CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18514 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZE NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/12/2022 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato ANGELO LEONE del foro di BENEVENTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18514 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NI PU avverso l'ordinanza emessa il 25 ottobre 2022 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e a numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo d.P.R. [capi D), E), F), G), H)]. 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata o, in subordine, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi in captazioni telefoniche ed ambientali, in servizi di pedinamento e controllo, in operazioni di sequestro e nell'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata «Encrochat» e «Sky-Ecc». Il Tribunale ha ritenuto che tale documentazione - inviata all'Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Agenzia Europol (i quali l'avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie RA, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di Napoli con Ordini europei di indagine penale emessi ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 - fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti dagli inquirenti fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di NI PU nei traffici di droga gestiti dalla associazione promossa e diretta da AE LE e BR AR, della quale egli è stato ritenuto partecipe quale trasportatore a disposizione del gruppo o per lo svolgimento dei viaggi ovvero con funzione di supporto operativo ai viaggi compiuti da GI IE, figlio di NN MA, moglie di PU. Secondo i giudici del riesame, le emergenze investigative hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese, dopo l'esecuzione della misura, da alcuni degli indagati. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NI PU deducendo più motivi di doglianza. 2 3.1. Col primo motivo il difensore lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto utilizzabile ai fini della decisione il materiale acquisito tramite l'agenzia Europol e gli Ordini di indagine europei (0.I.E.) rivolti alle autorità RA. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha potuto chiarire le modalità di acquisizione e di analisi dei dati trasmessi e tali informazioni sarebbero state necessarie per consentire alla difesa di verificare l'affidabilità di quei dati e la correttezza delle attività svolte dal tecnico delegato all'acquisizione e dalla stessa autorità giudiziaria francese. La difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si tratta di "documenti" o "dati freddi" acquisiti all'estero ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. Osserva, infatti che, non essendo note le modalità di acquisizione dei dati, non è possibile affermare, come fa l'ordinanza impugnata, che l'autorità giudiziaria francese li detenesse legittimamente. Sottolinea, inoltre, che l'Autorità giudiziaria francese non ha neppure chiarito se i dati siano stati acquisiti dai server "ex post" o in tempo reale e rileva che, nel secondo caso, si tratterebbe di attività di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche eseguite dall'autorità giudiziaria estera. In sintesi, il ricorrente sostiene che i dati acquisiti sarebbero frutto anche di attività di intercettazione e che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sarebbe stato doveroso consentire alla difesa di sapere se tali attività erano state regolarmente autorizzate e di conoscere le modalità di acquisizione del materiale. Più in generale, la difesa sostiene che, nell'eseguire gli ordini di indagine europei, l'Autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto trasmettere, unitamente ai risultati dell'attività svolta, anche i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati, ciò che non è avvenuto trattandosi di attività che lo Stato francese ha ritenuto dovessero essere coperte da segreto. La difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'illegittimità del procedimento di acquisizione può comportare l'inutilizzabilità del materiale acquisito e, a sostegno di tale affermazione, cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, RI. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa attribuisce valore indiziario alle dichiarazioni rese nel presente procedimento dal coindagato EL IN. Osserva che - come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata - tali dichiarazioni sono state rese in un interrogatorio che si è svolto il 13 dicembre 2022 e, dunque, non erano state ancora rese alla data del 12 dicembre 2022, quando la decisione di confermare l'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p. nei confronti di PU è stata adottata. 3 Quanto al materiale acquisito tramite gli ordini di indagine europei, la difesa rileva che il grave quadro indiziario è stato ritenuto esistente soltanto perché a PU sono state attribuite comunicazioni eseguite dall'utilizzatore del nickname «padrin», ma, se si prescinde, come doveroso, dalle dichiarazioni di IN, tale attribuzione è tutt'altro che certa. 3.3. Col terzo motivo, la difesa sostiene che i giudici del riesame avrebbero rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza compiere alcuna verifica concreta e attuale sulla capacità dell'indagato di reiterare le condotte illecite che gli vengono contestate. Si duole che la massima misura sia stata disposta senza considerare che, secondo l'ipotesi accusatoria, PU avrebbe partecipato alle attività della associazione per esservi stato coinvolto dal figliastro GI IE, sotto il «diretto controllo» di questi e per un periodo di soli tre mesi. Il difensore sottolinea che l'ipotizzata attività illecita dell'indagato ebbe termine quando IE fu arrestato in Olanda e sostiene che tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata nel valutare se realmente la misura degli arresti domiciliari sarebbe inidonea a fini cautelari. La difesa rileva che (come certificato dal legale rappresentante della società) quale autotrasportatore dipendente della «Eurofrigo PU non ha mai compiuto viaggi all'estero, sicché l'illecita attività che gli è stata contestata è stata svolta per un breve periodo di tempo e per iniziativa di IE, che è stato arrestato in data 8 marzo 2021 e col quale, da allora, il ricorrente non ha più rapporti. Riferisce, infine, che i precedenti dell'indagato si riferiscono per lo più a reati tributari, molto risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 2. Si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, RI (non massimata) - che i ricorrenti invocano a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese - si riferisce a un caso diverso da quello in esame. Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili 4 processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari;
informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese;
ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia;
ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso. Occorre quindi tenere presente che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa. 3. Vengono in considerazione, in particolare, due ordini di indagine (collegati ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 108/2017): l'O.I.E. n. 19 del 22 marzo 2021 e l'O.I.E. n. 34 del 28 maggio 2021 cui l'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) ha dato esecuzione, trasmettendone gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nessuno dei due ordini di indagine è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 108/2017, la cui rubrica recita: «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro». L'autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all'autorità francese assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione. Ha chiesto, invece, la «acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione» e la «acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie» RA (questo è testualmente il contenuto dei due 0.I.E.). Dalla lettura dei provvedimenti emerge che tra i materiali trasmessi potrebbero esservi anche i risultati della acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di 5 intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese secondo la normativa vigente in quello Stato. Si deve allora prendere atto che quella normativa (articolo 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) consente al pubblico ministero nel corso dell'indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi. Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicché l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati. Ha attestato però - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile;
supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli. Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione i ricorrenti si dolgono non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia e nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. 4. Si è detto che gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni). Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie». Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali. 6 In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E. «in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa;
all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla [...] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. L' ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027). Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto;
che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno;
che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla. Anche nella materia delle rogatorie internazionali - che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci - vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000). Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorché l'art. 729 cod. proc. pen. faccia espresso richiamo all'art. 191 secondo comma) si è ritenuto che l'autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell'autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti «in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano». Tra questi 7 principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della «prevalenza della lex loci» , anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione). Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell'Unione europea che condividono garanzie e principi comuni) l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). Costituisce inevitabile corollario di questi principi l'affermazione secondo la quale, poiché il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più ove si tratti del diritto dì un paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, già citata). 5. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine. La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese. 8 5.1. Come si è detto, la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni ch conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen. Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi dando applicazione all'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere «in copia forense», il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno. Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea) di dati già estrapolati dai server delle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, Parodi Rv. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 9 della motivazione). Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione dela Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 6. Si è già detto che, nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione. Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili. È certo, però (lo si deve ribadire) che tale attività è stata compiuta su flussi di dati già acquisiti dall'autorità giudiziaria francese. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990). Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454). Com'è ovvio è fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi di segno contrario, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie. In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato. Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky- Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha 10 ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata). 