Sentenza 19 dicembre 2007
Massime • 2
Anche dopo le modificazioni introdotte dall'art. 6 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), all'art. 576 cod. proc. pen., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. (V. Corte cost., 6 febbraio 2007 n. 32).
L'appello proposto, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, in procedimento relativo a reato di diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio, conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio, tale non potendo considerarsi quella contenuta nell'art. 10 della medesima legge, riferibile solo all'imputato e al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2007, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 19/12/2007
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1622
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 026073/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI SQ IM, N. IL 02/10/1966;
contro
2) D'LO LO, N. IL 03/06/1964;
avverso SENTENZA del 12/12/2006 TRIBUNALE di LANCIANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMORESANO SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'annullamento con rinvio al Tribunale di Lanciano.
OSSERVA
Con sentenza del 23.6.204 il Giudice di pace di Atessa dichiarava non doversi procedere nei confronti di D'LO LO in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p. ascrittogli per difetto di querela. Il Tribunale di Lanciano dichiarava inammissibile l'appello della parte civile Di LE DI.
A seguito di ricorso della medesima, la Corte di cassazione sez. 5, annullava senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità restituendo gli atti al Tribunale.
Quest'ultimo, con sentenza 12.12.2006, dichiarava ancora una volta inammissibile l'appello in forza dello ius superveniens avendo la L.20 febbraio 2006, n. 46, art. 9 abrogato l'art. 577 c.p.p..
Propone ricorso per cassazione la parte civile Di LE DI per esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi, avendo il giudice di appello abrogato prima del tempo l'art. 577 c.p.p. che consentiva alla persona offesa dei reati di ingiuria e diffamazione l'impugnazione anche agli effetti penali.
Denuncia poi la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche sostanziali o processuali di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, non avendo tenuto conto il Tribunale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello, che l'art. 576 c.p.p., non abrogato dalla L. n. 46 del 2006, consentiva la proposizione dell'impugnazione alla parte civile sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato.
Risulta pacificamente dagli atti che l'appello venne proposto dalla parte civile all'epoca in cui l'art. 577 c.p.p. era ancora vigente (l'abrogazione è intervenuta soltanto con la L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 9). Secondo il Tribunale di Lanciano, applicandosi la L. n. 46 del 2006 cit. anche ai procedimenti in corso in forza del disposto dell'art. 10, l'appello era da considerare inammissibile.
Sul problema dell'applicabilità ai procedimenti in corso della disposizione abrogativa dell'art. 577 c.p.p. si erano formati due indirizzi giurisprudenziali.
Secondo il primo l'abrogazione non incideva sulle impugnazioni già proposte in mancanza di disposizioni transitorie derogative del principio del tempus regit actum in tema di successioni di leggi processuali (cfr. Cass. sez. 5, 16.3.2006 n. 11162; Cass. sez. 4, 1.4.2004 n. 25503); secondo un altro, invece, l'art. 9 L. cit. operava immediatamente tenuto conto della formulazione della norma transitoria contenuta nell'art. 10 successivo (cfr. Cas. sez. 5, 16.6.2006 n. 29935; Cass. sez. 5, 30.6.2006 n. 30477). Risolvendo il contrasto, le lezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 27614 del 29.3.2007, hanno condivisibilmente optato per il primo indirizzo interpretativo.
Secondo tale pronuncia "Il quadro normativo delle impugnazioni deve, pertanto, essere ricostruito tenendo presente la disciplina del tempo in cui è sorto il relativo diritto", mancando nella L. n. 46 del 2006 "una disciplina transitoria relativa all'abrogazione dell'art.577 c.p.p. e, più in generale, alla posizione della parte civile",
non potendosi ritenere tale l'art. 10, comma 1 che "non fa alcun cenno esplicito all'applicazione retroattiva della nuova legge e il generico riferimento ai procedimenti in corso va letto nel senso che il novum si applicherà anche a questi, ma secondo le modalità con cui opera la regola intertemporale di cui all'art. 11 preleggi. Il legislatore, nello strutturare l'art. 10, ha voluto ribadire in esordio (comma 1), forse in maniera ridondante, il principio dell'efficacia immediata delle innovate regole con riguardo logicamente ai singoli atti da compiere e lo ha fatto perché nei commi successivi ha previsto una complessa e derogatoria disciplina transitoria, riferibile, però, soltanto all'imputato ed al pubblico ministero in relazione ai singoli atti da costoro già compiuti". L'appello proposto dalla parte civile ex art. 577 c.p.p., prima dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 conserva la sua efficacia e, quindi, non poteva essere dichiarato inammissibile. Inoltre il Tribunale di Lanciano non ha accertato se l'appello medesimo potesse, comunque, essere inquadrato nell'art. 576 c.p.p. (norma questa su cui non ha alcuna incidenza la disciplina introdotta con la L. n. 46 del 2006 cit., come ribadito, implicitamente, anche dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 32 del 6.2.2007, con la quale veniva dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale concernente le disposizioni relative all'impugnazione della parte civile).
La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., lett. D), al Tribunale di Lanciano che procederà alla trattazione dell'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lanciano per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008