Sentenza 4 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
ITALIANA0 3190/0 3 IN LA CORTÉ SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto APPALTO GARANZIA PER VIZI DELL'OPERA SEZIONE SECONDA CIVILE AISUHDPE Sel Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PREtto Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 5841/00 Cron. 7306 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 892 ConsigliereDott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Ud.24/10/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AI DI NE ON TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L ANGELONE 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO, che lo difende unitamente RAFFAELE SASSO, all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UR IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G SCALIA 39, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MARETTO, difeso dagli avvocati VINCENZO UR, CONSIGLIA TAGLIALATELA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 1378 -1- nonchè
contro
IN IO TT;
- intimato avverso la sentenza n. 169/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 27/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato l'1 e il 2 luglio 1986, AN RI, premesso di aver affidato alla ditta IL l'esecuzione di lavori edili e di falegnameria nella ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli, al Parco Margherita 8; di aver versato in più riprese alla IL la somma di L. 153 milioni, ma di aver riscontrato alla consegna dell'appartamento che le opere commissionate non erano state eseguite a perfetta regola d'arte e che le somme da lui versate erano notevolmente superiori al costo effettivo;
che a seguito di contestazione la IL aveva restituito venti milioni e si era impegnata a versare altri due milioni e mezzo per le opere murarie;
che quanto alle opere di falegnameria, la IL aveva eccepito che erano state eseguite dalla ditta CO, la quale aveva percepito L.61.521.000 oltre 5.800.000 per l'acquisto di ulteriori materiali, per cui il RI doveva rivolgersi al CO per le proprie rimostranze;
tutto ciò premesso, poiché non aveva potuto risolvere bonariamente la questione, il RI conveniva entrambe le ditte avanti al Tribunale di Napoli per sentirle condannare alla restituzione delle somme versate in più, oltre il risarcimento dei danni. Si costituiva la ditta IL ed eccepiva di aver eseguito solo opere murarie, che il RI le aveva accettate all'atto della consegna;
che alla chiusura della contabilità, solo per mantenere buoni rapporti gli aveva rimborsato venti milioni, senza riconoscere alcun preteso vizio;
in riconvenzionale chiedeva l'accertamento del valore effettivo delle opere eseguite e la condanna dell'attore al versamento delle differenze dovute, con vittoria di spese. Si costituiva la ditta CO ed eccepiva la propria estraneità al rapporto di appalto tra il RI e la IL;
che quest'ultima gli aveva commissionato delle opere per complessive L.48 milioni, delle quali avanzava ancora L.2.650.000, concludeva per il rigetto della domanda con vittoria di spese e onorari. Con sentenza del 17.1.96, l'adito Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda e condannava la IL al pagamento in favore del RI di L.41.200.000 oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite;
rigettava la domanda proposta dall'attore nei confronti del CO, nonché quella di rivalsa proposta dalla IL verso il CO, dichiarando compensate tra essi le spese di lite. Avverso detta decisione proponeva appello la IL. . Si costituiva il convenuto e resisteva al gravame, chiedendo la condanna dell'attrice al pagamento delle spese. Con sentenza in data 10.12.1998/27.1.1999, la Corte di appello di Napoli rigettava l'appello e regolava le spese del grado. Osservava la Corte partenopea che l'originario attore aveva agito ex art. 1168, I comma c.c., chiedendo accertarsi i vizi e le difformità delle opere e "proporzionalmente ridurre il prezzo", e inoltre di essere risarcito dei danni. Andava poi evidenziato che la ditta allora appellante aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere "l'accertamento del costo effettivo delle opere tutte eseguite, condannando l'attore alle maggiori somme dovute", oltre rivalutazione ed interessi. Non v'era dubbio, perciò, come il Tribunale, chiedendo, tra l'altro, al TU di determinare il valore delle opere de quibus avesse solo dato correttamente seguito alle domande proposte hic et inde dalle parti. Ancora, andava rilevato che il RI non aveva avanzato domanda solo di risarcimento danni, ma anche di riduzione del compenso per la qualità scadente dei materiali e per la cattiva esecuzione delle opere rispetto alle 2 perfette regole dell'arte, e andava perciò precisato che, proprio utilizzando il preventivo invocato dall'appellante, il Tribunale aveva disposto di verificare vizi e qualità dei materiali. Il fatto è che il TU aveva trovato sussistenti i primi e deficitari i secondi, e così aveva stabilito quanto valevano in meno del pattuito quelle opere male eseguite. A non