capo-decina" dell'imputato. Sostiene quindi l'impossibilità di considerare alla stregua di indizi di apparte-
nenza ad una delle strutture operative della frangia agrigentina della'associazione, i rapporti di conoscenza o di affari con
personaggi della statura di RM TT e di NT ER,
ovvero episodi, come quello dell'acquisto del fondo "Grazia
no di OV, lontani nel tempo oltre un trentennio.
Osserva la Corte che anche per quanto riguarda il RI, il ricorso di quest'ultimo é fondato. Si richiamano qui osservazioni e rilievi già fatti a proposito dei limiti di utilizzabilità in chiave probatoria di semplici rapporti di conoscenza o di affari con persone dello stesso ambiente sociale, quando nessun elemento, al di fuori della caratterizza-
zione mafiosa del contraente (tra l'altro definita ex post),
consente di affermarne l'illiceità. Questo vale evidentemente,
ed a maggior ragione, per un episodio di Montevago. Per quanto riguarda poi il rilievo da attribuire alle dichiarazioni accusa-
torie del ER NO, non può che ripetersi qui ciò
che si è in precedenza osservato a proposito delle "testimonianze di correità", le quali, nel caso particolare, sono anche preva-
lentemente de relato, ed i riscontri esterni utilizzati per verificarne attendibilità si risolvono nella sentenza impugnata nell'utilizzazione di dati provenienti dalla medesima fonte di accusa, dai quali può soltanto desumersi la conoscenza dell'ac cusato da parte dell'accusatore, non anche la prova della verità
dell'accusa.
Anche per il RI, quindi, la sentenza impugnata, nel punto concernente l'affermazione della penale responsabilitā
dell'imputato per il delitto di associazione di stampo mafioso,
dovrà essere annullata, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame.
Gli elementi indiziari in base ai quali i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata la partecipazione di Di
CA AL all'associazione per delinquere di stampo mafioso
(rapporti di conoscenza con RM TT, con NT ER,
DO, SO e RI, l'avvenuto rinvenimento con del numero di utenza telefonica dell'imputato tra i docomenti rinvenuti nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti di IP LÒ e di OL NO, l'interscambio di assegni con SO NZ) vengono giudicati dal ricorrente. insuffi-
cienti, sia se valutati analiticamente, sia se considerati nel loro complesso, a fornire la detta dimostrazione, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto associativo contestatogli.
Osserva la Corte che il ricorso é fondato. Senza
che sia necessario ripetere ancora quanto si é già detto in precedenza circa il valore da attribuire agli indizi, e circa le condizioni alla cui presenza é subordinata l'utilizzabilità
di essi nel processo, nonché in ordine al rilievo delle frequen-
tazioni di mafiosi e dell'instaurazione con essi di rapporti economici 0 anche soltanto sociali o di personale amicizia,
qui é soltanto da sottolineare conclusivamente che gli elementi indicati dai giudici di merito, anche se esaminati nel loro complesso, non forniscono la dimostrazione dell'assunto Su
cui l'impugnata sentenza si fonda. Occorre infatti chiarire a tal proposito che compito di questo Supremo Collegio non
é di valutare se sulla base delle prove raccolte il giudice possa legittimamente formarsi il convincimento, poi tradotto nella decisione ciò che costituirebbe indebita interferenza
-
nell'esercizio di potestà affidate in via esclusiva al giudice di merito ma soltanto se gli argomenti da questi adoperati della legittimità della formazione di detto a dimostrazione convcincimento siano o non censurabili sul piano logico. Con
rigurado alla fattispecie che forma oggetto di esame, una volta escluso che il fatto di frequentare persone notoriamente affilia-
te al sodalizio mafioso possa essere di per sé idoneo a dimostra- re l'affiliazione del frequentatore, gli elementi indiziari
indicati potrebbero legittimare un giudizio conclusivo di colpe-
volezza dell'imputato all'espressa condizione che se ne dimostras se la reciproca correlazione. In quello oggetto di esame, come negli altri esaminati in precedenza, l'obbligo della motivazione può considerarsi adempiuto soltanto se si fornisca la dimostra-
zione che i singoli elementi, collegati tra loro, ed integrandosi reciprocamente, conducono alla formulazione del giudizio conclu-
sivamente espresso, in modo logicamente accettabile. Presi
isolatamente, o anche valutati nel loro complesso, tali elementi indizianti possono legittimare la conclusione che ne ha tratto il giudice di merito di una loro significatività, ma soltanto per dimostrare l'inserimento dell'imputato in un "circuito qualificante": ma tale conclusione é espressione di sospetto,
e non di certezza, dell'affiliazione al sodalizio mafioso.
