Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l'intervallo temporale fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all'esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure - specialmente se l'adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento. (Nella specie, i giudici di merito avevano ritenuto che, a seguito della comunicazione dell'intento dell'azienda di differire l'eventuale adozione della sanzione espulsiva all'esito del procedimento penale, il provvedimento disciplinare potesse essere adottato solo per lo specifico addebito richiamato in detta comunicazione; la S.C. ha cassato tale decisione, rilevando tra l'altro come l'espressa riserva, ivi contenuta, di eventuali ulteriori contestazioni, non consentisse di ipotizzare un' implicita acquiescenza ad altre infrazioni commesse, con la volontà di differire una definitiva valutazione solo per gli specifici addebiti già formulati con tale comunicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/1999, n. 6127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6127 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BNL - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato DELL'OLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORRADO FRANZA, GIUSEPPE STURNIOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIA 24, presso lo studio dell'avvocato Carlo ACQUAVIVA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11/96 del Tribunale di MESSINA, depositata il 14/05/96 r.g.n.1336/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Matteo DELL'OLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14 maggio 1996 il Tribunale di Messina, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'illegittimità del licenziamento intimato dalla BA Nazionale del Lavoro ad NI MA, condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Il giudice dell'appello rilevava che con lettera del lo marzo 1989 la BA aveva contestato al MA di aver chiesto ed ottenuto informazioni relative al conto corrente di clienti, sul quale erano stati poi tratti assegni a firma falsa;
di essere quindi implicato nella truffa a danno dei correntisti, e di essere inoltre imputato in un procedimento penale per ricettazione;
con la stessa lettera era stato disposto l'allontanamento dal servizio del dipendente ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L. del settore. Con successiva lettera del 17 giugno 1991, a seguito di sentenza penale di assoluzione del MA, la BA aveva comunicato una nuova contestazione disciplinare, con addebiti riferiti alla richiesta di informazioni (finalizzate ad un successivo fraudolento prelievo) sul conto corrente delle vittime della truffa;
alla detenzione, emersa nel corso di una perquisizione, di banconote false;
allo svolgimento di un'attività finanziaria in violazione degli obblighi contrattuali di fedeltà. In base a tale contestazione era stato poi intimato il licenziamento con lettera del 1 agosto 1991.
Il giudice dell'appello richiamava il principio di immediatezza della contestazione disciplinare, connesso alla nozione di giusta causa, sul rilievo che il decorso del tempo tra i fatti e l'irrogazione della sanzione può escludere la lesione del rapporto fiduciario, determinando inoltre nel lavoratore l'affidamento della rinuncia implicita da parte del datore di lavoro al recesso dal rapporto;
tale principio non è compatibile con una sorta di sospensione dell'azione disciplinare e, a fortiori, della contestazione stessa degli addebiti, in attesa di accertamenti di durata indeterminata.
Non rilevava il fatto che in dipendenza di altre contestazioni tempestivamente formulate il dipendente fosse stato allontanato dal servizio, con la comunicazione dell'intento dell'azienda di differire l'eventuale provvedimento sanzionatorio all'esito delle risultanze del processo penale, perché tale comunicazione poteva riguardare solo lo specifico addebito per cui il provvedimento sospensivo era stato adottato, e non poteva estendersi ad ogni altro comportamento che, pur essendo noto al datore di lavoro, non aveva formato oggetto di specifica contestazione.
Nella specie, il possesso di banconote false da parte del MA era stato comunicato dalla BA all'autorità giudiziaria già nel febbraio del 1989; le indagini successivamente svolte non avevano fornito ulteriori elementi. La lettera del 10 marzo 1989 aveva riferito il provvedimento di sospensione cautelare in attesa di accertamenti alla (sola) contestazione relativa alla richiesta di informazioni finalizzata alla truffa;
nessun accenno era stato invece fatto allo svolgimento di attività finanziaria ne' alla detenzione di banconote false. In sostanza, il Tribunale riteneva validamente contestato solo il primo addebito relativo alla richiesta di informazioni sul conto corrente;
le risultanze istruttorie non consentivano però di ravvisare per questo aspetto un illecito disciplinare tale da giustificare la sanzione espulsiva. Avverso questa sentenza la BA Nazionale del Lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, al quale il MA resiste con controricorso. Entrambè le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.1362 ss., 2118, 2119, 2697 ss., 2729 cod. civ.; 112, 346 cod.proc.civ., 3 legge 1 5 luglio 1966 n.604, 7, 18
legge 20 maggio 1970 n.300; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi (artt. 360 nn.3, 4, 5 cod. proc. civ.). La ricorrente critica i rilievi svolti nella sentenza impugnata osservando che dall'esistenza di elementi indiziari di responsabilità disciplinare non deriva alcun onere od obbligo per il datore di lavoro di aprire un procedimento disciplinare;
che nessuna presunzione di rinuncia al recesso può essere configurata quando sia stato adottato un provvedimento di sospensione, rilevante perché esclude, insieme alla prestazione del lavoro, la proseguibilità del rapporto, e non solo per le infrazioni in relazione alle quali è disposta, potendo anzi precedere la stessa contestazione disciplinare. La clausola contrattuale in base alla quale era stata disposta la sospensione consente di attendere le risultanze del procedimento penale, e quindi non postula affatto che queste siano particolarmente nuove: gli elementi cognitivi che il Tribunale ritiene già acquisiti dall'azienda fin dal 1989 sono del resto proprio quelli del procedimento penale. La riserva, formulata ai sensi dell'art.32 del C.C.N.L., di "eventuali ulteriori contestazioni", come la volontà di acquisire ogni necessario elemento di valutazione attraverso le risultanze del procedimento penale, non possono non riferirsi a tutti questi fatti, indipendentemente dall'essere dette risultanze solo confermative oppure nuove.
