Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/1989, n. 13984
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Sentenza 11 luglio 1989

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Ai fini della prova del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non hanno significato le frequentazioni tenute - da parte degli imputati - di persone di cui sia nota - per essere stata già accertata - l'affiliazione ad associazioni mafiose, qualora non si dimostri l'illegittimità sia dei fini comuni concretamente perseguiti, che dei metodi adoperati per raggiungerli. Ne' hanno specifico rilievo l'eventuale espletamento di servizi e/o l'adempimento di prestazioni coerenti alla posizione socio-economica di uno dei soggetti con i quali il collegamento viene ad essere attuato. La ricerca della "raccomandazione" è ormai tanto profondamente radicata nel costume, da apparire come uno strumento indispensabile per ottenere non soltanto ciò di cui non si ha diritto, ma anche per restituire accertabile funzionalità a strutture pubbliche inefficienti ed anche per realizzare una condizione di eguaglianza tra più aspiranti al medesimo servizio. Ne' deriva che dalle ragioni per le quali la "raccomandazione" venga richiesta o accettata non è possibile desumere con certezza la comune appartenenza ad associazione mafiosa come unica possibile spiegazione del rapporto "raccomandatario", che si instaura tra il postulante ed il destinatario o l'intermediario della raccomandazione. (nella specie è stato ritenuto che gli elementi sopra evidenziati non siano tali da costituire verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle accuse di un cosiddetto pentito).*

L'incompatibilità di cui all'art. 61 cod. proc. pen. è disposizione di stretta interpretazione ed è inapplicabile ad ipotesi diverse da quelle previste dalla norma. Ne deriva che la previsione dell'incompatibilità nell'ambito dello stesso procedimento della funzione di giudice con l'ufficio di testimone non è applicabile in via analogica a casi di mera connessione, quando il procedimento nel quale il giudice ha prestato ufficio di testimone risulti già definito e venga acquisito agli Atti di un procedimento a carico di imputati diversi nel quale lo stesso magistrato sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice. ( V mass n 179327, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 174895, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 155950, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 141684, sulla tassatività della disposizione; ( V mass n 126300, sulla tassatività della disposizione).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/1989, n. 13984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13984
    Data del deposito : 11 luglio 1989

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