7. La circostanza che la difesa non sia stata messa in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con i quali l'autorità giudiziaria francese ha acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non comporta una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Se è vero infatti che, ai sensi del comma 2 di questa norma, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di documentazione secretata dal diritto interno francese, il rifiuto non è stato opposto alla difesa degli indagati nel procedimento aperto a Napoli, bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti e poi alla Procura della Repubblica di Napoli, alla quale non sono stati trasmessi i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati. Nel caso di specie, dunque, tutto il materiale probatorio del quale gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato. Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 11 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Per quanto esposto, nel caso di specie, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata). 8. Il secondo motivo è fondato nella parte in cui il ricorrente si duole che siano state utilizzate, per sostenere la gravità del quadro indiziario, dichiarazioni che non erano ancora state rese quando la decisione è stata adottata. Si deve osservare però che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'identificazione di PU quale utilizzatore del PIN Sky-Ecc n. W8YEMD e (di riflesso) del nickname «Padrin» non è avvenuta sulla base delle dichiarazioni di IN (che il Tribunale valorizza solo a riscontro), bensì sulla base di elementi indiziari precisi, dettagliatamente riportati alle pagine 24 e 25 dell'ordinanza impugnata. Tale identificazione è stata possibile, in particolare, perché l'utilizzatore del PIN sopra indicato faceva riferimento, indicandone il nome, alla 12 /Ui propria moglie (NN) e ai propri figli (BE e DO) ed è stato accertato che il nucleo familiare dell'indagato è composto, oltre che dalla moglie, NN MA, dai figli BE PU e DO PU. A ciò deve aggiungersi che, utilizzando il PIN n. W8YEMD, il 3 dicembre 2020, PU inviò a IE una fotografia dell'autoarticolato di proprietà della «Eurofrigo» che stava utilizzando in quel momento. I dati acquisiti grazie agli ordini di indagine europei documentano, inoltre, che l'apparato intercettato fu consegnato all'utilizzatore il 6 novembre 2020 e gli fu suggerito di cambiare nickname e password indicando quale nickname «padrin» e quale password «juventus1-». Per quanto esposto il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. Come noto, infatti, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione poiché essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento di recente: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877, ma l'indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). Al netto del riferimento alle dichiarazioni di IN, l'ordinanza impugnata fornisce puntuale indicazione, non solo degli elementi indiziari idonei a configurare la sussistenza di un sodalizio criminoso strutturalmente dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma anche del grave quadro indiziario dal quale desume che PU si mise a disposizione di tale sodalizio e concorse nei reati di cui ai capi D), E), F), G) ed H). In particolare, i giudici del riesame hanno attribuito valore indiziario, nel senso dello stabile inserimento dell'indagato nella compagine associativa, ad un messaggio col quale, in occasione della importazione di cui al capo E), PU manifestò il proprio interesse a «salire tutte le settimane» aggiungendo: «fatto una, è normale che si ha voglia e interesse a continuare» (pag. 26 dell'ordinanza impugnata). Nello stesso senso depongono le dichiarazioni rese da LE LE nell'interrogatorio del 22 novembre 2022 (in relazione al quale nessuna questione di utilizzabilità è stata sollevata). Questi ha riferito, infatti, di aver «preso contatti col padrino di IE, che lui ci disse essere disponibile» (pag. 29 dell'ordinanza impugnata). 9. Con terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Si osserva in proposito che il Tribunale non si è limitato a 13 Il Presiderf e richiamare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla estrema gravità della condotta e dal fattivo contributo che PU ha offerto all'attività della associazione contribuendo all'importazione di ingenti quantità di cocaina. Secondo l'ordinanza impugnata, i precedenti, pur relativi a reati contro il patrimonio o a reati fiscali, confermano quanto emerge dalle comunicazioni acquisite, vale a dire che l'indagato versava in situazione di difficoltà economica e, per questo, aderì alla proposta di IE mettendosi a disposizione dell'associazione, così inserendosi senza difficoltà, ed anzi con spregiudicatezza, in un contesto criminale organizzato. Quanto alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva, l'ordinanza impugnata sottolinea che la misura degli arresti domiciliari, anche elettronicamente presidiata, non è idonea ad impedire il protrarsi di contatti con gli ambienti criminali legati al traffico di stupefacenti nei quali l'indagato ha dimostrato di essere stabilmente inserito. La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare e non è dunque censurabile in questa sede di legittimità. 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Co e estensore
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato ANGELO LEONE del foro di BENEVENTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18514 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 04/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 dicembre 2022, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NI PU avverso l'ordinanza emessa il 25 ottobre 2022 dal G.I.P. del medesimo Tribunale, col quale l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo A) e a numerose violazioni dell'art. 73, comma 1, aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo d.P.R. [capi D), E), F), G), H)]. 2. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza con la quale la difesa dell'indagato aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata o, in subordine, l'applicazione della misura degli arresti domiciliari e ha osservato che la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretizzatasi in captazioni telefoniche ed ambientali, in servizi di pedinamento e controllo, in operazioni di sequestro e nell'acquisizione di documentazione relativa a comunicazioni intercorse sulle piattaforme di messaggistica criptata «Encrochat» e «Sky-Ecc». Il Tribunale ha ritenuto che tale documentazione - inviata all'Autorità giudiziaria italiana dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Agenzia Europol (i quali l'avevano acquisita su incarico delle autorità giudiziarie RA, olandesi e belghe) e poi acquisita dalla Procura della Repubblica di Napoli con Ordini europei di indagine penale emessi ai sensi del d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108 - fosse pienamente utilizzabile ai fini della decisione e che gli elementi raccolti dagli inquirenti fornissero gravi indizi del pieno coinvolgimento di NI PU nei traffici di droga gestiti dalla associazione promossa e diretta da AE LE e BR AR, della quale egli è stato ritenuto partecipe quale trasportatore a disposizione del gruppo o per lo svolgimento dei viaggi ovvero con funzione di supporto operativo ai viaggi compiuti da GI IE, figlio di NN MA, moglie di PU. Secondo i giudici del riesame, le emergenze investigative hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese, dopo l'esecuzione della misura, da alcuni degli indagati. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave e un concreto pericolo di recidiva, tale da rendere indispensabile l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NI PU deducendo più motivi di doglianza. 2 3.1. Col primo motivo il difensore lamenta violazione di legge per essere stato ritenuto utilizzabile ai fini della decisione il materiale acquisito tramite l'agenzia Europol e gli Ordini di indagine europei (0.I.E.) rivolti alle autorità RA. Secondo il ricorrente, l'ordinanza impugnata non ha potuto chiarire le modalità di acquisizione e di analisi dei dati trasmessi e tali informazioni sarebbero state necessarie per consentire alla difesa di verificare l'affidabilità di quei dati e la correttezza delle attività svolte dal tecnico delegato all'acquisizione e dalla stessa autorità giudiziaria francese. La difesa sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del riesame, nel caso di specie, non si tratta di "documenti" o "dati freddi" acquisiti all'estero ai sensi dell'art. 234 bis cod. proc. pen. Osserva, infatti che, non essendo note le modalità di acquisizione dei dati, non è possibile affermare, come fa l'ordinanza impugnata, che l'autorità giudiziaria francese li detenesse legittimamente. Sottolinea, inoltre, che l'Autorità giudiziaria francese non ha neppure chiarito se i dati siano stati acquisiti dai server "ex post" o in tempo reale e rileva che, nel secondo caso, si tratterebbe di attività di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche eseguite dall'autorità giudiziaria estera. In sintesi, il ricorrente sostiene che i dati acquisiti sarebbero frutto anche di attività di intercettazione e che, nel rispetto del principio del contraddittorio, sarebbe stato doveroso consentire alla difesa di sapere se tali attività erano state regolarmente autorizzate e di conoscere le modalità di acquisizione del materiale. Più in generale, la difesa sostiene che, nell'eseguire gli ordini di indagine europei, l'Autorità giudiziaria francese avrebbe dovuto trasmettere, unitamente ai risultati dell'attività svolta, anche i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati, ciò che non è avvenuto trattandosi di attività che lo Stato francese ha ritenuto dovessero essere coperte da segreto. La difesa ricorda che, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., l'illegittimità del procedimento di acquisizione può comportare l'inutilizzabilità del materiale acquisito e, a sostegno di tale affermazione, cita la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, RI. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui la stessa attribuisce valore indiziario alle dichiarazioni rese nel presente procedimento dal coindagato EL IN. Osserva che - come risulta dal testo dell'ordinanza impugnata - tali dichiarazioni sono state rese in un interrogatorio che si è svolto il 13 dicembre 2022 e, dunque, non erano state ancora rese alla data del 12 dicembre 2022, quando la decisione di confermare l'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p. nei confronti di PU è stata adottata. 3 Quanto al materiale acquisito tramite gli ordini di indagine europei, la difesa rileva che il grave quadro indiziario è stato ritenuto esistente soltanto perché a PU sono state attribuite comunicazioni eseguite dall'utilizzatore del nickname «padrin», ma, se si prescinde, come doveroso, dalle dichiarazioni di IN, tale attribuzione è tutt'altro che certa. 3.3. Col terzo motivo, la difesa sostiene che i giudici del riesame avrebbero rappresentato la ricorrenza delle esigenze di cautela senza compiere alcuna verifica concreta e attuale sulla capacità dell'indagato di reiterare le condotte illecite che gli vengono contestate. Si duole che la massima misura sia stata disposta senza considerare che, secondo l'ipotesi accusatoria, PU avrebbe partecipato alle attività della associazione per esservi stato coinvolto dal figliastro GI IE, sotto il «diretto controllo» di questi e per un periodo di soli tre mesi. Il difensore sottolinea che l'ipotizzata attività illecita dell'indagato ebbe termine quando IE fu arrestato in Olanda e sostiene che tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata nel valutare se realmente la misura degli arresti domiciliari sarebbe inidonea a fini cautelari. La difesa rileva che (come certificato dal legale rappresentante della società) quale autotrasportatore dipendente della «Eurofrigo PU non ha mai compiuto viaggi all'estero, sicché l'illecita attività che gli è stata contestata è stata svolta per un breve periodo di tempo e per iniziativa di IE, che è stato arrestato in data 8 marzo 2021 e col quale, da allora, il ricorrente non ha più rapporti. Riferisce, infine, che i precedenti dell'indagato si riferiscono per lo più a reati tributari, molto risalenti nel tempo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento. 2. Si deve subito sottolineare che la sentenza Sez. 4, n. 32915 del 15/07/2022, RI (non massimata) - che i ricorrenti invocano a sostegno della eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito tramite l'autorità giudiziaria francese - si riferisce a un caso diverso da quello in esame. Dalla lettura della sentenza emerge infatti che, in quel caso, il pubblico ministero aveva respinto la richiesta di mettere a disposizione della difesa «la documentazione consegnata da Europol a seguito dell'accesso ai server di Sky-Ecc con indicazione delle modalità di acquisizione da parte della stessa Europol dei dati in oggetto dai server, con annessi verbali delle attività compiute» sostenendo che si trattava di scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi, non utilizzabili 4 processualmente. Una risposta siffatta è stata ritenuta lesiva del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa perché dalla stessa non era dato comprendere quale fosse «il contenuto dei citati "scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi"» e quali fossero state le «modalità di acquisizione» del materiale utilizzato a fini cautelari;
informazioni «funzionali al controllo della legittimità del procedimento acquisitivo, anche nell'ottica delineata dall'art. 191 cod. proc. pen.». Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, come ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata e come emerge dall'esame degli atti - necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - la Procura della Repubblica ha messo a disposizione della difesa tutta la documentazione che le era stata trasmessa dall'autorità giudiziaria francese;
ha riferito che si trattava di dati autonomamente acquisiti dalla magistratura francese nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia;
ha chiarito che, trattandosi di informazioni che la legislazione di quello Stato consente di tenere segrete, il Tribunale di Parigi non ha trasmesso la documentazione relativa alle modalità di acquisizione dei dati. Da queste premesse è necessario partire per esaminare la questione oggetto del presente ricorso. Occorre quindi tenere presente che il materiale la cui utilizzabilità viene contestata è stato acquisito, ai sensi del d.lgs. n. 108/2017, mediante ordini di indagine europei e tutta la procedura acquisitiva è stata messa a disposizione della difesa. 3. Vengono in considerazione, in particolare, due ordini di indagine (collegati ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 108/2017): l'O.I.E. n. 19 del 22 marzo 2021 e l'O.I.E. n. 34 del 28 maggio 2021 cui l'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Parigi) ha dato esecuzione, trasmettendone gli esiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Nessuno dei due ordini di indagine è stato emesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs n. 108/2017, la cui rubrica recita: «richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro». L'autorità giudiziaria italiana, dunque, non ha chiesto all'autorità francese assistenza tecnica per l'esecuzione di operazioni di intercettazione. Ha chiesto, invece, la «acquisizione di informazioni o di prove già in possesso dell'autorità di esecuzione» e la «acquisizione di informazioni contenute in basi di dati della polizia o delle autorità giudiziarie» RA (questo è testualmente il contenuto dei due 0.I.E.). Dalla lettura dei provvedimenti emerge che tra i materiali trasmessi potrebbero esservi anche i risultati della acquisizione di flussi di dati avvenuta in tempo reale, potrebbero esservi, quindi, anche i risultati di attività di 5 intercettazione autonomamente disposte dall'autorità giudiziaria francese secondo la normativa vigente in quello Stato. Si deve allora prendere atto che quella normativa (articolo 706-102-1 e art. 230-1 del codice di procedura penale francese) consente al pubblico ministero nel corso dell'indagine, e al giudice istruttore in fase di istruzione, di avvalersi «di risorse dello Stato soggette al segreto di difesa nazionale» per accedere a dati informatici, registrarli, archiviarli e trasmetterli anche mentre vengono ricevuti e per procedere, se necessario, alla decrittazione dei dati stessi. Proprio questo è avvenuto nel caso di specie, sicché l'autorità giudiziaria francese, nel dare esecuzione all'ordine di indagine italiano, non ha fornito indicazioni sulle modalità con le quali era venuta in possesso dei dati. Ha attestato però - con apposito processo verbale redatto e sottoscritto dall'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato dell'adempimento - la regolarità del trasferimento di quei dati su supporto informatico non modificabile;
supporto che è stato inviato in plico sigillato alla Procura della Repubblica di Napoli. Per quanto esposto, il materiale probatorio della cui utilizzazione i ricorrenti si dolgono non può dirsi acquisito in violazione di divieti stabiliti dalla legge. Sono stati messi, infatti, a disposizione delle parti gli O.I.E. inviati dalla Procura della Repubblica di Napoli al Tribunale di Parigi e l'intera documentazione trasmessa in esecuzione di quegli ordini che si riferivano agli esiti di attività di indagine autonomamente compiute dall'autorità giudiziaria d'oltralpe nell'ambito di procedimenti penali aperti in Francia e nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. 4. Si è detto che gli ordini di indagine di cui si tratta sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ai sensi del d.lgs. n. 108/2017 (contenente le norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014) e, più precisamente, ai sensi dell'art. 45 di questo decreto (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni). Nel dare attuazione alla Direttiva 2014/41/UE, in coerenza con quanto previsto nella stessa, il legislatore ha rafforzato la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si fonda - ai sensi dell'art. 82, paragrafo 1, TFUE - «sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie». Tale principio è fondato, a sua volta, sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, la Carta dei diritti fondamentali. 6 In coerenza con queste premesse, la Direttiva 2014/41 prevede: all'art. 2, che gli Stati membri eseguano gli O.I.E. «in base al principio del riconoscimento reciproco» e conformemente alle previsioni della Direttiva stessa;