Ulteriori critiche riguardano l'affermazione secondo cui la predetta dichiarazione farebbe esclusivo riferimento all'imputazione del reato di ricettazione, e l'omessa valutazione della fattispecie sotto il profilo della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento (anziché una giusta causa), con riflessi sulla rilevanza della regola dell'immediatezza.
Il motivo è fondato. Ad avviso del giudice dell'appello, gli addebiti relativi allo svolgimento di un'attività finanziaria (in società o meno con altri dipendenti) e alla detenzione di banconote false non sono stati validamente contestati- e non possono giustificare quindi la sanzione adottata- perché comunicati al dipendente solo nel 1991, "ben oltre due anni dopo la conoscenza dei fatti". A sostegno della decisione, viene richiamato il principio di immediatezza della contestazione, riferito al concetto di giusta causa di recesso: si afferma che il decorso di un tempo eccessivamente lungo tra i fatti e la irrogazione della sanzione esclude che i primi assumano una "oggettiva valenza lesiva del rapporto fiduciario" e che "la mancata irrogazione della sanzione per un tempo eccessivamente lungo determina nel lavoratore il legittimo affidamento sulla rinuncia implicita da parte del datore di lavoro al recesso del rapporto".
Secondo il giudice dell'appello, il principio di immediatezza "non è compatibile con una sorta di sospensione dell'azione disciplinare e, a fortiori, della contestazione stessa degli addebiti, in attesa di accertamenti di durata indeterminata";
nell'ipotesi in cui il lavoratore, in dipendenza di altre contestazioni tempestivamente formulate, sia stato comunque allontanato per motivi cautelari dal servizio e l'azienda, avvalendosi di facoltà contrattualmente prevista, abbia comunicato l'intenzione di differire l'eventuale adozione di provvedimento sanzionatorio all'esito della risultanze del procedimento penale, tale comunicazione può assumere rilevanza "in relazione alle esigenze sottese al principio di immediatezza" solo per lo specifico addebito per cui il provvedimento sospensivo viene adottato. Questa enunciazione non può essere condivisa. In proposito, questa Corte ha più volte rilevato, con riguardo al licenziamento senza preavviso, che il tempo decorso fra l'intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod.civ., in base alla presunzione che il ritardo nella contestazione dimostri la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare: infatti il decorso di un lungo intervallo di tempo tra il momento in cui il provvedimento espulsivo viene adottato, ed il momento nel quale il fatto posto a fondamento dello stesso è stato posto in essere, ovvero è giunto a conoscenza del datore di lavoro, sta ragionevolmente a significare la compatibilità del fatto stesso con la prosecuzione del rapporto di lavoro, ed esclude, quindi, la sussistenza di una causa giustificatrice di un licenziamento avente immediato effetto risolutivo (v. per tutte Cass. 25 luglio 1994 n. 6903). Per questa ragione, la giusta causa può essere ravvisata, nonostante il differimento del recesso, in presenza di specifiche manifestazioni della permanente volontà del datore di lavoro di irrogare eventualmente la sanzione del licenziamento (Cass. 23 novembre 1991 n. 12617, 27 giugno 1997 n. 5751, 18 aprile 1998 n. 3964); in particolare, nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva prevede la possibilità di sospensione dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale, e per tutta la durata dello stesso, al fine di consentire l'esercizio del potere disciplinare dopo la definizione di detto procedimento, la protrazione della detta misura cautelare per il corso del giudizio penale - in quanto correlata alla esigenza che i provvedimenti da assumere siano il risultato di un accertamento dei fatti più esauriente, e che vengano acquisiti altri e più completi elementi di giudizio circa la gravità dei comportamenti del lavoratore, con possibilità di più ponderata valutazione dei medesimi- non comporta violazione del principio di immediatezza. A parte la relatività di questo criterio, infatti, una volta estromesso il lavoratore dal contesto aziendale per effetto della disposta sospensione, da questo provvedimento si desume, nonostante il differimento del recesso, l'incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione anche temporanea del rapporto, e la volontà del datore di lavoro di non prestare acquiescenza alle infrazioni commesse dal lavoratore rinunziando al potere di licenziamento (Cass. 23 gennaio 1998 n. 624). In relazione a tali principi, si deve osservare che nel caso di specie (come risulta dalla sentenza impugnata) la BA si era riservata -in base ad una clausola della disciplina collettiva applicabile- di valersi delle risultanze del procedimento penale per un eventuale provvedimento sanzionatorio;
