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Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37416 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MI NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni, rassegnate ai sensi delle stessa norma, dall'avvocato MASSIMO DEGIOVANNI che, nell'interesse dell'imputata, ha contestato la fondatezza di quando dedotto dal Procuratore generale, ha eccepito la prescrizione dei reati in imputazione e ha insistito nell'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37416 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 1 luglio 2022 la Corte di appello di Torino - a seguito del gravame interposto nell'interesse di LI CI - in parziale riforma della pronuncia in data 1 aprile 2019 del Tribunale di Cuneo, ha escluso la recidiva in contestazione, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla residua aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, ha rideterminato in tre anni la pena della reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari, ha eliminato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità della medesima imputata, amministratore di diritto della fallita Margaplast Group s.r.I., per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione degli artt. 192 e 234 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova) poiché la Corte di merito - confermando la decisione di primo grado - avrebbe fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento dott.ssa Carrè e sulla relazione redatta ex art. 33 legge fall., quantunque ella abbia riferito di non aver svolto autonomi accertamenti (segnatamente sulla distrazione dei beni aziendali) bensì di aver avuto riguardo a quanto accertato dalla Guardia di finanza, ed avrebbe erroneamente affermato che quanto riportato dal curatore abbia trovato conferma negli accertamenti svolti dalla medesima Guardia di finanza;
inoltre, nel caso in esame mancherebbe la prova dell'impedimento della ricostruzione del patrimonio da parte del fallito e del dolo specifico (di produrre un vantaggio per sé e di cagionare danno ai creditori, atteso che - come esposto in sentenza - i creditori sarebbero imprese inesistenti). 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, commi 1, legge fall., deducendo che la società fallita avrebbe operato per meno tre anni ed avrebbe dovuto essere accertata la diminuzione che l'attività illecita dell'imputata «ha determinato nella massa attiva»; la diminuzione patrimoniale accertata dalla curatrice per l'anno 2010 sarebbe pari a euro 166.125,74 (derivante dalla corresponsione di denaro dalla società fallita all'impresa individuale della stessa imputata), quindi il danno sarebbe di speciale tenuità; la mancata tenuta delle scritture contabili nell'anno 2011 integrerebbe un'ipotesti di bancarotta semplice (sul punto il motivo in esame rimanda al seguito del ricorso); pertanto, tutte le condotte in imputazione dovrebbe essere sussunte nell'ipotesi di bancarotta semplice per cui sarebbe maturata la prescrizione. 2 2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - sono stati addotti la violazione dell'art. 216 legge fall. e il vizio di motivazione, sia in ordine alla sottrazione delle somme sia alla mancata tenuta delle scritture contabili, nonché in relazione all'elemento soggettivo «del reato previsto dall'art. 216 comma 1 e 2» legge fall., erroneamente individuato nel dolo generico. Ad avviso della difesa: - la mancata tenuta delle scritture contabili integrerebbe la bancarotta semplice poiché sarebbe stata commessa con negligenza;
- la curatela avrebbe riferito della sottrazione di somme di denaro «da parte della ditta individuale CI LI» alla fallita, ritenendoli prelievi non giustificati, tuttavia non alla luce di accertamenti compiuti direttamente bensì sulla scorta di quanto accertato dalla Guardia di finanza «in un'indagine parallela in sede tributaria, non prodotta» e di un accertamento dell'Agenzia delle entrate;
la Corte di merito avrebbe definito non giustificati i prelevamenti compiuti dall'imputata (in costanza dell'attività della fallita, riferiti dal teste di polizia giudiziaria Imbrogno) sulla scorta di mere supposizioni: invero il medesimo teste avrebbe riferito di prelevamenti «dai conti» della CI («titolare della ditta individuale») che non avrebbero costituito quindi distrazione di beni della fallita Margaplast Group s.r.l.; comunque l'entità delle somme sarebbe «irrilevante» («poche migliaia di euro», usati per spese personali). 2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la prescrizione dei reati in contestazione, il cui termine sarebbe pari alla pena massima, ossia a dieci anni;
