Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
C.C.64143 Quest IR 0.5.9.03 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE AIUTI COMUNITARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 9906/99 12812/99 Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron.17303 Consigliere Dott. RI Rosario MORELLI Rep. 1324 MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe Ud. 20/12/2001 SALVAGO Rel. Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti L. 55 AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO A.I.M.A., in personal del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IP MARIO;
intimato . - N I e sul 2° ricorso n° 12812/99 proposto da: 2001 IP MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2590 DELLA CAMILLUCCIA 23, presso l'avvocato GERACI MARIO, الا Stato 2 copia active rappresentato e difeso dagli avvocati FABBRI CARLO 2 € 14.46 GURRERA LELIO, giusta procura in calce al controricorso € 14.46 e ricorso incidentale;
Totale 18 OIT. 2003 controricorrente e ricorrente incidentaleRoma, IL CANCELLIERE
contro
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO;
- intimata - avverso la sentenza n. 8/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 13/01/99; Gl udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udit per il resistente e ricorrente incidentale, gli Avvocati Fabbri e Gurrera, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 marzo 1995 il Tribunale di Pa- lermo respinse la domanda con cui RI IP aveva chiesto all'AIMA l'aiuto concesso dalla Comunità euro- 2 pea per il grano duro relativamente alle annate 1990 e 1991, dichiarando di aver seminato una superficie di ha 141.30, includente la part.9 del fg.39, estesa ha 14.40 che non era risultata seminata e che superava il limite di tolleranza dell'errore del 10% ammesso dall'art. 10 del d.m. 436 del 1989. La Corte di appello di Palermo ha accolto 1'impugnazione del IP con sentenza del 13 gennaio 1999, con la quale ne ha dichiarato il diritto ad otte- nere l'aiuto comunitario relativamente alla produzione dell'anno 1990 per la superficie di ha 141.70.60, con gli interessi legali dalla data del raccolto, in quan- seppure in seguito ai controlli dell'AIMA non erato, stata riconosciuta all'istante la part.9 del fg.39, estesa ha 14.40 che egli aveva dichiarato di aver semi- nato, i medesimi controlli avevano accertato che era stata seminata anche la part. 9 del fg.38, estesa ha 14.71.30, omessa dal IP nella dichiarazione;
sic- chè la difformità riscontrata non aveva inciso sull'estensione dell'area effettivimanete seminata, ad- dirittura superiore a quella dichiarata. Per la cassazione della sentenza, 1'AIMA ha propo- sto ricorso per due motivi;
cui resiste il IP, il quale ha formulato a sua volta ricorso incidentale af- fidato ad un motivo. L'Avvocatura generale dello Stato 3 ha depositato memoria. Motivi della decisione T ricorsi, proposti contro la medesima sentenza preliminarmente riuniti ai sensi dell'art.335 vanno cod. proc. civ. Il Collegio deve poi rilevare che quello principa- le, trasmesso dall'Avvocatura Generale dello Stato all'Avvocatura distrettuale di Palermo tramite mezzi di telecomunicazione consentiti dall'art. 7 della legge 664 del 1986, è ammissibile in quanto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute dalla norma, contiene sia la chiara indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale (Avv.dello stato Carlo Sica), sia quella del- l'avvocato dello Stato ricevente (Avv. Massimo Rubino) che ne ha formulato altresì l'attestazione di conformi- tà all'originale come richiesta dal menzionato art.
7. Con il primo motivo del ricorso principale, l'AIMA deducendo violazione del Regol.CEE 1738 del 1989, e del d.m. 436 del 1989, nonché omessa e contraddittoria mo- tivazione si duole che la sentenza impugnata, pur aven- do confermato l'erronea inclusione da parte del IP di un'area non seminata nella domanda di aiuto formula- ta, ne abbia egualmente affermato il diritto a percepi- re il contributo, malgrado detta normativa prevedesse termini perentori entro i quali l'istante non aveva 4 T --T provveduto ad emendare l'errore: e malgrado dopo la lo- ro scadenza in conseguenza dell'esito negativo del con- trollo, la CEE più non corrisponde l'aiuto che, dunque, viene a gravare sul bilancio nazionale. Il motivo è fondato. La Corte di appello, pur dando atto che nella di- chiarazione di coltivazione presentata per conseguire il contributo di cui agli art.10 del Reg.CEE 2727/1975 ed 1 del Reg.CEE 1738/89 il IP aveva indicato fra le superfici di terreno seminate a grano duro anche quella riportata in catasto al fg. 39, part. 9, estesa Ha 14.40, che invece non risultava seminata, ha accolto la sua impugnazione contro la sentenza dei primi giudi- ci che ne avevano perciò escluso il diritto a percepire l'aiuto per le produzioni degli anni 1990 e 1991: a) anzitutto perché tale dichiarazione era frutto di un mero errore materiale di trascrizione dei dati catasta- li, avendo il ricorrente effettivamente seminato a gra- no duro la superficie di Ha 14.71.30 indicata in cata- sto con il fg.38,part.9 (come accertato dagli stessi funzionari dell'AIMA): perciò emendabile in sede di controllo aziendale;
b)e, quindi, per la gravità della sanzione della decadenza dell'intera domanda in caso di difformità superiore al 10% della superficie dichiarata a fronte dell'irrilevanza economica dell'errore posto 5 che il contributo concesso va comunque commisurato alla superficie aziendale effettivamente seminata. Sennonchè quest'ultima ragione non è in alcun modo considerata fra le condizioni cui l'art. 3 del d.m. 436 del 1989, vigente all'epoca dei fatti di causa, subor- dinava la concessione dell'aiuto che erano: 1) la pre- sentazione della dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate;
