Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/02/2002, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 2 6 7 5/02 N OggettoLA CO ONE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 11512/99 Rel. Consigliere Cron.6400 Dott. Bruno D'ANGELO -Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 07/12/01 Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
MM US;
- intimata avverso la sentenza n. 2317/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/02/99 R.G.N. 60629/94; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4826 udienza del 07/12/01 dal Consigliere Dott. Bruno -1- D'ANGELO; udito l'Avvocato VARONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso depositato il 31 agosto 1994, il Ministero dell'Interno proponeva appello davanti al tribunale di Roma avverso la sentenza di primo grado in data 12 novembre 1993, che, in accoglimento della domanda proposta da PP AM, aveva dichiarato il diritto di costei a percepire la pensione di inabilità ed aveva condannato il Ministero a corrisponderle la relativa prestazione, con gli interessi e rivalutazione sui ratei arretrati. PP AM si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo il rigetto del gravame. Con ricorso depositato il 13 settembre 1996, il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso un'altra sentenza del pretore di Roma in data 13 maggio 1996, che, in accoglimento della domanda proposta dalla stessa AM, aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla percezione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° dicembre 1994, ed aveva condannato il ministero a corrispondere tale indennità con gli accessori. La AM si costituiva anche in questo giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Il tribunale, riuniti i due procedimenti, in parziale riforma della sentenza del pretore in data 12 novembre 1993, limitava al periodo l'aprile 1989/ 27 ottobre 1991 il diritto della AM a percepire la pensione di inabilità, essendo costei dopo tale data ultrasessantacinquenne, e determinava la decorrenza degli interessi legali sui ratei arretrati della pensione dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Quanto all'appello avverso la sentenza del pretore di Roma in data 13 maggio 1996, il tribunale rigettava il gravame. Avverso questa sentenza del tribunale di Roma, pronunciata in data 24 settembre 1998, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia con l'unico motivo di ricorso la violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene il Ministero che la sentenza pretorile del 12 novembre 1993 andava riformata, dovendosi dichiarare la sopravvenuta inammissibilità della domanda medesima in virtù del giudicato " formatosi nel primo giudizio svoltosi tra le stesse parti in cui fu acclarato il diritto della AM al godimento del diritto all'assegno". Se così non fosse, sostiene il ministero ricorrente, la Giammatei percepirebbe per il medesimo periodo sia la pensione che l'assegno di invalidità. In particolare, il ministero deduce testualmente che "la sentenza pretorile n. 8150 /92, in data 12 marzo 1996 ( termine ultimo per proporre appello incidentale da parte della MA ). è passata in giudicato quanto al capo relativo alla sussistenza di uno stato di invalidità superiore ai due terzi, tale da giustificare la pretesa della stessa di vedersi corrispondere, fino al sessantacinquesimo anno di età, l'assegno. Tale giudicato ha determinato la intangibilità del predetto accertamento, destinato ad operare anche in successivi giudizi tra le stesse parti, ed avente per oggetto la concessione della pensione, che, tra i fatti costitutivi, annovera la sussistenza di un certo grado di invalidità. Il giudice chiamato a decidere sulla pensione, pertanto, doveva rilevare d'ufficio la esistenza del giudicato precedente formatosi a seguito del giudizio sull'assegno, sia perché in atti era stata prodotta la sentenza n. 8150/82, sia perché l'esistenza del giudicato era stata dedotta nelle note difensive del 22 giugno 1998. Il ricorso è fondato. Premesso che la sentenza del tribunale non accenna affatto alla tematica ora esposta, e che il gravame in esame, in ossequio ai principi della specificità ed autonomia cui il ricorso per cassazione deve ispirarsi, indica analiticamente con quali atti l'esistenza del giudicato è stato storicamente portato a conoscenza del tribunale, va osservato che " sanando un contrasto giurisprudenziale insorto in subiecta materia, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 226 del 25 maggio 2001, hanno affermato il seguente principio di diritto. Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di 66 ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare su tale esistenza qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità, che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata ad esprimersi nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile, per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da ciò consegue che, in mancanza di pronuncia o nella ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardività dell'allegazione e la relativa pronuncia sia stata impugnata, il giudice di legittimità accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende 1 al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito". Non essendosi il tribunale attenuto al suddetto principio, ed avendo questa Corte verificato, seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la allegazione ad opera del ministero del giudicato ed il fatto che esso sussiste, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa ad altro giudice, che del suddetto principio dovrà fare applicazione e che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di L'Aquila, che deciderà anche alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 7 dicembre 2001 I D A , 0 S 1 3 S O Bee Mul Il Cons. est. Il Presidente . L 3 A L T 5 T TressaUnicensoИісенью Уська , R O . A B A ' S I N L E D L P 3 Shille E S A 7 I D - T N S 8 I - S G O 1 IL CANCELLIERE N O P 1 E M A S I D E Depec FEB. 2002In Cancellert I A E G A 25 , D G O O E E R T T L oggi, T T N I S I E R A I S G L E E D IL CANCELINE L R E O D