Anche per il De CA, quindi, l'impugnata sentenza dovrà essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice.
La sentenza oggetto di esame dovrà altresì essere annullata, con rinvio ad altro giudice per nuovo esame de
singoli punti, relativamente alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti previste dai commi 2 e 4 dell'art. 416
bis del cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche agli imputati IA NZ, Colletti Vincenzo,
LZ AL, ER NT, UC AL, DO
RE AL, ME AR, NI AL, TRzella
OA (nato il [...], e non il 20 gennaio 1928,
LL NT e RO IU.
Osserva la Corte che, per quanto attiene alla circostanza aggra- vante dell'esercizio di funzioni di direzione nell'associazione mafiosa, ritenuta dai giudici di merito sussistente nei confronti del ER, gli argomenti adoperati dalla sentenza impugnata sono stati: 1)- il fatto che l'imputato abbia trattato in posizio ne paritaria con "noti esponenti del gotha mafioso%3B 2)- l'ammira-
zione che il TT RM avrebbe nutrito verso di lui;
3)- le dichiarazioni di conferma di tale sua preminente posizione nell'ambito del sodalizio rese dal ER NO. Quest'ul-
timo, infatti, ha indicato l'imputato come "capo mandamento di Canicatti". Per quanto concerne poi l'altra aggravante,
prevista dal quarto comma dell'art. 416 bis c.p. si tratterebbe, secondo i giudici di merito, di una "circostanza necessitata",
giacché ciò emergerebbe "anche solo da una semplice indagine criminologica". Secondo i giudici di merito non potrebbe negarsi che Cosa RA sia un'associazione che dispone di armi o materie esplodenti, e che i suoi scopi ed i suoi metodi comportano in concreto l'uso di tali strumenti. La dimostrazione della sussistenza dell'aggravante in discorso si trarrebbe infine
"dagli episodi di esplosioni di ordigni" e dai "fatti di sangue",
nonché dal rinvenimento di armi nella disponibilità di taluno degli associati.
Con riguardo infine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche formulata in sede di appello, la Corte di merito trae dal rilievo della mancata realizzazione di un "quid pluris" da parte degli imputati,
rispetto al comportamento processuale giudicato ineccepibile,
nonché dalla ritenuta insussistenza di situazioni soggettive,
la conclusione che gli odierni ricorrenti non sarebbero "merite-
voli di un particolare trattamento di benevolenza".
Osserva la Corte che sotto tutti i profili esaminati,
la sentenza impugnata non riesce a sottrarsi alla censura di difetto assoluto di motivazione che le si addebita.
Per quanto attiene all'aggravante contestata al
ER, l'accusa del ER non risulta sottoposta ad alcun vaglio critico, soprattutto con riferimento ai pur significativi silenzi sul medesimo punto osservati dagli altri testimoni
di correità, SC e NO. Non possono d'altronde essere considerati alla stregua di riscontri esterni di tale accusa gli argomenti della sentenza relativi al trattamento paritario riservato dal ER al "gotha mafioso", o l'interpretazione che i giudici di merito danno alla frase pronunciata dal ER
nel corso di una conversazione telefonica con il TT inter-
cettata dagli inquirenti ("Se vossia non parla con me, non
fa niente"): a parte infatti la genericità dell'addebito, la frase usata può essere espressione di confidenza, ovvero essere interpretata come semplice suggerimento in relazione alla condot-
ta di un affare, per prendere tempo prima della sua conclusione, ovvero infine come manifestazione di un interesse personale per tale affare: non necessariamente come epifenomeno dell'esi-
stenza di un rapporto gerarchico tra i due interlocutori, in cui uno dei due impartisce ordini, e l'altro deve obbedire,
dimostrativo quindi dell'esistenza delle condizioni volute e dalla legge ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui si discute.
