Sentenza 12 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12165 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME1 21 6 5 / 02 LA CORTE SUPRIMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 3453/00 - Cron. 23775 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere- Rep. 3249 teeConsigliere- Ud.09/05/02 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COND. VIA ASUNCION 7/9 TORINO, in persona del suo UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Amm.re GA MAURIZIO, elettivamente domiciliato Sole dal Sig.
6.20 in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio per diritir 2 AGO. 2002 il dell'avvocato DANIELE UT, che lo difende unitamente IL CANCELLIERE agli avvocati DIEGO PITRUZZELLA, MICHELE CARDONE, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
IA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato2002 1736 ALESSIO ET, che lo difende unitamente -1- all'avvocato MAURO SCAFFA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 402/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 29/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Roberto udienza del 09/05/02 dal Michele TRIOLA;
UT, difensore del udito l'Avvocato Daniele l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
ET, difensore del udito l'Avvocato Alessio resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. pr -2- Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 700 c.p.c. al Pretore di Torino, depositato il 3 settembre 1984, NG LI, premesso che il locale interrato della propria autorimessa confinava con il "muro di fondazione" dello stabile del condominio di via Asuncion 7/9, in Torino, lamentava che IO SP, nella sua qualità di Amministratore del cennato condominio, avesse, tra l'altro, fatto effettuare lavori di convogliamento di acque sporche nell'intercapedine esistente tra i due edifici di sua proprietà. Si costituiva il condominio di Via Asuncion n. 7/9 in persona dell'amministratore IO SP, contestando che NG LI fosse proprietario della intercapedine. Con ordinanza in data 19 febbraio 1985 il Pretore di Torno ordinava al condominio di interrompere il ви deflusso diretto delle acque provenienti dai tubi di scarico dei lavandini posti nel piano cantine dell'edificio condominiale nell'intercapedine che separava tale edificio dall'autorimessa. Con atto di citazione in riassunzione notificato il 21 maggio 1985 NG LI conveniva davanti al Tribunale di Torino il condominio di via 3 Asuncion 7/9 in Torino, chiedendo che venisse confermato il provvedimento emesso dal Pretore. Il condominio costituitosi, resisteva alla domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di NG LI a rimuovere le tubazioni le quali fogna condominiale lefacevano confluire nella acque piovane. Con sentenza in data 24 luglio 1993 il Tribunale di Torino accoglieva sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale. Contro tale decisione NG LI proponeva appello principale. Il condominio proponeva appello incidentale. Con sentenza in data 29 marzo 1999 la Corte di appello di Torino accoglieva in parte l'appello principale. I giudici di secondo grado rilevavano, in primo luogo, che l'assemblea in data 8 febbraio 1984 l'amministratore a nominare un aveva autorizzato condominio per "contestare le difensore del pretese" di NG LI. Ne conseguiva che l'amministratore non era autorizzato a proporre domande riconvenzionali. Ciò comportava la inammissibilità delle domande riconvenzionali non accolte in primo grado e riproposte con l'appello incidentale, tra cui quella relativa all'accertamento della proprietà dell'intercapedine. Tale questione, tuttavia, poteva essere esaminata in via di eccezione, al fine di accertare la fondatezza della domanda principale. In ordine alla ammissibilità delle domande riconvenzionali accolte dal Tribunale di Torino, essendo stato proposto appello principale solo per contestarne la fondatezza nel merito, si era formato il giudicato. I giudici di secondo grado, poi, ritenevano infondato il primo motivo dell'appello incidentale, con il quale il condominio sosteneva che IO SP era stato citato in proprio e non nella qualità di amministratore del condominio. Nell'atto di riassunzione, infatti NG LI aveva individuato il convenuto con riferimento a "SP IO, nella sua qualità di amministratore del Condominio sito in Torino, via Asuncion 7/9"; tale formula era sostanzialmente uguale a quella di "Condominio di via ecc., in persona dell'Amministratore pro tempore SP IO". Passando