ragion per cui, non dovendosi tenere conto delle circostanze, essendo stata esclusa la contestata recidiva ed essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento il 13 novembre 2012, esso sarebbe decorso il 13 novembre 2022. 3. La difesa ha presentato altresì un motivo nuovo, che riproduce quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, perorando altresì l'accoglimento dei rimanenti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Le allegazioni difensive in essi contenute sono prive della necessaria specificità, in quanto si sostanziano nella generica contestazione della fonte di conoscenza da cui il curatore avrebbe tratto gli elementi offerti ai Giudici di merito e nella denunciato del travisamento della prova per il tramite della riproduzione parcellizzata delle dichiarazioni del curatore dottoressa Carrè e del teste di polizia giudiziaria Imbrogno, di cui sono stati riporti solo alcuni passi dai quali, per vero, non si trae che la Corte di merito abbia posto a fondamento della decisione un'informazione inesistente ovvero abbia omesso la valutazione di un dato probatorio decisivo nell'ambito dell'apparato motivazionale a sostegno della decisione (emergendo da essi, in particolare, che la dottoressa Carrè ella avrebbe fatto riferimento ai dati tratti da quanto accertato dalla Guardia di Finanza, constando peraltro l'acquisizione in 3 i giudizio, con il consenso delle parti, di un'annotazione redatta dalla stessa Autorità di polizia giudiziaria;
e, quanto all'Imbrogno, riportando un passo da quale emerge egli ha compiuto accertamenti sia sui conti personali dell'imputata che su quelli dell'impresa individuale da lei esercitate, asserto che ex se non è atto inficiare il ritenuto trasferimento di somme dalla società fallita all'impresa individuale;
e nel resto contengono allegazioni generiche con le quali è stata irritualmente prospettata una diversa ricostruzione del fatto, ivi compresa la part in cui, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, è stato assunto l'agire colposo dell'imputata in maniera del tutto assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Ancora, la difesa non si è effettivamente confrontata con la motivazione della Corte territoriale che ha fatto riferimento alla contabilizzazione di partite creditorie inesistenti quale dato posto a sostegno della sussistenza dell'agire doloso dell'imputata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, dunque, immorare oltre. 2. Il secondo motivo è inammissibile non solo perché la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. è stata esclusa dalla Corte di appello (cfr. la motivazione della sentenza impugnata), ma anche perché esso non reca alcuna compiuta censura di legittimità al provvedimento di secondo grado bensì allegazioni generiche con le quali è stata prospettata una diversa ricostruzione del fatto, senza denunciare ritualmente il travisamento della prova. 3. Il quarto motivo (riprodotto nel motivo nuovo) è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che dal tempus commissi delicti (13 novembre 2012), tenuto conto dell'interruzione della prescrizione ex art. 161 cod. pen. (che il ricorso non ha contemplato), il termine di prescrizione del reato è di dodici anni e sei mesi ed ancora non è decorso. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PERLA LORI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- le conclusioni, rassegnate ai sensi delle stessa norma, dall'avvocato MASSIMO DEGIOVANNI che, nell'interesse dell'imputata, ha contestato la fondatezza di quando dedotto dal Procuratore generale, ha eccepito la prescrizione dei reati in imputazione e ha insistito nell'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37416 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 03/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 1 luglio 2022 la Corte di appello di Torino - a seguito del gravame interposto nell'interesse di LI CI - in parziale riforma della pronuncia in data 1 aprile 2019 del Tribunale di Cuneo, ha escluso la recidiva in contestazione, ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla residua aggravante della commissione di più fatti di bancarotta, ha rideterminato in tre anni la pena della reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari, ha eliminato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la prima decisione, che aveva affermato la responsabilità della medesima imputata, amministratore di diritto della fallita Margaplast Group s.r.I., per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. - sono stati denunciati la violazione degli artt. 192 e 234 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione (anche per il travisamento della prova) poiché la Corte di merito - confermando la decisione di primo grado - avrebbe fondato la decisione sulle dichiarazioni rese dal curatore del fallimento dott.ssa Carrè e sulla relazione redatta ex art. 33 legge fall., quantunque ella abbia riferito di non aver svolto autonomi accertamenti (segnatamente sulla distrazione dei beni aziendali) bensì di aver avuto riguardo a quanto accertato dalla Guardia di finanza, ed avrebbe erroneamente affermato che quanto riportato dal curatore abbia trovato conferma negli accertamenti svolti dalla medesima Guardia di finanza;