Che "Cosa RA" sia associazione che dispone di armi, può essere affermazione condivisibile: é però del tutto gratuita l'ulteriore affermazione che la medesima disponi- bilità possa essere ritenuta esistente nella c.d. "frangia agrigentina" della stessa associazione. Tale disponibilita non é d'altronde desumibile, in difetto di prove concrete,
sul solo rilievo che taluno degli aderenti al sodalizio (come ad esempio i due TT, RM e NZ) siano stati,
rispettivamente, uno ucciso, e l'altro oggetto insieme con il fratello, di un feroce attentato, con uso, in entrambi i casi, di micidiali armi da fuoco. Se fosse vera la tesi della coessenzialità al reato-base dell'art. 416 bis della circostanza relativa alla disponibilità di armi, pure sostenuta da una
parte della dottrina sullo specifico rilievo della difficoltà
di concepire un'associazione mafiosa disarmata, non sarebbe
per un verso giustificata la previsione normativa dell'aggravante posto che quest'ultima sarebbe compresa nella previsione del reato, e per altro verso la disponibilità di armi sarebbe elemen- to senza il quale l'esistenza dell'associazione mafiosa non
potrebbe essere affermata. La circostanza poi che dell'avvenuto uso delle armi contro aderenti all'associazione dimostra soltanto un fatto: che cioé erano certamente armati gli avversari di essa, non che lo fossero le vittime. D'altro canto, se é vero che il requisito della disponibilità di armi non implica l'uso ed il possesso di esse in senso stretto da parte degli aderenti, non é men vero che i singoli associati devono avere, da un lato, la consapevolezza di potersene servire in qualsiasi momento e, sotto altro profilo, EV vere l'intenzione di utilizzare le armi per la realizzazione dei fini propri del sodalizio.
La prova di tali requisiti dell'elemento soggettivo del reato ai fini della configurabilità dell'aggravante non può dirsi compiutamente raggiunta sul solo rilievo che alcuno dei partecipi dell'associazione sia stato giudicato ed abbia riportato condanna per i reati di detenzione e porto abusivi di armi, giacché
la disponibilità individuale non può confondersi con quella collettiva facendo solo riferimento alla comune adesione al sodalizio.
Per ciò che concerne la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, Osserva la Corte che non
soddisfa l'obbligo della motivazione la mera affermazione del :
giudice di merito che gli imputati, complessivamente considerati,
non siano "meritevoli di particolare benevolenza" per aver
omesso di compiere un "quid pluris" rispetto all'aver mantenuto un ineccepibile comportamento processuale. Resta infatti da
chiarire, in tal caso, e la sentenza impugnata non dà in-
proposito alcuna spiegazione in che cosa dovesse consistere
il "quid pluris" che é invece mancato nella condotta degli imputati e, per altro verso, per quali ragioni, dei numerosi argomenti dedotti dai ricorrenti, nessuno sia stato valutato degno di considerazione ai fini dell'esercizio di poteri che per il giudice di merito sono bensì discrezionali, ma di cui egli ha il dovere di dar conto nella motivazione della decisione. In relazione ai punti considerati, 1'impugnata sentenza dovrà essere quindi annullata, con rinvio ad altro
giudice per nuovo esame.
