Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6127
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento. (Nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che, a seguito della comunicazione dell'intento dell'azienda di differire l'eventuale adozione della sanzione espulsiva all'esito del procedimento penale, il provvedimento disciplinare potesse essere adottato solo per lo specifico addebito richiamato in detta comunicazione; la S.C. ha cassato tale decisione, rilevando tra l'altro come l'espressa riserva, ivi contenuta, di eventuali ulteriori contestazioni, non consentisse di ipotizzare un' implicita acquiescenza ad altre infrazioni commesse, con la volontà di differire una definitiva valutazione solo per gli specifici addebiti già formulati con tale comunicazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6127
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6127
    Data del deposito : 18 giugno 1999

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