Sentenza 2 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA INOME DEL POPOLO ITALANO04830/0 1 1 LA CORTI U Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5046/98 Dott. Vincenzo TREZZA Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 1034r - Consigliere Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud. 24/01/01 Rel. ConsigliereDott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente SENTENZA F sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente-
contro
TT TO NC;
intimata - avverso la sentenza n. 3054/97 del Tribunale di ✓ NAPOLI, depositata il 01/07/97 R.G.N. 6432/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 24/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe 390 -1- CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, l'accoglimento del secondo e del terzo motivo, assorbito il quarto motivo del ricorso. -2- ན་བ། 5046/98 Svolgimento del Processo Con ricorso depositato il 2 marzo 1990 la sig.ra ON TA adiva il Pretore -giudice del lavoro di di Santa Maria Capua Vetere contestando il mancato riconoscimento della pensione di inabilità prevista dalla 1. 30 marzo 1971, n.118, richiesta in sede amministrativa nel novembre 1987. Instaurato il contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, il Pretore, conformandosi al giudizio medico legale espresso dal CTU, riget- tava la domanda, ritenendo l'assistita non inabile, ma solo invalida. Sull'appello della parte privata, il Tribunale di Napoli, aderendo alla rin- novata consulenza, riteneva l'assistita invalida all'80% e, pur dichiarando di accogliere l'appello, condannava l'Amministrazione al pagamento del- l'assegno di invalidità dal 1° agosto 1989, oltre accessori e spese. Contro la sentenza del Tribunale l'Avvocatura dello Stato ricorre per cas- sazione, illustrando quattro mezzi d'impugnazione. La TA non si é costituita. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Avvocatura denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 112, nonchè degli artt. 99 e 100 c.p.c. in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c. nonchè motivazione omessa e/o con- traddittoria su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.", osservando che la domanda originaria era "stata limitata espressamente al riconoscimento della pensione di ina- bilità e, quindi, al riconoscimento di percentuale superiore a quella del 75% a suo tempo riconosciuta in sede amministrativa (luglio '89- pag. 7 decisione in appello)", sicchè doveva essere disposto il rigetto della do- manda e, comunque, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, "per carenza di interesse, avendo il suddetto stato di inabilità parziale già a suo tempo costituito oggetto di valutazione conforme in sede am- ministrativa.". Con il secondo mezzo la difesa erariale illustra la "violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 13 1. n. 118/71 in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.", segnalando che la sentenza aveva fatto riferimento esclusivo al requisito sanitario ed omesso l'analisi dei requisiti socio-economici, la cui prova era a carico della interessata. In ulteriore subordine, con il terzo motivo di gravame, l'Avvocatura si duole dell' "omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., non- chè di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rile- vabile d'ufficio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.", riba- dendo la mancata prospettazione e il mancato accertamento "dei requisiti reddituali e di compatibilità". Da ultimo, sempre subordinatamente, la difesa erariale rileva, con il quarto motivo, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 19 della 1. n. 118/ 71, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.; motivazio- ne contraddittoria e/o insufficiente in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., e la nullità del procedimento o della sentenza in relazione al- l'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.", segnalando che il 27 dicembre 1991, successivamente alla decorrenza del beneficio (1° luglio 89),la TA ave- va compiuto il 65° anno d'età, sicchè da tale momento le spettava la pen- · 4In sione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, pe- raltro non parte del giudizio. Il primo motivo di ricorso é fondato. Risulta inequivocamente dall'esposizione della sentenza gravata che effet- tivamente la domanda della ricorrente, sin dalla fase amministrativa, era diretta ad ottenere espressamente il riconoscimento della pensione di inabilità, ovvero della prestazione assistenziale che presuppone la totale inabilità lavorativa e richiede, per la sua concessione, il rispetto dei re- quisiti di reddito stabiliti dall'art. 26 della 1. 30 aprile 1969, n. 153 e che, a fronte del rigetto in prime cure della domanda, la sig.ra TA aveva reite- rato questo specifico petiturm in appello. Orbene, la motivazione della sentenza mentre afferma, a mo' d'introduzio- ne, che "l'appello é fondato", e riproduce, nel dispositivo, tale convinci- mento, ribadendo che "il Tribunale accoglie l'appello proposto da TA ON NC, a suffragio della decisione, argomenta invece il diritto della assistita ad ottenere l'assegno di invalidità, condannando il Ministero a pagarglielo dal 1° agosto 1989. D'altra parte, il riconoscimento clinico di una incapacità lavorativa della assistita superiore alla soglia legale introdotta dal d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509, era già intervenuto, secondo quanto si legge nella sentenza del Tribunale (pg. 6), come segnala l'Avvocatura, sin dal "luglio 1989, che é l'epoca del ricorso amministrativo avverso la decisione della Commis- sione sanitaria di I grado. Risale a quell'epoca, infatti, un primo accerta- mento d'invalidità pari al 75%, ritenuto insufficiente dall'interessata, tanto che produceva ricorso avverso questo accertamento che però non sortiva esito.". A fronte di questa evidente contraddittorietà di motivazione e della con- seguente attribuzione, da parte della sentenza, di una prestazione in luogo di altra, neppure supportata (arg., ex multis, Cass. 17 maggio '99, n.4782) dalla formulazione di una domanda subordinata, che consenta di ritenere proposta la prestazione alternativa, attribuita, peraltro, senza valutare la sussistenza degli ulteriori requisiti dell'incollocabilità (se di età compresa supone fra i 18 e i 64 anni) e di reddito, [T'accoglimento di questo primo motivo di il quale ricorso rende superfluo l'esame delle ulteriori censure, da ritenere assorbi- te. Pertanto la sentenza del Tribunale di Napoli deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda di TA N- NI NC diretta ad ottenere la pensione di inabilità deve essere ri- gettata. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità e di quello d'appello, ex art. 152, disp. att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e rigetta l'appello di TA NC ON diretta ad ottenere la pensione di ina- bilità ex art. 12 I. n. 118 del 30 marzo 1971. Nulla per le spese del giudi- zio d'appello e di questo giudizio di cassazione, ex art. 152, disp. att. cod.proc.civ. A S Così deciso in Roma il 24 gennaio 2001 A T , 3 A ΠIl Consigliere 3 Il Presidente 5 A Икісень Ечелье T . S рий Illino S 1 I O 0 N 6 P 1 3 G I . M -7 O S I Y -8 A N R A E D A 1 D S E 1 I , E A O T E R N G O T IL CANCELLIERE E T S G S I IT E E G Depositato in Cancelleria L R E I R D A L oggi, 2 APR. 2001 O L IL CANCELLIERETell E E B D