La difesa di Lo IO VI deduce, in relazione all'assoluzione con formula dubitativa dall'imputazione di
associazione per delinquere semplice e di stampo mafioso, la violazione degli artt. 475 n.3, 524 nn. 1 e 3 e 479 c.p.p.,
Sostiene il ricorrente che, per effetto della svalutazione degli elementi di accusa operata dal giudice di merito, la formula assolutoria che si sarebbe dovuto ritenere applicabile era quella "per non aver commesso il fatto" invece di quella dubitativa. Osserva la Corte che l'impugnata sentenza si sottrae alle censure del ricorrente. In effetti, gli elementi valutati dal giudice di merito, ed in particolare l'episodio del tentativo di corruzione del SC per la fornitura di materiale sanita-
rio all'U.S.L. di Ribera sono stati, con argomentazione immune da vizi logici, ritenuti tali da integrare un principio di dell'adesione dell'imputatoprova all'associazione mafiosa:
un principio di prova ritenuto peraltro insufficiente a giustifi-
care una pronuncia di condanna. La formula assolutoria concreta-
mente adottata si rivela quindi coerente alle premesse da cui
é stata fatta discendere. Il secondo ed il quarto motivo del ricorso del Lo IO sono inammissibili per la loro assoluta genericità. Per quanto poi attiene al terzo motivo, l'affermazio-
ne contenuta nella sentenza impugnata circa la carenza di "spunti favorevoli di giudizio" si collega alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche formulata dal ricorrente nei motivi di appello: una richiesta che era motivata sul solo rilievo dell'età dell'appellante, sicché del tutto adeguata si manifesta la risposta fornita dal giudice di merito, ed insussistente il vizio denunciato.
Gli imputati RI NT, MA Pecoraro Alfredo e De CI NO hanno proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, confermando la decisione adottata dal giudice di primo grado, ha dichiarato estinto per sopravvenuta amnistia il delitto di falsa testimonian za a ciascuno di essi contestato, ritenendo inapplicabile nei
Toro confronti la norma di cui all'art. 152 c.p.p. per pronuncia-
re l'assoluzione nel merito. Sostengono i ricorrenti che l'impu-
gnata sentenza incorrerebbe nel vizio di mancanza di motivazione per l'omesso esame da parte dei giudici di merito della documen-
tazione prodotta agli atti del giudizio dalle difese degli imputati, nonché per la mancata correlazione delle date in essa riportati, che segnavano i tempi di svolgimento delle trattative per il conferimento del subappalto, ciò che in tesi avrebbe diretta incidenza sul contenuto delle testimonianze di cui si é presunta la falsità.
Osserva la Corte che i ricorsi sono infondati.
L'accertamento della mancata commissione del fatto costitutivo del reato di falsa testimonianza contestato agli imputati doveva necessariamente passare attraverso l'esame della documentazione e la correlazione delle date indicate negli atti prodotti,
al fine di consentire ai giudici di merito di escludere che vi fossero state le sollecitazioni e le pressioni che i ricorren-
ti avevano ostinatamente negato di aver effettuato. Era quindi indispensabile procedere ad un apprezzamento di tali prove che, in presenza di una causa estintiva del reato, era incompati-
bile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di quest'ultima,
D'altronde, il rilievo dell'esigenza di procedere a tale approfon dimento, ammessa dagli stessi ricorrenti, contraddiceva con
il principio per cui il giudice di merito, per essere tenuto a pronunciarsi nel merito delle imputazioni, deve trovarsi di fronte a prove già acquisite le quali rendano evidente che l'imputato non ha commesso il fatto addebitatogli.
Non possono essere dissimili da quelle tratte ad esito dell'esame dei ricorsi di cui si é testé conclusa la valutazione, le conclusioni cui la Corte deve pervenire in relazione al ricorso proposto dal Lo TI AL, nei cui confronti la corte di merito ha pronunciato declaratoria di estinzione del reato di tentata violenza privata per sopravvenuta amnistia. E' solo da aggiungere che, con riguardo al detto ricorrente, la detta corte si é data carico di indicare i motivi per i quali, sulla base degli elementi raccolti, non era possibi-
le considerare "evidente" la prova dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione di esso da parte dell'imputato.
valutazioni operate al riguardo attengono evidentemente Le al merito, e non sono quindi censurabili nella presente sede di legittimità.