all'esame del merito la Corte di appello 5 di Torino riteneva, innanzitutto, infondata la tesi del condominio secondo la quale l'intercapedine era di proprietà di NG LI. I giudici di secondo grado premettevano che, anche se non completata, l'autorimessa era stata comunque già costruita al momento del completamento dell'edificio condominiale. Ciò comportava che non poteva ritenersi che l'intercapedine di cui si discuteva era sorta come pertinenza dell'edificio condominiale. Stando così le cose, l'appartenenza della intercapedine alla autorimessa risultava dal regolamento condominiale predisposto dall'originario proprietario dell'intero suolo sul quale erano stati realizzati sia l'edificio condominiale che l'autorimessa ed al quale si era fatto riferimento negli atti di vendita delle singole unità immobiliari facenti parte. dell'edificio condominiale e nel successivo atto di Q acquisto dell'autorimessa da parte di NG LI. Secondo la Corte di appello erano decisivi, in proposito, le seguenti circostanze: a) nelle planimetrie allegate a tale regolamento il confine esterno dell'edificio condominiale e 6 dell'autorimessa erano stati indicati con una linea continua particolarmente evidente per il suo spessore;
b) l'intercapedine era divisa dal locale interrato della vera e propria automriessa solo da un basso muretto e da un sistema di finestrature, il che significava che la sua funzione era quella di dare aria e luce a tale locale;
c) l'art. 3, terzo comma, del regolamento condominiale stabiliva espressamente che il lotto 44 (l'autorimessa) "si estende anche nel sottosuolo dell'area destinata a cortile comune". Fuori luogo, in senso contrario, il condominio invocava la clausola del regolamento condominiale la quale prevedeva la concessione al lotto 44 del diritto di passaggio perpetuo "dalle cantine del condominio delle tubazioni di acqua, luce, forza e fognature", per ricavarne la conclusione che se la intercapedine fosse stata di proprietà di NG LI avesse fatto parte della autorimessa non avrebbe avuto senso la concessione della servitù. La servitù, infatti, aveva ad oggetto non l'intercapedine, ma le cantine del condominio. La Corte di appello di Torino, infine, riteneva che NG LI fondatamente si doleva della condanna a rimuovere le tubazioni con le quali 7 aveva collegato alla condotto fognaria condominiale i tubi di raccolta dell'acqua piovana, in quanto tale attività era stata realizzata in conformità ad un diritto di servitù espressamente previsto dal regolamento di condominio. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il condominio di via Asuncion 7/9, Torino, con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso NG LI. Motivi della decisione Con il primo motivo il Condominio ricorrente solleva due censure. Con la prima si duole del fatto che i giudici di secondo grado, senza alcuna giustificazione giuridica, abbiano ritenuto ammissibili le domande riconvenzionali accolte dal Tribunale di Torino e inammissibili quelle rigettate, e senza che dalla nessuna eccezione fosse stata proposta а controparte. La doglianza è infondata. In ordine al difetto di eccezione ad opera della controparte è sufficiente rilevare che il difetto di valida procura ad litem è rilevabile di ufficio. Per quanto riguarda il diverso trattamento delle domande riconvenzionali, la Corte di appello l'ha 8 giustificato con il fatto che con riferimento a quelle accolte, essendovi stata impugnazione solo nel merito, sulla ammissibilità delle stesse si era formato il giudicato. Con la seconda censura il condominio ricorrente deduce testualmente: L'assemblea straordinaria convocata ad hoc di costituirsi in incaricò l'avv. Pitruzzella giudizio "per contestare le pretese" manifestate da controparte nell'azione giudiziaria intrapresa. E la pretesa fondamentale dell'avversario sta proprio proprietà nell'accertamento della sua presunta esclusiva dell'intercapedine in questione : presupposto necessario per ritenere fondate le sue domande a svantaggio del Condominio. E' evidente perciò che il condominio, nel momento stesso in cui ha deciso di resistere alla azione avversaria e di contrastarla sulla base delle stesse, ma opposte ragioni, ha necessariamente munito il suo difensore del potere di spiegare tutte quelle domande riconvenzionali indispensabili allo scopo, fra le non può non rientrare quella quali sull'accertamento della sua proprietà dell'intercapedine. Con la pronuncia in esame, perciò, la Corte 9 d'Appello di Torino ha violato