inoltre, nel caso in esame mancherebbe la prova dell'impedimento della ricostruzione del patrimonio da parte del fallito e del dolo specifico (di produrre un vantaggio per sé e di cagionare danno ai creditori, atteso che - come esposto in sentenza - i creditori sarebbero imprese inesistenti). 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità di cui all'art. 219, commi 1, legge fall., deducendo che la società fallita avrebbe operato per meno tre anni ed avrebbe dovuto essere accertata la diminuzione che l'attività illecita dell'imputata «ha determinato nella massa attiva»; la diminuzione patrimoniale accertata dalla curatrice per l'anno 2010 sarebbe pari a euro 166.125,74 (derivante dalla corresponsione di denaro dalla società fallita all'impresa individuale della stessa imputata), quindi il danno sarebbe di speciale tenuità; la mancata tenuta delle scritture contabili nell'anno 2011 integrerebbe un'ipotesti di bancarotta semplice (sul punto il motivo in esame rimanda al seguito del ricorso); pertanto, tutte le condotte in imputazione dovrebbe essere sussunte nell'ipotesi di bancarotta semplice per cui sarebbe maturata la prescrizione. 2 2.3. Con il terzo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - sono stati addotti la violazione dell'art. 216 legge fall. e il vizio di motivazione, sia in ordine alla sottrazione delle somme sia alla mancata tenuta delle scritture contabili, nonché in relazione all'elemento soggettivo «del reato previsto dall'art. 216 comma 1 e 2» legge fall., erroneamente individuato nel dolo generico. Ad avviso della difesa: - la mancata tenuta delle scritture contabili integrerebbe la bancarotta semplice poiché sarebbe stata commessa con negligenza;
- la curatela avrebbe riferito della sottrazione di somme di denaro «da parte della ditta individuale CI LI» alla fallita, ritenendoli prelievi non giustificati, tuttavia non alla luce di accertamenti compiuti direttamente bensì sulla scorta di quanto accertato dalla Guardia di finanza «in un'indagine parallela in sede tributaria, non prodotta» e di un accertamento dell'Agenzia delle entrate;
la Corte di merito avrebbe definito non giustificati i prelevamenti compiuti dall'imputata (in costanza dell'attività della fallita, riferiti dal teste di polizia giudiziaria Imbrogno) sulla scorta di mere supposizioni: invero il medesimo teste avrebbe riferito di prelevamenti «dai conti» della CI («titolare della ditta individuale») che non avrebbero costituito quindi distrazione di beni della fallita Margaplast Group s.r.l.; comunque l'entità delle somme sarebbe «irrilevante» («poche migliaia di euro», usati per spese personali). 2.4. Con il quarto motivo è stata eccepita la prescrizione dei reati in contestazione, il cui termine sarebbe pari alla pena massima, ossia a dieci anni;
ragion per cui, non dovendosi tenere conto delle circostanze, essendo stata esclusa la contestata recidiva ed essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento il 13 novembre 2012, esso sarebbe decorso il 13 novembre 2022. 3. La difesa ha presentato altresì un motivo nuovo, che riproduce quanto dedotto con il quarto motivo di ricorso, perorando altresì l'accoglimento dei rimanenti motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Le allegazioni difensive in essi contenute sono prive della necessaria specificità, in quanto si sostanziano nella generica contestazione della fonte di conoscenza da cui il curatore avrebbe tratto gli elementi offerti ai Giudici di merito e nella denunciato del travisamento della prova per il tramite della riproduzione parcellizzata delle dichiarazioni del curatore dottoressa Carrè e del teste di polizia giudiziaria Imbrogno, di cui sono stati riporti solo alcuni passi dai quali, per vero, non si trae che la Corte di merito abbia posto a fondamento della decisione un'informazione inesistente ovvero abbia omesso la valutazione di un dato probatorio decisivo nell'ambito dell'apparato motivazionale a sostegno della decisione (emergendo da essi, in particolare, che la dottoressa Carrè ella avrebbe fatto riferimento ai dati tratti da quanto accertato dalla Guardia di Finanza, constando peraltro l'acquisizione in 3 i giudizio, con il consenso delle parti, di un'annotazione redatta dalla stessa Autorità di polizia giudiziaria;
e, quanto all'Imbrogno, riportando un passo da quale emerge egli ha compiuto accertamenti sia sui conti personali dell'imputata che su quelli dell'impresa individuale da lei esercitate, asserto che ex se non è atto inficiare il ritenuto trasferimento di somme dalla società fallita all'impresa individuale;
e nel resto contengono allegazioni generiche con le quali è stata irritualmente prospettata una diversa ricostruzione del fatto, ivi compresa la part in cui, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, è stato assunto l'agire colposo dell'imputata in maniera del tutto assertiva (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). Ancora, la difesa non si è effettivamente confrontata con la motivazione della Corte territoriale che ha fatto riferimento alla contabilizzazione di partite creditorie inesistenti quale dato posto a sostegno della sussistenza dell'agire doloso dell'imputata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Non occorre, dunque, immorare oltre. 2. Il secondo motivo è inammissibile non solo perché la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. è stata esclusa dalla Corte di appello (cfr. la motivazione della sentenza impugnata), ma anche perché esso non reca alcuna compiuta censura di legittimità al provvedimento di secondo grado bensì allegazioni generiche con le quali è stata prospettata una diversa ricostruzione del fatto, senza denunciare ritualmente il travisamento della prova. 3. Il quarto motivo (riprodotto nel motivo nuovo) è manifestamente infondato per la dirimente considerazione che dal tempus commissi delicti (13 novembre 2012), tenuto conto dell'interruzione della prescrizione ex art. 161 cod. pen. (che il ricorso non ha contemplato), il termine di prescrizione del reato è di dodici anni e sei mesi ed ancora non è decorso. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2023.