Del pari infondato é il ricorso proposto dal RO
e dal MO AM RA avverso la sentenza di assoluzione con formula dubitativa dalle imputazioni di tentata estorsione,
danneggiamento e porto illegale di sostanze esplodenti. Secondo
i giudici di merito gli elementi di accusa rappresentati princi-
palmente dall'intervento degli imputati per l'acquisto della cava successivamente alle azioni intimidatorie subite dalla parte offesa NF sono stati considerari insufficienti
a coonestare un'affermazione di responsabilità. Anche in questo caso, quindi, non ci si trova di fronte, come pure assumono i due ricorrenti, ad un mero svuotamento del significato delle circostanze indizianti, sibbene ad un giudizio motivato di insufficienza di queste ultime sul piano probatorio. La decisione assolutoria con formula dubitativa rappresenta quindi espressione dell'incertezza del giudicante, di fronte alla mancanza di
univocità degli elementi raccolti. Sotto tale profilo, infatti,
é bensì vero quanto affermato dai ricorrenti: che cioé la propo-
sta di acquisto della cava, d'iniziativa del RO é suscettibi-
le di essere considerata estorsiva, in quanto la si ritenga riconducibile all'attentato in precedenza subito dalla vittima:
ma é proprio su tale riconducibilità che giocano le perplessità
dei giudici, e proprio da essa discende la legittimità del ricorso alla formula del dubbio. Anche il ricorso proposto da RO RL é
destituito di giuridico fondamento e va pertanto respinto.
La decisione del giudice di merito, che il ricorrente censura sotto il profilo del difetto di motivazione, muove da premesse di fatto (la ricostruzione della vicenda che vide come protagoni-
sti RO AL e suo figlio RL, nonché TT
Di FO, da una parte, e dall'altra tutti gli eredi e tutti i creditori del defunto NG Di FO, tra i quali la SICOMI
di Ribera), premesse di cui il ricorrente, abbandonata l'exceptio judicati, tenta di fornire con il proprio ricorso una lettura alternativa, senza peraltro darsi carico di censurare con argo-
menti di legittimità quella adottata dal giudice di merito, il che rende l'intero motivo su cui il ricorso é fondato inammis-
sibile.
In relazione all'affermazione della penale responsa-
bilità degli imputati ER NT, IA NZ, LZ
AL, UC AL, DO RE, ME AR,
NI AL, TRzella OA, LL NT,
RO IU e TT NZ, la differente posizione di un gruppo di detti imputati giustifica una trattazione separa-
ta, ancorché parzialmente analoghe siano le censure mosse da
ciascuno di essi alla sentenza impugnata.
I giudici di merito hanno attribuito notevole valore indiziante ai risultati delle intercettazioni ambientali effet-
tuate dalla polizia canadese nel 1974 all'interno del "Reggio
Bar" di Montreal, gestito da PA Violi nella dimostrazione
dell'esistenza di un'organizzazione mafiosa di carattere transna-
zionale, con diramazioni anche nella zona dell'agrigentino,
e per affermare, con utilizzazione della medesima fonte, nonché
S e conferme della sua attendibilità provenienti dalle dichiara-
zioni rese dai testimoni di correità SC e NO. Dalle
medesime fonti di prova i giudici di merito hanno tratto argomen-
to per dimostrare che era il defunto TT RM il rappre-
sentante del sodalizio per la zona di Agrigento. Analizzando
poi i rapporti intessuti fra quest'ultimo ed i titolari dell'im-
presa Pessina, i giudici di merito hanno altresi fornito la dimostrazione che il TT RM periodicamente percepiva notevoli somme di denaro, la cui elargizione da parte dei titola- ri dell'impresa trovava ragion d'essere nell'attività di prote-
zione esercitata dall'associazione mafiosa sui cantieri, il cui prezzo veniva riscosso dal rappresentante provinciale.