il disposto dell'art. 84 c.p.c. che conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande, anche riconvenzionali, che siano strettamente collegate, come quella di specie, a quelle che già formano oggetto del giudizio. Il fatto stesso di aver conferito uno specifico di costituirsi in mandato all'amministratore giudizio per contrastare l'azione del LI lascia presumere la volontà dell'assemblea condominiale di autorizzare il suo rappresentante a proporre anch'egli le domande del caso legittimandolo attivamente al proposito dal momento che costui sarebbe stato comunque abilitato dalla legge a resistere alle domande avversarie senza necessità di una apposita delibera. Senza contare che, comunque, l'amministratore, a ciò facoltizzato dall'art. 1131 c.c., poteva anche autonomamente spiegare la domanda riconvenzionale in questione che rientra fra quelle previste dall'art. 1130 sub 4) C.C. quantomeno sul piano possessorio. Egli ha, comunque, concretamente potuto introdurre la relativa domanda anche sul piano petitorio proprio perché a ciò autorizzato dalla delibera assembleare predetta. 10 La doglianza è infondata. Premesso che fuori luogo vengono invocati con riferimento ad un giudizio petitorio i poteri che spettano all'amministratore in relazione ai procedimenti possessori, va rilevato che il mandato "per contestare le pretese" avversarie non si estende logicamente (né tanto meno necessariamente) alla proposizione di una azione riconvenzionale, avente ad oggetto l'accertamento con giudicato della esistenza di un titolo dal quali risulti la infondatezza delle pretese in questione, potendo tale titolo essere invocato, con lo stesso risultato, in via di eccezione. D'altra parte, il condominio, in definitiva, una volontà ipotizza semplicemente l'esistenza di assembleare di autorizzare il suo rappresentante a proporre la domanda riconvenzionale di cui si discute, ma non deduce elementi dai quali tale volontà fosse desumibile in modo certo. Sulla base di tali considerazioni appare Br incensurabile l'accertamento della sentenza impugnata in ordine alla inesistenza di un valido manato ad litem ai fini della proposizione di domande riconvenzionali, in quanto sorretto da logica e sufficiente motivazione. 11 Con il secondo motivo il condominio ricorrente deduce testualmente: Col ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto prima del giudizio di merito che ci occupa e di cui costituisce una fase, il LI ha evocato in giudizio la persona di IO SP senza specificarne la qualità di amministratore del condominio di via Asuncion 7/9 Torino. Ciò emerge dal relativo ricorso la cui epigrafe (..
contro
GA IO, res. in Torino v. Asuncion 9 ) è chiarissima sul proposito di instaurare il contraddittorio nei confronti della · persona fisica del resistente e non dell'ente da lui rappresentato, proposito confermato anche dalla relazione di notifica richiesta e effettuata nei confronti dello stesso in proprio. L'omessa indicazione del nome dell'ente rappresentato, cioè del convenuto in senso sostanziale determina per ciò stesso la nullità dell'atto. E' ben vero che il NO si è costituito nella fase cautelare, ma è altrettanto incontestabile che fin dalla sua prima difesa in tale fase esso ha eccepito l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti (vedansi le conclusioni della comparsa di 12 risposta 12.9.84 ove in via principale si eccepisce l'improcedibilità nei confronti del chiamato in causa), eccezione prontamente ribadita anche nella prima difesa del successivo giudizio di merito (vedansi le conclusioni della relativa comparsa di risposta 21.6.85 n cui si rileva in via di eccezione: "sempreché l'atto di riassunzione possa essere preso in esame dal Tribunale il che non è per avere il LI citato personalmente il sig. SP IO"). Il motivo è infondato. Premesso che la questione della valida correttamenteinstaurazione del giudizio è stato : esaminato dalla Corte di appello di Torino solo con riferimento all'atto di riassunzione (e non al ricorso introduttivo del procedimento ex art. 700 c.p.c.) la infondatezza della doglianza sotto tale profilo risulta dalla motivazione addotta sul punto dai giudici di merito e testualmente riportata in sede di svolgimento del processo. Con il terzo motivo il condominio ricorrente censura le argomentazioni in base alle quali la Corte di appello di Torino ha ritenuto che l'intercapedini costituisse parte dell'autorimessa e deduce testualmente: 13 Le ragioni che la Corte pone a fondamento della sua convinzione sono tre. La prima discende dalla constatazione che "in le planimetrie allegate al Regolamento tutte condominiale.. i confini esterni sia dell'edificio che dell'autorimessa sono indicati con una linea continua.. particolarmente evidente per il suo spessore.." (pag. 11 della sentenza impugnata;
