Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2133
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Sentenza 19 dicembre 2007

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Anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. (V. Corte cost., 6 febbraio 2007 n. 32).

L'appello proposto, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, in procedimento relativo a reato di diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge, riferibile solo all'imputato e al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2133
    Data del deposito : 19 dicembre 2007

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