La partecipazione del TT RM alla riunione tenutasi il 13 marzo 1982 presso l'abitazione dei fratelli ME,
sita in contrada Maddalusa del territorio di Porto LE,
ĕ stata ritenuta, proprio in considerazione della particolare
"caratura mafiosa" del principale invitato, indicativa della natura di vero e proprio "summit mafioso" della riunione in discorso. Per di più, oltre al TT RM, anche altri partecipanti al "summit" rimasero vittime di azioni omicide o scomparvero senza lasciare traccia nel breve volgere di pochi mesi: ME RL, AR RO e IA LE.
La partecipazione all'incontro conviviale a villa ME in
Maddalusa é stata, per le ragioni esposte in precedenza, ritenuta dai giudici di merito, se non una prova decisiva, certo almeno un fatto gravemente indiziante dell'adesione all'associazione mafiosa, sicché i rapporti intercorsi tra i singoli partecipanti e le loro relazioni d'affari con altri personaggi di sicura caratura mafiosa sono stati valutati alla stregua di semplici conferme di un dato già acquisito e della persistenza dell'ade-
sione al sodalizio. Proprio sotto quest'ultimo profilo i ricorsi proposti da ME AR, RO IU, DO RE,
LL NT, LZ AL, UC AL e IA Vincenzo possono essere esaminati congiuntamente, avendo in comune la denuncia di mancanza di motivazione circa la ritenuta sussistenza della violazione dell'art. 416 bis c.p. e della prova di responsabilità per detta ipotesi delittuosa. Le censure che i ricorrenti muovono alle decisioni di merito si risolvono nella comune affermazione della mera occasionalità della presenza di ciascuno di essi al'incontro conviviale di Maddalusa, nonché
della piena liceità dei rapporti intessuti sia reciprocamente che con il TT ed altri personaggi del circuito mafioso agrigentino. Tali censure non intaccano in alcun modo il tessuto logico delle argomentazioni dei giudici di merito, con le quali viene fatta discendere la dimostrazione della qualità di associa-
ti dal fatto dell'instaurazione di stabili relazioni di affari con persone certamente mafiose: un'affermazione, questa, che,
come già rilevato in precedenza, non é di per sé condivisibile sul piano logico, ma che diventa irreprensibile se la persona che tali relazioni instaura e continua ad intrattenere risulti aver partecipato ad un incontro di aderenti ad associazione mafiosa, del tipo di quello di Maddalusa. Quanto sopra vale a maggior ragione in relazione ai rapporti intessuti dagli imputati con persone di forte caratura mafiosa, quali il Setteca-
si, il TT RM, il IA. Poiché la censura di mancanza, contraddittorietà ed incompletezza della motivazione si dimostra infondata, i ricorsi devono essere rigettati.
Un diverso ordine di argomenti deve essere utilizzato a proposito della posizione processuale del TT NZ,
del TRzella OA e del ER NT. I detti imputati non hanno infatti partecipato alla riunione conviviale del marzo 1982, ma i giudici di merito hanno dedotto, a fondamento dell'affermazione relativa alla loro certa adesione e della altrettanto certa partecipazione al sodalizio ben oltre la
data di entrata in vigore della norma incriminatrice dell'art. 416 bis, una serie di indizi che, reciprocamente integrandosi,
giustificano le conclusioni che ne hanno tratto i giudici di merito. In relazione a siffatta argomentazione, le censure mosse dai ricorrenti attengono, per la difesa del TT
NZ, all'attendibilità della testimonianza resa dalla
NO NE, all'indicata erroneitä dell'interpretazione data al contenuto delle telefonate intercorse con RO E-
ro, CI VI e SC (nella vicenda del tentativo di corruzione già richiamato in precedenza), all'attendibilità
del testimone di correità NO AL. Nulla per contro viene osservato dal ricorrente in merito ai rilievi del tribunale e della corte territoriale relativamente alle interferenze esercitate dal TT nel corso delle trattative per la forni-
tura di materiale sanitario alla USL ed all'Ospedale di Ribera
e di automezzi al comune di Burgio, nonché ai contatti sicuramen-
te avuti dall'imputato con il noto OL, al tentato omici-
dio di cui lo stesso TT rimase vittima successivamente alla morte del padre, ai rapporti con i EC (particolarmente con il EC EO), IA AL e AS IU,
e soprattutto alla fuga precipitosa negli Stati Uniti subito dopo il fallito attentato, ed al rientro soltanto dopo la rice-
zione di rassicuranti notizie sull'avvenuta decantazione della situazione. Per quanto riguarda il TRzella OA,
le censure mosse dal ricorrente all'impugnata sentenza attengono all'attendibilità riconosciuta dai giudici di merito
- in tesi senza apprezzabile giustificazione
- alle dichiarazioni accusato-
rie del testimone di correità nel corso del giudizio di secondo grado, all'identificabilità dell'imputato per la persona indicata come "zu Jachinu" nell'intercettazione telefonica del 12 gennaio 1982, al valore attribuitop al prestito- in tesi eccessivo -
concesso al TT RM per un rilevante importo ed all'ac-
quisizione di un subappalto della ditta RI per lavori di movimento di terra.