argomentazione che viene richiamata nella parte di motivazione sul punto a pag. 57 della stessa) da ciò deducendosi che le linee del suddetto spessore stanno ad indicare, a differenza delle altre e proprio per il loro particolare rilievo, la delimitazione fra le due proprietà. Si tratta all'evidenza di una constatazione superficiale e soprattutto errata dal momento che nelle planimetrie in questione non solo i muri perimetrali, che possono perciò considerarsi di confine, sono evidenziati con un particolare spessore, ma anche parte di quelli interni allo stabile condominiale che sicuramente non possono esserlo. Le linee presentano poi diverse misure di spessore che inducono a ritenere che si è cercato di rappresentare nel grafico la reale profondità di ogni singolo muro con la conseguenza che quelli di 14 ! maggior calibro, come quello esterno del fabbricato principale, raffigurano quelli che nella realtà sono più spessi. E questi ultimi non sono altro che i muri portanti! Desumere, perciò, come fa la Corte d'Appello di Torino, la linea di confine basandosi sulle dimensioni dei muri risultanti dalle planimetrie allegate al Regolamento di condominio è, per i motivi di cui sopra, palesemente errato, senza contare che, come è emerso in corso di causa, le planimetrie originarie, cui il Giudice d'appello fa riferimento, sono palesemente errate riproducendo : l'intercapedine come una unica area ricompresa fa il muro esterno dello stabile principale e quello dell'autorimessa, mentre nella realtà l'esistenza di tre intercapedini intervallate da avancorpi del fabbricato principale modifica comunque la supposta linea di confine rettilinea individuata erroneamente nella sentenza impugnata. La seconda argomentazione posta dalla Corte a sostegno della sua convinzione sta nella funzione tecnica che l'intercapedine assolverebbe a favore del solo leale del LI, ossia quella di dare luce e aria a tale unità. 15 Anche tale rilievo, debolissimo pur sul piano teorico, è facilmente contestabile, sia perché all'origine non esistevano le prese d'aria e di luce che solo successivamente sono state installate dallo stesso LI sull'area comune adibita a cortile che insiste sull'intercapedine, sia perchè la funzione isolante dalla stessa non può giovare sola delle proprietàesclusivamente a una prospicienti. A ben vedere, anzi, la giurisprudenza di questa Ecc.ma Corte include, in mancanza di risultanze diverse desumibili dai titoli, le intercapedini come quella di specie fra le parti comuni condominiali in quanto destinate alla aerazione о coibentazione del fabbricato (Cass. 17.3.1999; Cass. 10.5.1996). La terza ed ultima argomentazione utilizzata dalla Corte d'Appello di Torino per dedurre che è il LI e non il Condominio il proprietario dell'intercapedine sta nel dato testuale del Regolamento condominiale laddove (art. 2) è detto che "Il lotto 44 (la proprietà del LI, n. d. r.), è circoscritto in planimetria dalle lettere N-O-P-Q-S-T-N (sull'area del piano terreno che è più ridotta di quella che l'unità presenta al 16 piano inferiore, n.d.r.), tinteggiato in rosso e si estende inoltre anche nel sottosuolo dell'area destinata a cortile comune. Da tale dizione ha Corte ha falsamente desunto che il fabbricato del LI si estenda nel sottosuolo per tutta l'area sottostante quella del cortile comune. Affermare, come fa il Regolamento, che il lotto in questione si estende anche nel sottosuolo dell'area destinata a cortile non significa, infatti, che si debba necessariamente estendere per tutta l'area. Si potrebbe, anzi, argomentare a contrario sostenendo che sicuramente l'estensione del lotto al piano inferiore non copre tutta l'area del soprastante cortile (nel qual caso l'intercapedine gli apparterrebbe) perché in tal caso la norma regolamentare lo avrebbe specificato. Le doglianze sono sostanzialmente fondate. Va, in primo luogo, rilevato che appare illogico individuare i confini di un complesso condominiale (costituito dall'edificio e dagli eventuali spazi comuni adiacenti) in base al maggior rilievo grafico dato alle linee delimitanti i muri perimetrali del solo edificio (a parte il fatto che tal maggior rilievo grafico