Sentenza 18 dicembre 2008
Massime • 1
Va annullata senza rinvio l'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza per il reato di inottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore, che sia fondata non già sulla rilevazione dell'assenza delle condizioni di legalità dell'arresto ma sull'affermazione di illegittimità dell'ordine, presupposto del reato.
Commentario • 1
- 1. Auto, multe del defunto e accettazione eredità: cosa sapereRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 1 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2008, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 18/12/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3651
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 014347/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NICOSIA;
nei confronti di:
1) RU MI N. IL 17/10/1984;
avverso ORDINANZA del 27/02/2008 TRIBUNALE di NICOSIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mura Antonio che ha chiesto l'annullamento s.r. dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con ordinanza del 27/2/2008 il GIP presso il Tribunale di Nicosia non ha convalidato l'arresto di TI RS, arrestato in Nicosia il 26 precedente in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter per essersi, lo straniero indebitamente trattenuto nello Stato contravvenendo all'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Caltanissetta.
Ad avviso del Giudicante intatti l'ordine del Questore era affatto privo di motivazione con riguardo tanto alla impossibilità di eseguire coattivamente l'espulsione a suo tempo adottata quanto alla indisponibilità di posti presso il locale CPTA, sicché, detta motivazione essendo requisito di validità dell'intimazione, essa andava disapplicata.
Per l'annullamento di tale ordinanza il P.M. presso il Tribunale di Nicosia ha proposto ricorso in data 1/3/2008 lamentando che il GIP in sede di convalida avesse esorbitato dai suoi compiti, limitati al controllo della legittimità dell'arresto, ed avesse provveduto ad un non consentito sindacato incidentale dell'atto presupposto spettante al solo giudice della cognizione.
Il difensore del TI ha presentato memoria di replica alla richiesta di annullamento formulata dal P.G. presso questa Corte. Ritiene il Collegio che il ricorso del P.M. meriti piena condivisione.
Ad avviso del Collegio, che intende dare continuità al principio formulato da questa Sezione nella sentenza n. 14486/2006, va ribadito il principio per il quale in sede di convalida dell'arresto dello straniero effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter il sindacato del giudice è limitato alla verifica delle condizioni di legalità dell'arresto effettuato dalla P.G. alla stregua dell'art. 390 c.p.p. e per il quale altresì da tale ambito esula il sindacato sulla legittimità dell'atto presupposto, sindacato pienamente consentito nella sede della decisione sulla richiesta della misura cautelare. E poiché il Giudice del Tribunale di Roma ha, nel caso sottoposto, negato la convalida sull'assunto che fosse illegittimo l'ordine di allontanamento del Questore presupposto del reato di sua inosservanza (illegittimità tratta dalla assenza di prospettata e comprovata impossibilità di effettuare l'espulsione nella modalità coattiva ovvero di disporre il trattenimento presso il locale CPTA), ne consegue che coglie nel segno la censura del P.M. di indebito sindacato incidentale sull'atto del Questore. Dalla fondatezza del ricorso discende, poi, che, essendo stato l'arresto incontestabilmente adottato pleno jure, l'annullamento dell'indebito diniego della sua convalida debba essere pronunziato senza rinvio, come in termini di recente affermato da questa Corte (cfr. sentenze n. 21172 e n. 37099 del 2007).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2009