all'art. 9, che l'autorità di esecuzione riconosca un O.I.E. trasmesso conformemente alle disposizioni della Direttiva, «senza imporre ulteriori formalità» e ne assicuri «l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla [...] Direttiva»; all'art. 11, che l'esecuzione possa essere rifiutata in via eccezionale, e a seguito di una valutazione caso per caso, ove sussistano seri motivi per ritenere che la stessa sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Carta. L' ordine deve pertanto riguardare un'indagine consentita nello Stato di emissione, ma l'indagine non può che essere svolta secondo le regole proprie dello Stato richiesto «potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027). Ne consegue: che, nell'esecuzione di un ordine di indagine europeo, le concrete modalità di assistenza difensiva sono regolate, di volta in volta, dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto;
che spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la soluzione di eventuali questioni relative alla conformità dell'attività svolta ai principi inderogabili del proprio ordinamento interno;
che il giudice italiano non è tenuto ad accertare la correttezza di tale attività ed è legittimato a presumerla. Anche nella materia delle rogatorie internazionali - che, diversamente da quanto avviene per la cooperazione giudiziaria, non presuppone fiducia e riconoscimento reciproci - vige il principio della prevalenza della lex loci sulla lex fori e non trovano applicazione le norme del Paese richiedente bensì quelle vigenti nello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 2, n. 2173 del 22/12/2016, dep. 2017, Crupi, Rv. 269000). Anche in questa diversa materia, dunque (e ancorché l'art. 729 cod. proc. pen. faccia espresso richiamo all'art. 191 secondo comma) si è ritenuto che l'autorità rogata non possa essere tenuta ad applicare le norme dell'autorità rogante e che i divieti stabiliti dalla legge italiana non operino per gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria estera, salvo che la prova assunta da quella autorità giudiziaria non risulti «in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano». Tra questi 7 principi vi è certamente anche il diritto di difesa e, tuttavia, si è ritenuto che, in ragione della «prevalenza della lex loci» , anche nella materia delle rogatorie, le concrete modalità di assistenza difensiva siano regolate dalla legge dello Stato in cui l'atto viene compiuto (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 279246 pag. 18 della motivazione). Anche in questo campo infatti (e dunque a maggior ragione nell'ambito della cooperazione giudiziaria tra gli stati dell'Unione europea che condividono garanzie e principi comuni) l'utilizzazione degli atti trasmessi dalle autorità giudiziarie straniere non è condizionata all'accertamento, da parte del giudice italiano, della loro regolarità vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa al rispetto dei principi inderogabili dell'ordinamento interno (Sez. 5, n. 45002 del 13/07/2016, Crupi, Rv. 268457; Sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015; Sez. 1, n. 21673 del 22/01/2009, Pizzata, Rv. 243796; Sez. 2, n. 24776 del 18/05/2010, Mutari, Rv. 247750). Costituisce inevitabile corollario di questi principi l'affermazione secondo la quale, poiché il diritto straniero è un fatto, spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più ove si tratti del diritto dì un paese membro dell'Unione Europea (Sez. 4, n. 19216 del 06/11/2019, già citata). 5. Muovendosi all'interno di queste coordinate ermeneutiche si deve osservare che, nel caso di specie, la magistratura francese ha fornito a quella italiana documentazione attestante il regolare trasferimento dei dati sui supporti informatici immodificabili trasmessi, sicché, per questa parte, le garanzie sulla genuinità dei dati sono state pienamente rispettate. Quanto alle modalità con le quali i dati erano stati inizialmente ottenuti, essendo stato chiesto all'autorità giudiziaria francese di condividere, con quella italiana, materiali investigativi che la prima aveva autonomamente acquisito, i diritti della difesa devono necessariamente modularsi sulla legge dello Stato che ha dato esecuzione all'ordine di indagine. La verifica della correttezza della procedura e della legittimità dell'attività svolta, infatti, deve essere compiuta con riferimento alla legge processuale dello Stato richiesto e poiché, nel caso di specie, questo Stato può legittimamente opporre il segreto sul punto, la legittimità delle modalità di acquisizione e decrittazione dei dati deve ritenersi garantita dal controllo che su quella attività è stato compiuto dall'autorità giudiziaria francese. 8 5.1. Come si è detto, la Procura della Repubblica di Napoli non ha chiesto all'autorità giudiziaria francese di procedere a intercettazioni ch conversazioni o comunicazioni ai sensi degli artt. 266 o 266 bis cod. proc. pen. Gli ordini europei di indagine, infatti, non sono stati emessi dando applicazione all'art. 43 d.lgs. n. 108/2017, ma al Tribunale di Parigi è stato chiesto, ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, di trasmettere «in copia forense», il contenuto di comunicazioni già avvenute, autonomamente acquisite dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto del proprio diritto interno. Si trattava, dunque (come l'ordinanza impugnata opportunamente sottolinea) di dati già estrapolati dai server delle piattaforme «Encrochat» e «Sky-Ecc», archiviati su supporto informatico e custoditi secondo la normativa dello Stato estero. Non rileva in questa sede se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunicazioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato in un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (Sez.5, n.1822 deI21/11/2017, Parodi Rv. 272319; Sez. 3, n. 29426 del 16/04/2019, Moliterno, Rv. 276358; Sez. 6, n.22417 del 16/03/2022, Sgromo, Rv. 283319). Di recente questa Corte di legittimità è stata chiamata a pronunciarsi su un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, nel quale all'autorità francese era stato chiesto di trasmettere, previa decriptazione, il contenuto di comunicazioni acquisite nell'osservanza dell'ordinamento interno di quello Stato e ha ritenuto applicabile l'art. 234 bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43) che consente «l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare». A sostegno di tale interpretazione si è opportunamente sottolineato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 234 bis cod. proc. pen., è documento ogni «rappresentazione comunicativa incorporata in una base materiale con un metodo digitale» ed è «legittimo titolare» la persona giuridica che può legittimamente disporre del documento (Sez. 1, n. 34059 del 01/07/2022, Molisso, non massimata, pag. 8 9 della motivazione). Ne consegue che, se l'autorità giudiziaria di uno Stato dell'Unione europea, in attuazione dela Direttiva 2014/41/UE, dà esecuzione a un ordine di indagine europeo emesso dall'autorità giudiziaria di altro Stato membro trasmettendo dati che ha ottenuto in conformità alla propria legislazione interna e ha incorporato in una base comunicativa con metodo digitale, vi è consenso da parte del «legittimo titolare» - vale a dire di "colui che legittimamente conserva i dati" - all'acquisizione di quei dati da parte dell'autorità giudiziaria richiedente. A sostegno di tali conclusioni è utile sottolineare che la legislazione italiana non pone limiti all'utilizzabilità dei dati delle intercettazioni in procedimenti, come quello oggetto del presente ricorso, relativi a reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 6. Si è già detto che, nel caso in esame, il materiale acquisito è stato oggetto di un'attività di decriptazione. Non è noto - perché la legislazione francese consente che su questo dato lo Stato possa apporre il segreto - in che modo i dati comunicativi criptati siano stati trasformati in dati intellegibili. È certo, però (lo si deve ribadire) che tale attività è stata compiuta su flussi di dati già acquisiti dall'autorità giudiziaria francese. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, «la decriptazione del dato informatico è attività distinta dalla captazione» e può essere svolta anche con la collaborazione del produttore del sistema operativo (sez.6, n. 18907 del 20/04/2021, Civale, Rv. 281819; Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949; Sez. 3, n.47557 del 26/09/2019, Scognamiglio, Rv. 277990). Non si può ignorare, peraltro, che tale attività è necessariamente compiuta facendo uso di un algoritmo e questo «esclude la possibilità di alterazioni o manipolazioni dei testi captati» consentendone la fedele riproduzione (sez. 4, n.30395 del 21/04/2022, Chianchiano, Rv.283454). Com'è ovvio è fatta salva la possibilità per la difesa di allegare elementi di segno contrario, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie. In casi analoghi a quello oggetto del presente ricorso questa Corte di legittimità si è già orientata nel senso indicato. Si è affermato, infatti, che «in tema di intercettazioni della messaggistica scambiata con sistema cifrato "Sky- Ecc" e "Encrochat", la decriptazione delle conversazioni e delle comunicazioni è attività distinta dalla captazione, tale che il dato informatico in chiaro, ottenuto dalla trasformazione delle "stringhe" in contenuti intellegibili tramite l'apposito algoritmo messo a disposizione dalla società titolare del sistema operativo, è acquisibile a sensi dell'art. 234-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha 10 ritenuto legittima, a fini cautelari, l'utilizzazione di "chat" su sistema "Sky-Ecc", acquisite mediante ordine europeo di indagine da autorità estera che ne aveva eseguito la decriptazione, quali rappresentazioni comunicative incorporate in una base materiale con un metodo digitale)» (Sez. 1, n. 6364 del 13/10/2022, dep. 2023, Calderon, Rv. 283998; nello stesso senso, Sez. 1, n. 6363 del 13/10/2022, dep. 2023, Minichino, non massimata). 7. La circostanza che la difesa non sia stata messa in condizione di verificare il contenuto dei provvedimenti con i quali l'autorità giudiziaria francese ha acquisito il materiale poi trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli non comporta una violazione dell'art. 7 della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Se è vero infatti che, ai sensi del comma 2 di questa norma, gli Stati membri devono assicurare alle persone arrestate o detenute o ai loro avvocati «l'accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l'indagato o imputato»; è pur vero che, ai sensi del comma 4 della stessa norma, «in deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l'accesso a parte della documentazione relativa all'indagine può essere rifiutato [...] se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l'accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale». In questi casi, gli stati membri devono garantire che il provvedimento di rifiuto sia adottato «da un'autorità giudiziaria» o sia quantomeno soggetto «a un controllo giurisdizionale» e, nel caso di specie, la decisione di non consentire l'accesso alla documentazione in parola è stata adottata dall'autorità giudiziaria francese nel rispetto della normativa vigente in quello Stato. A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di documentazione secretata dal diritto interno francese, il rifiuto non è stato opposto alla difesa degli indagati nel procedimento aperto a Napoli, bensì, prima ancora, alla difesa delle persone indagate in Francia nel procedimento in relazione al quale i dati furono acquisiti e poi alla Procura della Repubblica di Napoli, alla quale non sono stati trasmessi i verbali attestanti le modalità di acquisizione e le modalità di svolgimento delle operazioni di decriptazione e trascrizione dei dati. Nel caso di specie, dunque, tutto il materiale probatorio del quale gli inquirenti erano in possesso è stato messo a disposizione della difesa e il principio di parità delle parti nel processo - che ha rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost. - non è stato violato. Neppure sono ravvisabili, in concreto, violazioni dei principi sanciti dall'articolo 11 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 6 della CEDU. L'acquisizione dei dati è avvenuta, infatti, sulla base del d.lgs. n. 108/2017 che ha dato attuazione nel diritto interno alla Direttiva 2014/41/UE del 3 aprile 2014 ed è stato garantito agli indagati e ai loro difensori l'accesso «a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti» come previsto dall'art. 7, comma 2, della Direttiva 2012/13/UE del 22 maggio 2012. Per quanto esposto, nel caso di specie, gli atti compiuti dallo Stato estero nel rispetto delle proprie leggi non appaiono in contrasto con i principi fondamentali e inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Ne consegue la piena utilizzabilità del materiale trasmesso in esecuzione degli O.I.E. che non può ritenersi ottenuto in violazione di divieti stabiliti dalla legge dello Stato richiesto né in violazione di principi inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano. Nello stesso senso questa Corte di legittimità si è già pronunciata affermando il principio secondo cui «l'ordine europeo di indagine c.d. attivo deve avere ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione, mentre è rimessa allo Stato di esecuzione la concreta acquisizione della prova medesima, con le modalità e le garanzie previste in quell'ordinamento, potendosi presumere il rispetto da parte dell'Autorità delegata, nel sistema Unionale, della relativa disciplina e dei diritti fondamentali stabiliti dalla CDFUE, nonché del principio di proporzione, salvo concreta verifica di elementi di segno contrario. (Fattispecie relativa alla acquisizione dei codici di decriptazione delle "chat" di rete Sky ECC, presenti nel "database" di Eurojust, da parte dell'autorità giudiziaria francese, che li aveva trasmessi a quella italiana in forma di documento informatico, in relazione alla quale la Corte ha respinto le censure di inutilizzabilità, non essendo stati prospettati profili di concreto pregiudizio nelle modalità di estrapolazione dei dati)» (Sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, già citata). 8. Il secondo motivo è fondato nella parte in cui il ricorrente si duole che siano state utilizzate, per sostenere la gravità del quadro indiziario, dichiarazioni che non erano ancora state rese quando la decisione è stata adottata. Si deve osservare però che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, l'identificazione di PU quale utilizzatore del PIN Sky-Ecc n. W8YEMD e (di riflesso) del nickname «Padrin» non è avvenuta sulla base delle dichiarazioni di IN (che il Tribunale valorizza solo a riscontro), bensì sulla base di elementi indiziari precisi, dettagliatamente riportati alle pagine 24 e 25 dell'ordinanza impugnata. Tale identificazione è stata possibile, in particolare, perché l'utilizzatore del PIN sopra indicato faceva riferimento, indicandone il nome, alla 12 /Ui propria moglie (NN) e ai propri figli (BE e DO) ed è stato accertato che il nucleo familiare dell'indagato è composto, oltre che dalla moglie, NN MA, dai figli BE PU e DO PU. A ciò deve aggiungersi che, utilizzando il PIN n. W8YEMD, il 3 dicembre 2020, PU inviò a IE una fotografia dell'autoarticolato di proprietà della «Eurofrigo» che stava utilizzando in quel momento. I dati acquisiti grazie agli ordini di indagine europei documentano, inoltre, che l'apparato intercettato fu consegnato all'utilizzatore il 6 novembre 2020 e gli fu suggerito di cambiare nickname e password indicando quale nickname «padrin» e quale password «juventus1-». Per quanto esposto il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento. Come noto, infatti, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione poiché essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento di recente: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877, ma l'indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773). Al netto del riferimento alle dichiarazioni di IN, l'ordinanza impugnata fornisce puntuale indicazione, non solo degli elementi indiziari idonei a configurare la sussistenza di un sodalizio criminoso strutturalmente dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ma anche del grave quadro indiziario dal quale desume che PU si mise a disposizione di tale sodalizio e concorse nei reati di cui ai capi D), E), F), G) ed H). In particolare, i giudici del riesame hanno attribuito valore indiziario, nel senso dello stabile inserimento dell'indagato nella compagine associativa, ad un messaggio col quale, in occasione della importazione di cui al capo E), PU manifestò il proprio interesse a «salire tutte le settimane» aggiungendo: «fatto una, è normale che si ha voglia e interesse a continuare» (pag. 26 dell'ordinanza impugnata). Nello stesso senso depongono le dichiarazioni rese da LE LE nell'interrogatorio del 22 novembre 2022 (in relazione al quale nessuna questione di utilizzabilità è stata sollevata). Questi ha riferito, infatti, di aver «preso contatti col padrino di IE, che lui ci disse essere disponibile» (pag. 29 dell'ordinanza impugnata). 9. Con terzo ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'esistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Si osserva in proposito che il Tribunale non si è limitato a 13 Il Presiderf e richiamare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e ha desunto il concreto pericolo di recidiva dalla estrema gravità della condotta e dal fattivo contributo che PU ha offerto all'attività della associazione contribuendo all'importazione di ingenti quantità di cocaina. Secondo l'ordinanza impugnata, i precedenti, pur relativi a reati contro il patrimonio o a reati fiscali, confermano quanto emerge dalle comunicazioni acquisite, vale a dire che l'indagato versava in situazione di difficoltà economica e, per questo, aderì alla proposta di IE mettendosi a disposizione dell'associazione, così inserendosi senza difficoltà, ed anzi con spregiudicatezza, in un contesto criminale organizzato. Quanto alla possibilità di applicare una misura meno afflittiva, l'ordinanza impugnata sottolinea che la misura degli arresti domiciliari, anche elettronicamente presidiata, non è idonea ad impedire il protrarsi di contatti con gli ambienti criminali legati al traffico di stupefacenti nei quali l'indagato ha dimostrato di essere stabilmente inserito. La decisione, oltre ad essere congruamente motivata, fa corretta applicazione dei principi ermeneutici che regolano la materia cautelare e non è dunque censurabile in questa sede di legittimità. 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Co e estensore