Sentenza 17 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2004, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
CO.TRA.L S.p.A. - COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETÀ REGIONALE, già LINEE LAZIALI spa e già CO.TRA.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 116, presso lo studio dell'avvocato LORENZO FALASCA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AL NI, METRO METROPOLITANA ROMA SPA;
AL NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato NI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
COTRAL - COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI REG SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 19805/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/06/00 - R.G.N. 28299/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
Udito l'Avvocato FALASCA;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previa riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Roma confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 1 luglio/23 agosto 1996 - che aveva accolto le domande proposte da NI AL contro il proprio datore di lavoro, CO.TRA.L - Consorzio trasporti pubblici Lazio, per ottenere declaratoria del diritto all'inquadramento nella qualifica di capo movimento e traffico di secondo livello e pronunce consequenziali, mentre rigettava ogni altra domanda - sulla base del rilievo che il diritto alla qualifica pretesa è previsto da contratto collettivo aziendale (accordo del 21 maggio 1990) - non essendo preclusa, allo stesso livello di contrattazione, la disciplina della materia degli inquadramenti del personale (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 270/88) - mentre il rigetto della domanda di attribuzione della qualifica di quadro riposava sul rilievo che non erano stati prodotti gli accordi sindacali, che - asseritamele - recavano la previsione dell'"automatico passaggio alla qualifica di quadro per la permanenza nel secondo livello".
Avverso la sentenza d'appello, la CO.TRA.L S.p.a. (già CO.TRA.L) propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi. L'intimato NI AL resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale affidato ad un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso incidentale a quello principale, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 1 legge 12 luglio 1988, n. 270, in relazione agli art. 1 RD n. 148/31 15 Reg.
all. A al detto RD), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la CO.TRA.L S.p.a. (già COTRA.L) censura la sentenza impugnata - per avere riconosciuto al proprio dipendente (attuale resistente e ricorrente incidentale) il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore pretesa (capo movimento e traffico di secondo livello), previsto da accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - sebbene la disciplina, relativa alle qualifiche del personale addetto a pubblici servizi di trasporti, sia rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di categoria, che non può essere derogata da contratti aziendali (a norma dell'articolo 1 legge 12 luglio 1988, n. 270, cit).
Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 ter legge n. 3/79, 1418 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell'accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990), sebbene fosse comminata (dall'articolo 5 ter legge n. 3/79, cit.) per il contrasto con la contrattazione nazionale. Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 72, 1 comma, DPR 4 ottobre 1986, n. 902, 10 Reg. spec. Acotral), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata - per avere ritenuto illegittimo il proprio provvedimento di annullamento della promozione di controparte alla qualifica superiore pretesa - sebbene la promozione annullata fosse stata disposta a norma dell'accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990), nullo per il prospettato contrasto con la contrattazione nazionale. Con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 72 e 99 DPR 4 ottobre 1986, n. 902, 3, 21 e 25 legge Reg. Lazio 20 dicembre 1978, n. 74), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per avere omesso di considerare che la propria delibera consortile - recante il recepimento di detto accordo aziendale (verbale d'intesa del 21 maggio 1990) - era stata approvata dal Comitato regionale di controllo (Co.re.co.) subordinatamente alla condizione (di cui all'art. 53 legge n. n 142/90) - che fossero sentiti i prescritti pareri obbligatori dei dirigenti competenti - e, pertanto, era rimasta inefficace in quanto quella condizione non era stata mai attuata, perché ritenuta superflua.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 414, 421, 91 c.p.c., 2097 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.)
- NI AL censura la sentenza impugnata - per avergli negato l'inquadramento nella categoria di quadro, in dipendenza dell'asserito difetto di allegazione dei fatti e di produzione degli accordi aziendali invocati a sostegno dell'inquadramento preteso - sebbene avesse prodotto, fin dal giudizio di primo grado, gli accordi (2 giugno 1987, 2 ottobre 1989, 23 luglio 1991) - che prevedono la promozione automatica a quadro, una volti decorsi centoventi giorni dall'inquadramento nel secondo livello (nella specie, disposto il 1 luglio 1990 e revocato il 15 febbraio 1991) - e, comunque, i poteri istruttori ufficiosi ne potessero integrare eventuali lacune istruttorie, risultando, di conseguenza, incompatibile - con la soccombenza totale di controparte, che ne deriverebbe - la compensazione delle spese del giudizio d'appello.
