CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/09/2023, n. 37340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37340 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO I.Con id sentenza impugnata, ;a =0' te Ci Appello di Paiermo, in riforma della 5_: -.tenza dei Trlbunaie.: i Paleri--, - o data 1 ottobre 2021 - che aveva assolto El -1Hrkouri E! OS dal reato cN AtraQgio e pubblico ufficiale - ha dichiarato il Penale Sent. Sez. 6 Num. 37340 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 04/07/2023 predetto colpevole del reato ascrittogli, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione El Karkouri El Mostafà, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo di ricorso si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazione rispetto all'inquadramento del fatto nella fattispecie di cui articolo 341-bis cod. pen. 2.2.Con il secondo motivo si rileva il vizio di motivazione rispetto alla applicata -ecidiva. La Corte d'appello si è limitata a dare atto dei precedenti giudiziari deh'imputato, senza tenere conto, ad esempio, del lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie di reato contestate e quella attualmente giudicata;
non vi è ri,2mmeno una motivazione sul dato squisitamente criminologico, ossia se, e in .aie misura, la pregressa condotta delittuosa dimostri una particolare :nc!inazione a delinquere e in che modo abbia influenzato la condotta oggi cji...idicata. Peraltro, il Procuratore della Repubblica, in sede di appello, non ne ha chiesto la applicazione e quindi non poteva essere applicata di ufficio dalla Corte --Jirritoriale con la conseguente prescrizione del reato contestato. 2.3.Con il terzo motivo si segnala la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in presenza di una decisione di condanna che ribalta l'esito assolutorio del giudizio di primo grado. 2.4.Con il quarto motivo si evidenzia la violazione del disposto dell'art. 603 comma 3--bis cod. proc. pen., essendo la mutata valutazione in diritto, rispetto alla Htenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., stata determinata cc una diversa valutazione della prova dichiarativa. 2.5.Con i quinto motivo si lamenta il difetto di motivazione rispetto alla condanna ai risarcimento del danno in favore delle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato con particolare riferimento alla diversa valutazione dei contenuti delle deposizioni rese dalle persone offese, costituitesi parte civili, in ordine alla certa presenza o meno di altri soggetti nel mentre venivano profferite o espressioni ingiuriose da parte dell'imputato. Su questo punto - assolutamente decisivo ai fini della configurabilità del delitto cui all'articolo 341-bis cod, pen. nella sua attuale formulazione - si registra un : . e[to contrasto valutativo fra il Tribunale e la Corte di Appello che avrebbe imposto L73 rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendosi al riguardo richiamare il 2 seguente principio di diritto: "Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019, 0., non mass.). 2.E' parimenti fondata la eccezione relativa al difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva infraquinquennale. Sul punto la Corte di Appello si è limitata esclusivamente a rilevare la presenza precedenti condanne riportate dall'imputato, senza, tuttavia, in alcun modo soffermarsi sulle ragioni per le quali il reato in esame costituisca la manifestazione ci una sua rinnovata pericolosità sociale, così pervenendo ad una applicazione automatica dell'istituto, che non si conforma ai principi di diritto enunziati dalla t-Hurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). 3.Avendo riguardo alla data di consumazione del reato - 28/03/2014 - risulta spi-ato termine massimo di prescrizione anche tenendo conto della contestata recidiva infraquinquennale (28/03/2023). Perciò l'annullamento della sentenza per colmare i vizi motivazionali non pcUebbe avere esito alcuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 luglio 2023 I li-re. estensore Il Prsidente
non vi è ri,2mmeno una motivazione sul dato squisitamente criminologico, ossia se, e in .aie misura, la pregressa condotta delittuosa dimostri una particolare :nc!inazione a delinquere e in che modo abbia influenzato la condotta oggi cji...idicata. Peraltro, il Procuratore della Repubblica, in sede di appello, non ne ha chiesto la applicazione e quindi non poteva essere applicata di ufficio dalla Corte --Jirritoriale con la conseguente prescrizione del reato contestato. 2.3.Con il terzo motivo si segnala la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata in presenza di una decisione di condanna che ribalta l'esito assolutorio del giudizio di primo grado. 2.4.Con il quarto motivo si evidenzia la violazione del disposto dell'art. 603 comma 3--bis cod. proc. pen., essendo la mutata valutazione in diritto, rispetto alla Htenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., stata determinata cc una diversa valutazione della prova dichiarativa. 2.5.Con i quinto motivo si lamenta il difetto di motivazione rispetto alla condanna ai risarcimento del danno in favore delle parti civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato con particolare riferimento alla diversa valutazione dei contenuti delle deposizioni rese dalle persone offese, costituitesi parte civili, in ordine alla certa presenza o meno di altri soggetti nel mentre venivano profferite o espressioni ingiuriose da parte dell'imputato. Su questo punto - assolutamente decisivo ai fini della configurabilità del delitto cui all'articolo 341-bis cod, pen. nella sua attuale formulazione - si registra un : . e[to contrasto valutativo fra il Tribunale e la Corte di Appello che avrebbe imposto L73 rinnovazione della istruttoria dibattimentale, dovendosi al riguardo richiamare il 2 seguente principio di diritto: "Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti la questione dell'attendibilità dei dichiaranti, ma tutti quelli che implicano una "diversa interpretazione" delle risultanze delle prove dichiarative, posto che un fatto non sempre presenta una consistenza oggettiva di natura astratta e asettica, ma è talvolta mediato attraverso l'interpretazione che ne dà il dichiarante, con la conseguenza che la risultanza probatoria risente di tale mediazione che incide sull'approccio valutativo del giudice, anch'esso pertanto mediato (Sez. 5 n. 27751 del 24/05/2019, 0., non mass.). 2.E' parimenti fondata la eccezione relativa al difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva infraquinquennale. Sul punto la Corte di Appello si è limitata esclusivamente a rilevare la presenza precedenti condanne riportate dall'imputato, senza, tuttavia, in alcun modo soffermarsi sulle ragioni per le quali il reato in esame costituisca la manifestazione ci una sua rinnovata pericolosità sociale, così pervenendo ad una applicazione automatica dell'istituto, che non si conforma ai principi di diritto enunziati dalla t-Hurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01). 3.Avendo riguardo alla data di consumazione del reato - 28/03/2014 - risulta spi-ato termine massimo di prescrizione anche tenendo conto della contestata recidiva infraquinquennale (28/03/2023). Perciò l'annullamento della sentenza per colmare i vizi motivazionali non pcUebbe avere esito alcuno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 4 luglio 2023 I li-re. estensore Il Prsidente