Sentenza 25 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES0 0913/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R. G. N. 5400/99 Cron.2423 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere 1 Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud. 28/09 /01 ConsigliereDott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MIGANI 471 presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI * ARNO FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
INFORTUNI SUL LAVORO in persona del legale GLI rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
3644 -1- - controricorrente avversO la sentenza n. 468/98 del Tribunale di RIMINI, depositata il 17/12/98 R.G.N. 1842/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DE FERRA'per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il (con correzione della rigetto del ricorso motivazione). -2- AN ER
contro
Inail SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 21 settembre 1995 ER AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Rimini l'INAIL chiedendo che gli venisse riconosciuta la rendita unica da inabilità per malattia professionale da ipoacusia in relazione alla pregressa attività di muratore,esercitata con l'aiuto di macchinari di notevole rumorosità come betoniere e flessibili per taglio di mattonelle, considerato che egli era già titolare di una rendita già riconosciutagli per infortunio sul lavoro nella misura del 14% e che successivamente era stato riconosciuto portatore di una ipoacusia professionale nella misura del 9%. Con sentenza in data 27 settembre 1997 il Pretore di Rimini riportandosi al parere del c.t.u., rigettava la domanda ritenendo che il trauma acustico patito dal AN fosse di natura neurosensoriale con causa unica ed esclusiva nell'attività venatoria esercitata dall'assicurato. Con sentenza in data 5 novembre 1998 il Tribunale di Rimini rigettava l'appello dell'assicurato osservando che la morfologia del tracciato audiometrico eseguito dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Pretore aveva escluso una compromissione uditiva d tipo tecnopatico in quanto si trattava di un deficit uditivo sostanzialmente monolaterale e sinistro che trovava giustificazione nell'attività venatoria esercitata per circa vent'anni dal AN. Infatti, aggiungeva il Tribunale, la tecnopatia si manifesta in entrambe le orecchie, essendo entrambe esposte al rumore dei macchinari pressoché in pari misura;
mentre il riscontrato deficit uditivo all'orecchio sinistro trovava giustificazione solo nel fatto che il AN destrimane, nell'imbracciare il fucile e nell'esploderlo manteneva esposto al rumore l'orecchio sinistro e preservava con la spalla quasi completamente il destro. Il Tribunale concludeva affermando che il AN era stato esposto saltuariamente all'uso di apparecchiature rumorose, peraltro in grado non elevato, e che non aveva dimostrato, come era suo onere, di essere stato esposto direttamente a traumi sonori da lavorazioni tutelate nell'ambiente di lavoro. L'assicurato ricorre in Cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e della tabella delle malattie professionali dell'industria di cui al D.P.R. 13 aprile 1994 n. 336 voce n. 50 ipoacusia e sordità da rumori sub h), m) e altri, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 421 c.p.c. e motivazione insufficiente e contraddittoria . Il AN,in particolare, deduce che con l'atto di appello aveva dedotto che le malattie cui egli era stato addetto in qualità di muratore per circa venti anni erano previste nella tabella per le malattie professionali. Aggiunge che tale adibizione era stata confermata dai testimoni escussi in Pretura. Il Tribunale, invece,aveva fatto riferimento soltanto ai martelli elettrici non tabellati al fine di ritenere che essi non erano tanto rumorosi quanto i martelli pneumatici e che non fossero gabellati. Aggiunge ancora il ricorrente che,peraltro, il Tribunale aveva fatto riferimento alla betoniera e al disco flessibile, senza tener conto del fatto che tali lavorazioni sono tabellate e senza tener conto delle deduzioni in appello che indicavano il contrario. Né il Tribunale poteva affermare che l'adibizione alle lavorazioni tabellate fosse stata saltuaria, risultando dalle deposizioni testimoniali che tale adibizione era avvenuta, invece, per tre ore al giorno nell'arco di venti anni. Non poteva,pertanto, il giudice del gravame escludere che il ricorrente fosse stato adibito a malattie rumorose, in quanto presunte tali dalle tabelle professionali;