Il ricorso principale è fondato e l'accoglimento, che ne consegue, assorte il ricorso incidentale.
3. Invero l'articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure) - intitolato Delegificazione - sancisce testualmente:
"1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1^ febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, è abrogata e la disciplina della materia è rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'art. 9 della legge 1 febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonché le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata In vigore della presente legge 19". Ne risulta, quindi, rimessa alla contrattazione collettiva nazionale di categoria (comma 1) - che, peraltro, è la sola legittimata a derogare (comma 2) alla normativa precedente (di cui al regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e alle successive leggi modificative, sostitutive e aggiuntive dello stesso) - la disciplina, relativa alle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, mentre le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali in materia cessano di avere efficacia, con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 5571/98, 13212/99, 6612/00, 13377/01, 5586/02) - le controversie, relative alle qualifiche da attribuire a detto personale, non possono essere decise, sulla base di previsioni di accordi aziendali, ma individuando - nella contrattazione collettiva nazionale di categoria - la qualifica più adeguata alle mansioni espletate dal lavoratore.
Oltre a risultare palesemente coerente con il tenore letterale della disposizione in esame (articolo 1 della legge 12 luglio 1988, n. 270, cit.), l'interpretazione - che ne viene proposta dall'orientamento, finora costante, della giurisprudenza di questa Corte (vedine precedenti citati) - corrisponde perfettamente, altresì, alla intenzione del legislatore (ratio legis) - quale risulta (anche ) dai lavori preparatori - di perseguire "l'unificazione, al livello nazionale, della disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro, con il superamento delle notevoli disparità tra aziende di trasporto, che hanno reso complessa l'individuazione e l'attuazione di un sistema di costi standards, cui adeguare con equità ed efficacia i contributi a carico della collettività", rimuovendo "una sorta di "giungla" delle qualifiche e delle progressioni di carriera" (così, testualmente la relazione al disegno di legge - AC n. 2572 del 1988 - divenuto legge n. 270 del 1988, cit.). In tale prospettiva - prosegue la stessa relazione - si è proceduto, coerentemente, ad "una riscrittura completa dell'organizzazione delle aziende di trasporto locale, sulla base di una contrattazione nazionale non più derogabile in sede aziendale: di qui la necessità, espressa nell'articolo 1 del disegno di legge, di una nuova gerarchia delle fonti di disciplina del rapporto di lavoro (...)".
La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato - in quanto riconosce l'inquadramento nella qualifica superiore pretesa, a lavoratore dipendente da azienda esercente servizi pubblici di trasporto, sulla base delle previsioni di accordo collettivo aziendale - e merita, quindi, le censure - che le vengono mosse, con il primo motivo del ricorso principale - nonché quelle consequenziali, che occupano gli altri motivi dello stesso ricorso. Ne risulta assorbito il ricorso incidentale, che - supponendo, l'inquadramento nel secondo livello, fondatamente investito dal ricorso principale - rivendica la promozione automatica dello stesso lavoratore, alla categoria di quadro, in dipendenza dell'anzianità maturata nel secondo livello.
4. Pertanto - previa riunione dei ricorsi - dev'essere accolto quello principale e dichiarato assorbito quello incidentale. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione al ricorso accolto - senza rinvio (art. 384, 1 comma, ultimo periodo). Sulla base del principio di diritto enunciato, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano necessari, all'uopo, accertamenti di fatto ulteriori - rigettando le domande proposte da NI AL contro la CO.TRA.L S.p.a. (già CO.TRA.L). Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.) per compensare tra le parti le spese dell'intero processo (art. 385, 2 comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto;
Decidendo nei merito, rigetta le domande proposte da NI AL contro la CO.TRA.L S.p.a. (già CO.TRA.L); Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2004