Osserva la Corte che le censure mosse dall ricorrente sono parziali, in quanto riferite ad una parte dell'argomentazio- ne adottata dai giudici di merito, e sono comunque tali da lasciare la sentenza impugnata al riparo dall'addebito di immoti-
vazione. La difesa del ricorrente critica infatti le conclusioni adottate dalla corte territoriale, ma unicamente sotto il profilo dell'interpretazione del dato probatorio, in modo quindi inammis-
sibile in sede di legittimità. Né vale osservare che in altri casi, nell'ambito di questo medesimo procedimento, la semplice instaurazione di relazioni d'affari (come sociali o di amicizia)
é stata ritenuta, per altri imputati, inidonea ad assumere
potenzialità indiziante, e questo perché i giudici di merito,
sia con riguardo al TT che con riguardo al DO
hanno indicato elementi che, sul piano qualitativo come su quello quantitativo, sono sensibilmente più gravi e collegati reciprocamente, di quelli considerati in relazione ad altri imputati.
Il giudizio della Corte territoriale circa l'accerta-
ta appartenenza di ER NT al medesimo sodalizio di cui faceva parte RM TT é stato dai giudici di merito fondato principalmente sui frequenti legami stretti dal detto imputato con EC EO e con ET OL, oltre che con il TT RM. Dall'intreccio di tali rapporti,
desunto dai risultati delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni della teste NO, ex amante del TT, nonché
di NO ER, il giudice di merito ha ritenuto di poter affermare l'illiceità di tali rapporti sul rilievo del rilevantissimo ed ingiustificato movimento di denaro, nonché
dell'interessamento mostrato dall'imputato per gli appalti relativi alla costruzione della strada di scorrimento veloce da Palermo a Sciacca, ritenuti incompatibili con la qualifica di agricoltore caratterizzante l'attività economica svolta dal ER. La difesa di quest'ultimo ha dedotto la violazione dell'art. 524 comma 1 e 3 in relazione all'art. 475 c.p.p.
sotto diversi profili.
Sostiene innanzitutto il ricorrente che la Corte avrebbe omesso di indicare gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento circa la responsabilità del ER
in quanto aderente al sodalizio mafioso. In definitiva, ad opinione del ricorrente, i giudici di merito avrebbero eluso "
il problema della dimostrazione della valenza probatoria delle circostanze di fatto ritenute erroneamente indicative dell'appar-
tenenza a detta associazione.
