Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
Il giudice delle indagini preliminari investito della richiesta di archiviazione può legittimamente disporre l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. di soggetti in precedenza non indagati, ma è abnorme il contestuale provvedimento di fissazione di una udienza camerale in prosecuzione adottato senza consentire al pubblico ministero di esercitare i propri poteri d'iniziativa in relazione alle nuove posizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/01/2008, n. 8082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8082 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 15/01/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 19
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 006551/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO IO N. IL 04/11/1959;
2) CI DO N. IL 01/01/1941;
3) TO SE N. IL 19/07/1967;
avverso ORDINANZA del 11/04/2006 e del 27/10/2006, emesse dal GIP TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. V. Geraci, il quale ha chiesto annullare senza rinvio l'ordinanza del 27.10.2006; dichiarare inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza dell'11.4.2006. OSSERVA
Con ordinanza dell'11/4/2006, deliberata a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 4/4/2006, svoltasi ex art. 410 c.p.p., comma 3, il G.I.P. del Tribunale di Trento, provvedendo sulla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in ordine al reato di lesioni colpose ascritto agli indagati, FE ER, AR NN ER, SA AR e IN AO, ha disposto che il P.M. estendesse l'imputazione in ordine al medesimo reato al funzionario della P.A.T., responsabile del manto stradale su cui è avvenuto il sinistro, e contestualmente ha fissato una nuova udienza di rinvio, avanti a sè, per l'ulteriore corso.
Con successiva ordinanza del 27/10/2006, il medesimo giudice, a scioglimento dell'ulteriore riserva assunta all'udienza camerale del 17/10/2006, ha ordinato al P.M. di estendere l'imputazione a CR VI, a AL OM ed a TO ER, mentre nei confronti del menzionato AR G. S. ha disposto l'archiviazione. Avverso entrambe le menzionate ordinanze, gli indagati da ultimo citati, CR V., AL D. e TO S., hanno, per mezzo del difensore, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che si trattava di provvedimenti qualificabili come abnormi, in quanto comportanti un'espropriazione del potere costituzionale che spetta in ordine all'esercizio dell'azione penale al Pubblico Ministero, oltre che una lesione del diritto di difesa degli interessati. Il ricorso contro l'ordinanza dell'I 1/4/2006 è stato intempestivamente proposto in data 5/12/2006, oltre il termine di 15 giorni prescritto a pena di decadenza dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. C), posto che gli odierni ricorrenti, pur non comparsi, ebbero effettiva contezza della loro iscrizione nel registro degli indagati all'udienza del 17/10/2006, alla quale il loro difensore di fiducia, avv. Bertuol Roberto, partecipò attivamente, sollevando anche apposita eccezione di abnormità.
L'altro ricorso contro la successiva ordinanza del 27/10/2006 è stato, invece, proposto tempestivamente, posto che la notifica della stessa all'avv. Bertuol è avvenuta il 21/11/2006.
Orbene, in riferimento a tale ultima ordinanza va condivisa la deduzione di abnormità, seppure per motivi non del tutto sovrapponibili a quelli proposti dal difensore dei ricorrenti. In detta ordinanza, la formulazione coatta dell'imputazione, nei confronti dei già "iscritti" odierni ricorrenti, è stata emessa all'esito della riserva che il giudice assunse all'udienza del 17/10/2006, la quale, a sua volta, promanava dal rinvio in prosecuzione già disposto, prima, all'udienza del 4/4/2006 e, poi, all'udienza del 13/6/2006.
In siffatta ipotesi, il G.I.P., dissenziente sulla richiesta di archiviazione, avrebbe, di regola, dovuto disporre l'iscrizione nel registro degli indagati nei confronti degli altri soggetti mai prima indagati, restituendo il procedimento alla iniziativa del P.M.. Quest'ultimo, infatti, nel seguire le indicazioni del G.I.P., avrebbe dovuto avere la possibilità di esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo fra tutti quello di adottare le determinazioni conseguenti all'esito delle indagini espletate.
Tale possibilità, invece, è stata, nella fattispecie, preclusa al P.M. dalla indebita fissazione da parte del G.I.P. dell'udienza camerale in prosecuzione, la quale ha costituito un non previsto vincolo per il P.M., incidente sull'esercizio dell'azione penale a lui rimesso e sulle valutazioni conclusive circa l'idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio. La conclusione, ora enunciata, trova conforto nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 31 maggio - 17 giugno 2005 n. 22909 (PM in proc. Minervini, RV 231162), nel corpo della cui motivazione si afferma, tra l'altro, che, ove le nuove indagini ordinate dal giudice debbano essere e s lese a persone non menzionate dal P.M., è giocoforza disporre che esse inizino secondo le regole, ossia sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 335 c.p.p.; solo quando tali formalità siano adempiute e, quindi, l'attività' di indagine sia stata rimessa nuovamente nelle mani e nelle valutazioni del P.M., il G.I.P. è abilitato ad emettere nuovamente i provvedimenti previsti dall'art. 409 c.p.p., verificandosi, altrimenti, il totale scavalcamento dei poteri di iniziativa, del P.M..
11 che sembra essersi verificato nel caso di specie, in cui l'ordinanza del 27/10/00 6, con la quale è stata disposta la formulazione coatta nei confronti di altri soggetti non contemplati nella richiesta di archiviazione, è stata emessa dal G.I.P. all'esito della riserva formulata all'udienza del 17/10/2006, antecedente della quale era, tuttavia, costituito dall'abnorme provvedimento di rinvio dell'udienza avanti a sè, disposto, come si è precisato, in data 4/4/2006 e, poi, in data 13/6/2006. Non risultando che il P.M. avesse avanzato alcuna richiesta nei confronti degli odierni ricorrenti prima che il G.I.P. avesse adottato l'impugnata ordinanza di imputazione coatta, è vieppiù rafforzata la conclusione di radicale estraneità al sistema di quest'ultima, perché, come si è detto, l'ordinanza in questione è stata emessa all'esito di un abnorme provvedimento di rinvio, costituente, da un lato, indebito condizionamento dei poteri di iniziativa al P.M. riservati dalla legge, e, dall'altro lato, una menomazione per gli indagati, neo-iscritti per iniziativa del G.I.P., delle facoltà di interloquire con il P.M., nei tempi e con i modi previsti dal codice di rito per la fase delle indagini preliminari, al fine di rappresentargli versioni del fatto, di fornirgli elementi di prova, di richiedergli attività istruttorie, tutte finalizzate ad evitare l'esercizio, da parte dello stesso P.M., dell'azione penale. In altri termini, ordinando al P.M. la formulazione coatta dell'imputazione, senza doverosamente restituirgli gli atti, al contrario disponendo la prosecuzione dell'udienza avanti a sè, il G.I.P., con l'ordinanza impugnata del 27/10/2006, ha operato un'indebita compromissione non solo delle prerogative del P.M., ma anche dei diritti di difesa degli indagati, onde detta ordinanza, viziata di abnormità, va annullata senza rinvio.
Il parziale accoglimento delle doglianze dei ricorrenti rende la complessiva condotta processuale adottata in questa sede dai medesimi esente da profili apprezzabili di colpa, onde ricorrono le condizioni per non far luogo alla loro condanna alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p., quale conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro l'ordinanza dell'11/4/2006.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza del 27/10/2006. Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza dell' 11/4/2006. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008