Sentenza 7 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, nei casi di cui all'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, ai fini del giudizio sulla proporzionalità dei beni posseduti dall'indagato al proprio reddito o alla propria attività economica, previsto dalla norma citata, deve anche essere considerato il valore di uso di detti beni, con i relativi costi (Nella specie non è stato ritenuto proporzionato alle possibilità di una coppia di coniugi, dei quali uno privo di reddito e l'altro con un reddito di sette milioni, il possesso di tre costose autovetture, peraltro facenti parte di un più vasto parco macchine posseduto dalla coppia, quanto meno per le spese di esercizio degli autoveicoli).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/1998, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7/12/1998
Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio Stefano Agrò " N.3851
Dott. Arturo Cortese " REGISTRO GENERALE
Dott. Giovanni Conti " N.30963/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da LA SF e AN RO contro l'ordinanza 3 giugno 1998 del Tribunale del riesame di Torino. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito l'avv.to Andrea Delgrosso per i ricorrenti.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. LA SF e AN RO ricorrono contro l'ordinanza 3 giugno 1998 del Tribunale del riesame di Torino con cui veniva confermato il decreto di sequestro preventivo che era stato emesso dal G1P, ai sensi dell'art.12 sexies d.l. 8 giugno 1992 n.306, su tre autovetture loro intestate, in quanto indagati del delitto di usura. Deducono, sotto vari profili, violazione di legge ai sensi dell'art.606 lett.b c.p.p. in relazione all'art.12 del d.l. citato.
2. I ricorsi sono però infondati.
Va al riguardo e innanzitutto condivisa l'affermazione di massima del Tribunale secondo cui, con riferimento al presupposto della proporzione previsto dall'art. 12 più volte richiamato, deve anche essere considerato il valore di uso, con i relativi costi, dei beni sequestrati ed operata una valutazione di adeguatezza del possesso di tali beni, rispetto al reddito legittimamente percepito dal soggetto. Nella specie il Tribunale afferma di trovarsi dinanzi ad un reddito di lavoro al limite della sopravvivenza (così incensurabilmente definito) della RO ed a un reddito del tutto indimostrato dello SF, poiché delle due dichiarazioni prodotte una è di segno negativo e l'altra di appena 7 milioni di lire e poiché una somma ricevuta in liquidazione fu investita nell'acquisto di una licenza di vendita al dettaglio ambulante, attività tuttavia svolta da un terzo.
In queste condizioni, il possesso delle tre autovetture in esame (due Mercedes e un Opel IG), che peraltro fanno parte di un più ampio parco macchine posseduto dalla coppia, non è stato ritenuto proporzionato al reddito, non foss'altro che per le spese di esercizio ed anche prescindere dal valore intrinseco, peraltro non esiguo, dei mezzi.
3. Contro questa conclusione è inutile dolersi che il giudice non doveva basarsi solo sulla dichiarazione dei redditi, ma tener conto dell'intera attività economica, quando non si specifica in cosa tale attività consista.
È ancora improprio addurre una censura quale quella che il RO della liquidazione (22 milioni circa) spese solo parte (5 milioni) nell'acquisto della licenza, poiché si tratta di un argomento irrilevante, rispetto al discorso sul costo, e che comunque supporrebbe un accertamento di fatto improponibile in questa sede. È poi vano opporre che per l'acquisto di una di queste macchine il RO ebbe ad impiegare una somma pervenutagli dal fratello quale corrispettivo della vendita di un'altra macchina, obiezione che, come quella appena respinta, non risolve il problema dell'adeguatezza al reddito del costo di esercizio.
Infine, quanto al tempo dell'acquisto di una Mercedes, rientra in una presunzione più che ragionevole che tale vettura, immatricolata nel maggio 1995, afferisca ad un'attività delittuosa di usura, un episodio della quale è stato denunciato come accaduto nella metà del 1995.
4. Alla reiezione dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998