diverso risultato avrebbe condotto l'operazione aritmetica di sottrarre dalla somma pagata il valore quantificato delle opere necessarie ad eliminare i vizi con l'aggiunta dei danni. Stante poi che il RI aveva chiesto anche la quantificazione della spesa necessaria a sostituire i materiali scadenti, alla somma del pattuito andava anche sottratta la voce di spese per l'acquisto dei materiali di qualità superiore, nonché la spesa per rifare le stesse opere murarie a regola d'arte. M Si poteva, dunque, concludere sul punto, che il primo giudice non si era affatto arrogato poteri che le parti e la legge non gli attribuissero. Ancora, andava rilevato che il TU aveva correttamente fatto ricorso alle tariffe del Centro regionale dei Costruttori della Campania, per il fatto che aveva rilevato "discrepanze fra i prezzi - unitari e a corpo - esposti nelle note preventive e in quelle consuntive", per quel che riguardava le opere murarie, ed era ricorso ad un esperto per quelle di falegnameria;
in entrambi i casi si era riferito all'anno di esecuzione dei lavori, cioè il 1984. La “discrepanza" sopra ricordata non andava sottovalutata perché dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dall'allora appellante, che nella trattativa tra le parti mai si configurarono prezzi “contrattuali”. Ancora, relativamente ai rapporti con la CO, la prova della tempestività della denuncia presuppone l'accertamento di due date precise: quella di consegna delle opere e quella di denuncia dei difetti. Le lettere all'uopo richiamate non dicono quando avvenne la prima e quando intervenne la seconda. E non v'è dubbio che fosse onere della ditta IL dimostrare 3 di avere tempestivamente denunciato al CO i difetti riscontrati nelle opere di falegnameria. Invece, non solo tale dimostrazione era carente, ma si poteva ritenere che anzi quella denunzia non fosse mai stata fatta, perché l'appellante ancora in sede di appello dubitava e contestava l'esistenza dei difetti, in quanto si riferiva a difetti e vizi che RI pretendeva esistessero nei lavori. Quanto al fatto che il RI accettò senza riserve l'opera, e che non ne denunciò tempestivamente i difetti, occorreva rilevare che invero la Ditta, già con il versamento di ben venti milioni aveva, per facta concludentia, riconosciuto di essere in torto. Con la lettera poi del 28.3.1986, per quanto circospetta, risultava poi da un lato dimostrato che il RI non accettò le opere commissionate, tanto che dice si dichiarò "non completamente му soddisfatto”, dall'altro impegnandosi a "rimuovere lo stato dei fatti e rendere tutto di suo gradimento", aveva finito col promettere l'eliminazione dei vizi, introducendo così nel rapporto una sua nuova obbligazione, soggetta a prescrizione decennale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'IL, sulla base di due motivi;
resiste con controricorso il RI. Motivi della decisione Con il primo motivo la Società ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all'art.360, n.3 cpc, in relazione agli artt. 112 cpc e 1168, 1° c., c.c. nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art.360, n.5, cpc. La violazione dell'art. 112 cpc sarebbe da ravvisare nel fatto che il RI aveva proposto una azione giudiziale volta all'accertamento dei vizi e delle difformità dell'opera appaltata ai sensi dell'art. 1668 c.c., mentre la Corte di 4 appello partenopea ha ritenuto proposta una domanda di determinazione del prezzo e di restituzione della differenza. Si rileva nella sentenza impugnata che l'attore aveva agito ex art. 1168, I° c., C.C. chiedendo accertarsi i vizi e le difformità delle opere e “proporzionalmente ridurne il prezzo" e inoltre risarcirlo dei danni;
dal canto suo, la ditta aveva proposto domanda riconvenzionale volta ad ottenere “l'accertamento del costo effettivo delle opere tutte eseguite, condannando l'attore alle maggiori somme dovute". Da tali domande, proposte hic et inde dalle parti, emerge chiaramente che sia il primo giudice che la Corte partenopea hanno correttamente dato seguito alle richieste delle parti. Su tale base fondamentale e completamente condivisibile deve poi innestarsi il principio secondo cui per "causa petendi" idonea ad identificare la domanda della parte, non debbono intendersi già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta. È infatti compito precipuo del giudice la corretta identificazione degli effetti giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa;