né escludere il nesso di causalità tra il danno patito e le lavorazioni tabellate, essendo esso presunto dalla legge. Incombeva sull'INAIL dimostrare che non sussistesse tale nesso di causalità. Ad avviso del ricorrente, però, tale dimostrazione non era stata offerta dall'Istituto, in quanto,contrariamente alle affermazioni del Tribunale che aveva condiviso il parere del c.t.u. nominato dal Pretore senza sentire l'esigenza di nominare un nuovo consulente tecnico, il deficit uditivo-come evidenziato dal consulente tecnico di parte non era soltanto carico dell'orecchio - sinistro ma di entrambe le orecchie e, quindi, bilaterale, pur se più accentuato a sinistra. Ciò sarebbe stato dimostrato dall'esame audiometrico del 28 marzo 1992 eseguito dal consulente di parte ma non anche dal consulente d'ufficio. Il ricorso è infondato. Qualora la malattia del lavoratore assicurato, denunciata come malattia professionale, sia astrattamente ricollegabile sia allo svolgimento di una determinata lavorazione protetta,prevista nell'apposita tabella, sia a cause esulanti dalla tutela assicurativa, la presunzione legale della derivazione causale della tecnopatia dallo svolgimento della corrispondente lavorazione morbigena può essere vinta dalla prova contraria,acquisibile anche mediante indagini tecniche sollecitate dall'Istituto assicuratore, sul quale incombe l'onere della relativa prova . ( v. Cass 10 novembre 2000 n. 14607). Va, comunque, osservato che le malattie tabellate, alle quali fa riferimento il ricorrente,si riferiscono al d.p.r. del 1994, mentre dalla sentenza impugnata risulta che il pensionamento del lavoratore era avvenuto nel 1992. Nella specie, peraltro, il Tribunale,con motivazione adeguata e immune da vizi logici, valutando in fatto le risultanze processuali e in particolare i risultati della relazione medico legale disposta dal Pretore sulla base di un esame audiometrico eseguito il 28 marzo 1992, aveva ritenuto che la sordità acquisita dal ricorrente derivasse da cause esulanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa e cioè dall'esercizio di attività venatoria in quanto la sordità accusata dal lavoratore era monolaterale (mentre le otopatie professionali sono bilaterali) e, precisamente, all'orecchio sinistro,interessato al deficit uditivo a causa delle omolaterali e ripetute detonazioni del fucile, posto che il ricorrente è destrimane. Né può valere a porre in contestazione i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si sono uniformati i giudici di merito, la consulenza di parte alla quale fa riferimento il ricorrente. Da tale consulenza ( eseguita dal dott. Cecchini) si evince, infatti, che l'esame audiometrico eseguito a cura del consulente di parte era stato praticato all'epoca di detta consulenza, nel 1995, cioè a un periodo di tempo successivo al 1992, epoca ultima di esposizione al rischio lavorativo. La valutazione di merito, non appare, perciò, sindacabile in questa sede di legittimità, essendo stata congruamente e logicamente motivata. Peraltro la sordità costituisce una malattia multifattoriale e cioè anche a cause esclusivamente extra- lavorative, come nella specie ha ritenuto il giudice di merito sulla base dell'apposita indagine tecnica sollecitata dall'INAIL,che, in tal modo, aveva assolto all'onere della prova su esso incombente per la dimostrazione del fattore causale extra-lavorativo, anche a voler considerare la malattia denunciata come tabellata. Il proposto ricorso va,pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attesa la non manifesta infondatezza o temerarietà della pretesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Rome 28/9/2001Rö Il Consigliere estensore Matale fitus Il Presidente DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 IM . ESENTE DA N REGISTRO, E DA IL CANCELLIERE 11-8-73 Depositato in Cancellar DIPITTO LEGGE 25 GEN O DELLA oggi.. ее IL CANCELLIERE N O I M