Osserva la Corte che l'impugnata sentenza si sottrae alle censure del ricorrente. In effetti, il giudice di merito ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto gravemente indizianti i molteplici rapporti di affari intessuti dal ER,
sicché non é dato comprendere in cosa avrebbe dovuto consistere la dimostrazione che si pretende egli dovesse fornire circa la valenza probatoria degli elementi considerati. Era anzi,
di fronte alle spiegazioni fornite dal giudice di merito,compito del ricorrente fornire la dimostrazione che tra le premesse di fatto da cui muoveva il giudice di merito e le conclusioni che questi ne ha fatto discendere vi erano errori logici. Tali vizi non sono al contrario dimostrati nello sviluppo del terzo motivo di ricorso, in cui si afferma, senza fornirne la dimostra-
zione, la pretermissione da parte della corte territoriale dell'indicazione dei parametri cui ci si sarebbe dovuti attenere,
per giungere, in modo altrettanto immotivato alla conclusione che "l'analisi dei vari referenti" avrebbe dimostrato "l'equivo-
cità e l'inconcludenza della tesi accusatoria". Con il quinto motivo, il ricorrente sostiene poi che la sentenza impugnata sarebbe affetta da contraddittorietà
in quanto il giudice di merito avrebbe diversamente valutato gli stessi elementi di prova nei confronti dei vari imputati.
Anche tale censura si dimostra però priva di fondamento, ove solo si consideri la diversità sul piano quantitativo come su quello qualitativo degli elementi di prova considerati in relazione alla posizione dell'imputato. Alla luce delle conside-
razioni che precedono, appare evidente che l'eventuale riconosci-
mento della fondatezza della censura espressa con il quarto motivo del ricorso dell'imputato non consentirebbe di modificare un giudizio che risulta fondato sugli altri elementi considerati dal giudice di merito. Anche il ricorso del ER deve quindi essere rigettato.
Per quanto infine concerne le statuizioni d'ordine patrimoniale, la sentenza impugnata, a seguito dell'entrata
in vigore del decreto-legge 11 giugno 1989 n. 230, dovrà essere annullata con rinvio alla stessa sezione della Corte d'Appello
di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Dichiara manifestamente irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 144 bis c.p.p..in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
dichiara inammissibili i ricorsi del procuratore generale nei confronti di RO IU e MO AM RA in ordine alle imputazioni di cui ai capi 0), P) e Q) della rubrica,
e quelli proposti avverso le ordinanze emesse nel dibattimento,
nonché i ricorsi proposti da FA IU e NO NN;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RR IU, per essere estinto il reato a lui ascritto per morte del reo;
annulla altresì senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IO IU, BR AL, LI AN,
FA RO, GG LI, e sostituisce la formula assoluto-
ria dubitativa con quella "per non aver commesso il fatto"%;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di PO PA,
IOferro NC, CI NC, Di CA AL,
Di PO IU, SO NZ e RI Antonio in
ordine all'affermazione di responsabilità;
annulla la stessa sentenza nei confronti degli imputati IA
NZ, TT NZ, LZ AL, ER NT,
UC AL, DO RE AL, ME AR,
NI AL, TRzella OA (nato il 30 gennaio
1918, e non il 20 gennaio 1928), LL NT e RO IU
nei punti relativi alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 416 bis c.p. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
rinvia per nuovo giudizio sui punti sopraindicati ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo;
rigetta i ricorsi del procuratore generale, nonché quelli degli imputati De CI NO, RI NT, Lo IO VI, F Lo TI AL, MA AR FR, MO AM
RA, RO RL e condanna i predetti imputati "
nonché FA IU e NO NN in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma 65
di lire 300.000 a favore della Cassa delle Ammende;
rigetta nel resto i ricorsi di IA, TT, LZ, ER,
DO, ME, NI, TRzella, UC, LL
e RO;
annulla la sentenza impugnata nel punto relativo all'adozione della confisca dei beni patrimoniali, e rinvia alla stessa
Sezione della Corte d'Appello di Palermo, perché provveda a norma dell'art. 7 quarto comma del decreto legge 14 giugno
1989 n. 230.
Così deciso in Roma 1'11 luglio 1989
IL PRESIDENTE
Geven Ife Lonection
IL CONSIGLIERE RELATORE
Блиновић DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 DIRETTORE DI SEZIONE
24 OTT 1989 (Carlo Navaqci
IL CANCELLIERE