sicchè l'enunciazione che la parte faccia delle ragioni di diritto su cui la sua pretesa si fonda può valere a circoscrivere la cognizione del giudice solo nella misura in cui essa stia a significare che la parte medesima ha inteso trarre dai fatti esposti soltanto quelle e non altre conseguenze giuridiche (cons. Cass. 13.12.1996, n.11157). La denunciata violazione dell'art. 112 cpc pertanto non sussiste. Ancora, si evidenzia che quando la legge parla di riduzione proporzionale del prezzo si riferisce al raffronto (e quindi alla differenza) tra il valore e rendimento dell'opera contrattata con quella difettosamente eseguita ovvero in taluni casi alla somma necessaria alla eliminazione dei vizi, ma non, come ha invece ritenuto la Corte napoletana, alla determinazione del prezzo dell'appalto. Va riguardo evidenziato che il RI non aveva avanzato domanda solo per il risarcimento dei danni, ma anche di riduzione del compenso per la qualità scadente dei materiali e per la cattiva esecuzione delle opere. Il riferimento al preventivo ha infatti valenza relativa, attese le conclusioni cui è pervenuto il TU, cosa questa che elide la addotta natura contrattuale, atteso che non è risultato possibile far riferimento neppure in modo approssimativo ai relativi prezzi. Ne consegue che tutte le voci in cui si è articolata la domanda attorea hanno trovato riscontro, senza che a base del contratto potesse essere utilizzato il ricordato preventivo. Vanno utilmente ricordati i principi secondo cui la tutela apprestata al committente dall'art.1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica, può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica (Cass.10.1.1996, n.169). Il committente che, deducendo difformità dell'opera eseguita dall'appaltatore, agisce per la riduzione del prezzo, ai sensi dell'art. 1668 c.c., ha l'onere di provare il deprezzamento, non essendo questo un effetto necessario e costante della difformità dell'opera, a meno che queste difformità non dipendano dall'impiego di materiali meno pregiati di quelli contrattualmente previsti o da altre cause che per la loro intrinseca natura incidono sul pregio dell'opera; in tal caso la riduzione che, di regola, deve 6 essere determinata in base al raffronto del valore e del rendimento dell'opera pattuita con quelli dell'opera difettosamente eseguita, può anche farsi coincidere con il costo delle opere necessarie per la eliminazione delle difformità (ibidem). La censura relativa al fatto che il TU avrebbe stimato le opere eseguite nell'appartamento (sia murarie che di falegnameria) riferendosi ai prezzi di mercato all'epoca dell'esecuzione delle stesse è priva di pregio in ragione delle considerazioni puntualmente svolte nella sentenza impugnata che testualmente e condivisibilmente ha ritenuto che lo stesso TU aveva correttamente fatto ricorso alle tariffe del Centro regionale dei costruttori della Campania per il fatto che aveva rilevato "discrepanze fra i prezzi -- unitari e a corpo - esposti nella nota preventiva e in quella consuntiva" per quel che concerneva le opere murarie ed aveva fatto ricorso ad un esperto per quelle di falegnameria ed in entrambi i casi si era riferito all'anno di esecuzione dei lavori cioè il 1984. La "discrepanza" di cui sopra dimostra che nella trattativa tra le parti mai si configurarono prezzi contrattuali, considerazione questa che dimostra la inconsistenza di tale doglianza. Il motivo in esame non può pertanto trovare accoglimento. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'art.360, n.3 cpc in relazione all'art. 1667, 2° c., c.c., nonché omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art.360, n.5 cpc. Volendo sintetizzare un primo ordine di censura, può rilevarsi che la ditta ricorrente si duole di una disparità di trattamento da parte della Corte territoriale nel valutare tempestività nella denuncia dei difetti rispetto alla data della consegna delle opere nei confronti della ditta CO se raffrontata alla valutazione che degli stessi adempimenti è stata attuata nei confronti della RI. 7 Ora, una impostazione del genere non ha valenza in quanto tale;
è da verificarsi se la legge sia stata nella specie applicata correttamente, non altro. E tale riscontro è indubbiamente positivo in quanto non è provata la data della denuncia dei vizi al CO, né è sostenibile che tale data sia presumibile con precisione aliunde. Quanto poi alla risposta della CO, la interpretazione del contenuto della stessa spetta al giudice del merito che, in base all'evolversi complessivo della vicenda, non ha ritenuto (motivatamente) di trarne conseguenze favorevoli alla tesi della odierna ricorrente. I facta concludentia richiamati in ricorso non sono stati considerati tali dalla Corte di appello di Napoli ed è condivisibile che la mancanza di elementi di certezza possa aver convinto i giudici del merito circa la mancanza di elementi sufficienti per desumerne la data di denuncia dei vizi rispetto a quella di consegna delle opere di falegnameria. Quanto ai profili processuali di tempestività nella relativa eccezione, è evidente che a tanto doveva provvedersi in corso di causa e che la mancata eccezione му conseguente io non consente di riproporre in questa sede la relativa doglianza. In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a favore del RI, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2,50 - oltre a 1.000,00 euro per onorari a favore del controricorrente RI. Così deciso in Roma, 24.10.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Милитарвоний DEPOSITATA IN CANCELLERIA 04 MAR 2003 IL CANCELLIERE IA Di NU Oggi, IL CANCELLIERE IA VÚ дного