la motivazione non spiega come tale dichiarazione, che contiene una riserva espressa di "eventuali ulteriori contestazioni", ed esclude quindi evidentemente una carenza di interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso, consenta di ipotizzare un'implicita acquiescenza alle infrazioni commesse dal lavoratore. Si doveva infatti considerare che la suddetta riserva consentiva comunque un'autonoma valutazione ai fini disciplinari delle circostanze emerse dall'indagine penale, indipendentemente dalla "novità" o meno di tali risultanze, in relazione alla esigenza di un più compiuto accertamento degli elementi di giudizio rilevanti ai fini dell'apprezzamento della gravità dell'illecito disciplinare;
il giudice dell'appello non indica le ragioni per le quali dovrebbe invece essere ravvisata nella dichiarazione in esame la manifestazione della volontà di differire una definitiva valutazione solo per gli specifici addebiti già formulati con tale comunicazione.
Per questo aspetto, nessun argomento è fornito dall'osservazione secondo cui il provvedimento sospensivo sarebbe stato adottato con esclusivo riferimento al procedimento penale per il reato di ricettazione, già promosso a carico del MA: tale circostanza costituiva infatti il presupposto per l'esercizio della facoltà prevista dalla richiamata clausola collettiva, ma non incideva sull'autonoma valutazione che il datore di lavoro si era riservato di compiere nei termini sopra precisati.
L'opinione secondo cui l'ordinamento non consente che il datore di lavoro "acquisiti elementi indiziarì di un determinato comportamento del lavoratore di potenziale rilevanza disciplinare ed in seguito al quale sia stato iniziato un procedimento penale, ometta qualsiasi accertamento e contestazione e/o differisca le proprie determinazioni all'esito dell'indagine" potrebbe trovare fondamento solo su un diverso principio giuridico, per il quale il ritardo della reazione del datore di lavoro all'inadempimento rileva non ai fini dell'accertamento dell'eventuale carenza di interesse all'esercizio del potere di recesso, ma sotto il profilo del rispetto della garanzia del contraddittorio;
l'intervallo temporale tra l'illecito disciplinare e la contestazione del licenziamento può infatti impedire un'adeguata difesa dell'incolpato, concretando un vizio procedimentale lesivo del relativo diritto garantito dall'art. 7 della legge n.300/1970 (cfr. per questa distinzione Cass. 23 giugno
1994 n. 6051, 18 novembre 1994 n. 9773 cit., 27 giugno 1997 n. 5751, 15 ottobre 1998 n. 10204, in motivazione). In questa seconda accezione il principio dell'immediatezza, che esprime l'esigenza della continuità cronologica tra la mancanza e la comunicazione dell'addebito, è posto a garanzia del civile e corretto esercizio del potere disciplinare e della possibilità di un'efficace difesa del lavoratore, per evitare che il datore di lavoro possa ritardare la contestazione, in modo da rendere difficile, se non addirittura impossibile, la difesa da parte del dipendente (v. Cass. 17 aprile 1987 n. 3845, 17 luglio 1992 n. 8722, 10 maggio 1995 n. 5093, 21 maggio 1998,n. 5090). Questo diverso ed autonomo profilo non è stato peraltro esaminato dal Tribunale, che non ha svolto alcuna indagine per stabilire se il ritardo nella formulazione degli addebiti abbia in qualche modo compromesso concretamente la possibilità di confutare le accuse mosse al lavoratore.
Con l'accoglimento del primo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito l'esame sia del profilo di censura relativo all'omesso esame della configurabilità di un giustificato motivo di licenziamento, sia del secondo mezzo dello stesso ricorso, che con la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e segg. cod. civ., 18 legge 20 maggio 1970 n.300; 429 n.3 cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi (artt. 360 nn.3, 4, 5 cod. proc. civ.) censura l'omessa valutazione dell'aliunde perceptum e percipiendum ai fini della statuizione di condanna, ed inoltre l'attribuzione di interessi legali e rivalutazione su somme liquidate a titolo risarcitorio, nonché di interessi legali sulle somme rivalutate.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa ad altro giudice -designato nel Tribunale di Patti- che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999