2) la corrispondenza delle varietà di grano coltivato con quelle elencate nell'allegato A al provvedimento;
3) l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie: al lume delle quali, soltanto, la sentenza impugnata doveva, dun- que, valutare la sussistenza o meno del diritto a conse- guire l'aiuto richiesto dal ricorrente. Ma il primo presupposto difettava certamente nel caso concreto perché la dichiarazione di coltivazione non solo i in base al successivo art.5 deve contenere dati di indicazione del fondo nel quale è stata effet- tuata la semina (lett.b), ma anche la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è sta- ta effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle;
e perché detta dichiarazione che deve presentarsi entro il 31 marzo di ciascun anno а pena di decadenza nella specie aveva per oggetto, come مار accertato da entrambi i giudici di merito, esclusiva- 6 mente la part. 9 del fg.39, estesa Ha 14,40 (e non anche la part. 9 del fg.38), che al ricorrente non è stata ri- conosciuta in conseguenza dei controlli eseguiti dall'AIMA, essendo pacifico in punto di fatto che detta area non fosse stata da lui seminata. D'altra parte, questa disposizione assume rilevanza indispensabile nel meccanismo di concessione dell'aiuto previsto dalla CEE, perché l'art. 4 del menzionato Rego- lamento lo subordina alla presentazione "di una domanda recante (tra l'altro) l'indicazione delle superfici coltivate, espresse in ettare e in are nonché il ri- ferimento catastale delle stesse", perciò inscindibil- mente collegandolo alla sola superficie catastale di- chiarata;
perché, di conseguenza, i controlli previsti dal d.m. 436/1989 hanno per oggetto esclusivamente le superficie sudetta -quella cioè dichiarata ai sensi dell'art.
5- e non come erroneamente ritenuto dalla sen- tenza impugnata, l'intera superficie effettivamente coltivata a grano duro, sia essa indicata o meno nella 3°); e richiesta (cfr. art. 8, comma 6 e 7; art. 9, comma cal- perché anche la tolleranza invocata dal IP colata sulla superficie dichiarata (art.10) accertando quale estensione di essa risulti effettivamente semina- ta a grano duro e concedendo l'aiuto ove la differenza C non risulti superiore al 10%, о comunque ad un ettaro. 7 Sicchè nel caso, avendo gli stessi giudici di appello accertato che la superficie dichiarata era estesa com- plessivamente Ha 141.30 e che quella esclusa era pari ad Ha 14.40, superiore al 10% della prima, non poteva applicazione l'art. 3, 2° comma del d.m.che trovare 436/1989, in forza del quale, difettando i presupposti previsti dalla norma, doveva essere escluso il diritto del ricorrente a percepire l'aiuto: а nulla rilevando che oltre alla superficie di terreno di cui alla di- -1 chiarazione ve ne fosse altra di fatto seminata a grano duro e che la somma della prima e della seconda ecce- desse in concreto quella complessiva inclusa nella di- chiarazione per cui era richiesto l'aiuto, poiché né il Regolamento CEE, né il d.m. attuativo considerano ad al- cun fine le estensioni di terreno (non importa se col- tivate o meno) che non siano incluse nella dichiarazio- ne presentata con le modalità di cui al menzionato art.
5. Vero è che nel caso la Corte di appello ha accerta- to che si è trattato di un mero errore materiale avendo il ricorrente compreso nella dichiarazione la part.9 del fg.39 non seminata a grano, in luogo della part.9 del fg.38, che dai controlli dell'AIMA è risultata ef- fettivamente seminata ea grano duro;
che tale errore era certamente emendabile. Ma l'art. 6, 3° comma del d.m. 8 436 stabiliva che "eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere pre- sentate, a pena di irricevibilità, con le stesse moda- lità previste dagli articoli 5 e 7 e nel termine stabi- lito dal comma 1, dell'art. 5". Laddove nel caso è pacifico tra le parti che l'errore in questione non è stato corretto nel termine indicato dalla norma (né successivamente); ragion per cui correttamente l'amministrazione ha applicato la sanzione prevista dall'art. 10, 3° comma che il successi- " 6° comma, invocato dal ricorrente non sottopone ad Vo alcun limite temporale, posto che quest'ultima disposi- zione si riferisce invece all'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui il produttore abbia acquista- to una ulteriore superficie di terreno e sia rimasto destinatario del provvedimento di esclusione anche con riguado alla maggiore porzione di terreno acquisita. Conclusivamente la Corte deve accogliere il motivo di ricorso esaminato e dichiarare assorbito il secondo che presuppone, invece, che il contributo fosse dovuto al IP;
cassare la sentenza impugnata e, siccome non occorrono ulteriori accertamenti decidendo nel me- 1 rito ex art. 384 cod. proc. civ., rigettare le domande del ricorrente, di cui va dunque respinto anche il ricorso incidentale con cui lo stesso ha chiesto la correspon- E ——--ר י sione dell'aiuto pure per la produzione dell'anno 1991. Il Collegio ritiene che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
accoglie il primo mo- tivo di quello principale, dichiara assorbito il secon- do e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di RI IP. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Selo Gricey Il Presidente Angelo GriecoGrieco SalvagoSalvatore Salva go. рет DEPOSITATA IN CANCELLERIA Di Nuzzo битMarie D or 23 A, IL CANCELLIERE Oggi, Maria Di Naray Бо приго ROMA A AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAR. 2007 ☐ .129.11 Registrato in data. Serie versate € 166,10 453865 (euro• 30,99 p. H Dirigente Area Servizi 16013 Besponsabile Servicio Md Gludiziari 8067 61,00 Dr. Mauro RACCICHINI O O DIROMAL พ 156,10 10