Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 04333/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 5082/98 Cron. 9267 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere Dott. Guido VIDIRI - Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Ud. 30/01/01 ConsigliereDott. Pasquale PICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA DELL'ANNA ALBERTO, VIA VALSUGANA 20, presso lo studio dell'avvocato MARCUCCIO DANIELA, rappresentato e difeso dall'avvocato SPRO ELIO, giusta delega in atti;
2001
- controricorrente -
$ avverso la sentenza n. 3777/97 del Tribunale di LECCE, 493 -1- depositata il 19/12/97 R.G.N. 904/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Lecce con sentenza del 19.9.1995, respingeva la domanda di BE DENN tendente ad ottenere la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento in suo favore dell'assegno di invalidità. L'assicurato proponeva appello contestando le valutazioni espresse dal ctu e fatte proprie dal giudice di prime cure, invocando il rinnovo delle indagini peritali. Resistente l'Amministrazione convenuta, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 19.12.1997 accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo il diritto dell'appellante all'assegno di invalidità con decorrenza dall'1.1.1989, con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi,cui ha resistito l'intimata con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia lamenta il Ministero - l'erroneità dell'accertamento peritale data la tenuità delle affezioni riscontrate e, in particolare, l'ingiustificata retrodatazione della decorrenza del beneficio. di ben otto anni, ad epoca in cui l'assicurato risentiva solo in misura limitata del deficit psico-intellettivo denunziato, come dimostrato dalla circostanza che egli aveva conseguito il diploma di scuola media ed aveva assolto agli obblighi di leva. Col secondo motivo (in subordine) si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 avendo il Tribunale riconosciuto il beneficio in questione senza che fossero stati provati gli ulteriori requisiti socio-economici richiesti dalla legge, e consistenti nel possesso di un reddito entro un certo limite, nonché nell'incollocabilità dell'assicurato. 3 " Col terzo motivo, anch'esso formulato in subordine - deducendo l'omesso esame, l'omessa motivazione, e l'omessa pronunzia su un punto decisivo della controversia rileva il ricorrente Ministero l'inammissibilità della domanda per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, stante l'insufficienza dell'autocertificazione prodotta dalla controparte, senza l'ulteriore certificazione – rilasciata dagli Uffici di collocamento concernente l'iscrizione nelle liste di - - collocamento speciali a far data dall'istanza amministrativa, nonché l'incollocazione al lavoro stesso. Vanno esaminati dapprima il secondo e terzo motivo, attenendo essi alla sussistenza dei requisiti socio-economici, e cioè ad aspetti che, in quanto costitutivi del diritto azionato, vanno verificati in via prioritaria. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi osservando che il Ministero non ha mai eccepito l'insussistenza degli altri requisiti richiesti per il beneficio in questione, oltre quello sanitario, senonchè deve replicarsi che, essendo la sentenza di primo grado ad esso favorevole, non era suo onere contestare questi requisiti in sede di appello, mentre spettava al lavoratore l'onere originario di provare l'esistenza dei requisiti, trattandosi di elementi costitutivi del diritto vantato. E' sufficiente, in proposito richiamare la giurisprudenza (costante) di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 14.12.1995, n. 12800) secondo cui proprio con riferimento all'assegno d'invalidità previsto dall' art. 13 della legge n. 118 del 1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, il requisito relativo alle condizioni reddituali integra un fatto costitutivo del diritto alla stessa stregua di quello riguardante gli aspetti sanitari, come si deduce sia da elementi letterali, sia dalla "ratio" della citata normativa che è volta a tutelare le situazioni di debolezza sociale caratterizzate dal concorso di disagiate condizioni economiche e di età avanzata ovvero (eventualmente anche in concorso con quest'ultima) di menomazione dello stato di salute (artt. 26 legge n. 153 del 1969, 12 e 13 legge n. 118 del 1971). Conseguentemente, se, nel caso in cui il diritto all'assegno sia stato dichiarato in primo grado sulla base soltanto dell'accertamento del requisito sanitario, è onere dell'amministrazione convenuta appellare la relativa pronuncia anche per l'omesso accertamento delle condizioni economiche, pena il formarsi del giudicato interno implicito sull'esistenza di tale fatto costitutivo del diritto alla prestazione, quando invece (come nella specie) la domanda sia stata rigettata in base all'esclusione del requisito sanitario, e manchi qualsiasi esame circa il requisito economico, il Ministero dell'interno, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa, e neanche ha la necessità di rilevare in appello il mancato accertamento delle condizioni economiche, in quanto l'art. 346 cod. proc. civ. impone di riproporre espressamente, a pena di decadenza, le eccezioni in senso proprio e non anche le semplici difese, dirette ad evidenziare il difetto di un elemento costitutivo della domanda. Pertanto la stessa parte può dolersi in cassazione della omessa verifica del requisito reddituale da parte del giudice di appello che abbia accolto la domanda. Quanto precede, rende superfluo l'esame del primo motivo, essendo sufficiente ad accogliere il ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce per l'ulteriore istruttoria sui profili non esaminati dalla sentenza impugnata, nonché per il regolamento delle spese inerenti il presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso, e dichiara assorbito il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Lecce. I 3 0 A 1 3 D S Così deciso in Roma, il 31.1.2001 . 5 , S T A O . R T L , L N A Il Consigliere estensore Il Presidente A O K % I 3 S B L M. A E 7 I E - P D D 8 - I I A 1 N S T 1 G S N IL CANCELLIERE E O O E S P Depositato in Cancelleria A I G M D I A G 26 MAR. 2001 E E , A O L oggi, O T D T R E I A T T R S L IL ELLERE I I L N D G E E E 5 S D O R E