trova una sua normale 17 L giustificazione nel maggior spessore dei muri in questione). A ciò va aggiunto che, aderendo alla interpretazione delle planimetrie allegate al regolamento condominiale sostenuta dalla sentenza impugnata, non sarebbe comunque giustificata l'attribuzione della proprietà della intercapedine ad NG LI. Poiché, infatti, in tali planimetrie le linee esterne sia dell'edificio condominiale che dell'autorimessa hanno un particolare rilevo grafico, ove tale circostanza fosse effettivamente indicativa dei confini, non si saprebbe a chi attribuire lo spazio intermedio tra i due edifici, nel quale si trova l'intercapedine. Se, poi, come sembra pacifico, il cortile tra l'edificio condominiale e l'autorimessa è anch'esso qualificato come condominale condominiale nel relativo regolamento, non si comprende come (almeno) una parte dello spazio sottostante sia di(quello corrispondente all'intercapedine) proprietà di NG LI. In altri termini: o il condominio è titolare, in ordine alla utilizzazione del cortile di una (non meglio specificata) servitù avente ad oggetto la 3 18 copertura della intercapedine, ove la stessa fosse • di proprietà di NG LI (ma tal caso sarebbe incomprensibile la affermazione della natura condominiale del cortile contenuta nel regolamento), oppure NG LI sarebbe titolare di una proprietà superficiaria (ma non piena) in corrispondenza di parte del cortile condominiale comune. Tutto ciò dovrebbe, però, emergere con chiarezza dei titoli, mentre i giudici di merito hanno taciuto sul punto. E' vero, ancora, che, come riportato dalla sentenza impugnata, nel regolamento di condominio si precisa che l'autorimessa si estende anche nel sottosuolo dell'area destinata a cortile comune, ma tale espressione potrebbe far riferimento ad una maggiore estensione del solo piano cantinato rispetto a quello fuori terra (e della corrispondente esistenza di una proprietà superficiaria). Del tutto ininfluente, infine, è il fatto che la funzione dell'intercapedine sarebbe quella di dare aria e luce all'autorimessa. La particolare utilità che, per la sua struttura un immobile sia destinato a procurare ad un altro 19 immobile adiacente, infatti, può costituire oggetto non presupponedi una semplice servitù e necessariamente la proprietà in capo allo stesso soggetto dei due immobili. La insufficienza delle argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata per giustificare le conclusioni cui è giunta in ordine alla proprietà dell'intercapedine, rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze svolte dal condominio ed aventi ad oggetto il mancato esame 0 il rigetto degli elementi dai quali emergeva che la autorimessa doveva considerarsi condominiale. Con il quarto motivo il condominio ricorrente si riconoscimento del diritto di NGduole del LI di convogliare nella fognatura condominiale le acque piovane. Si deduce, in primo luogo, che, avendo inizialmente NG LI chiesto il riconoscimento del diritto di comproprietà della condotta fognaria, non potevano i giudici di merito, senza violare il divieto di proposizione di domande nuove in appello, accogliere la domanda sotto il profilo della sussistenza di una servitù. La doglianza è infondata. La Corte appello di Torino, infatti, ha esaminato 2 020 la questione della servitù solo sotto quale eccezione al fine del rigetto della negatoria proposta dal condominio. Nel merito quest'ultimo deduce, poi, che la servitù prevista nel regolamento di condominio si riferiva alle sole tubazioni esistenti al momento dell'acquisto da parte di NG LI, ma il regolamento di condominio non poteva essere interpretato nel senso di consentire l'immissione di ulteriori tubature nella fognatura condominiale. Anche tale doglianza è infondata, in quanto non viene dedotto da quali elementi, trascurati dalla Corte di appello, risultava che le disposizioni del regolamento di condominio andavano interpretate nel senso che si limitavano esclusivamente a consolidare la situazione esistente. In definitiva, vanno rigettati i primo, secondo e quarto motivo del ricorso, mentre va accolto il terzo motivo;
in relazione alle doglianze accolte la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che provvederà anche in ordine R alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo, secondo e quarto motivo 21 2 2 E T A R T I H W ) E i r N I a i z H i C n d I u i e C ) G C O i g t A t P R A P r I o . i L 8 I z a M i F v C I r 0 e O D ( S a e i i 1 l i z z i b a r a v s A r G n e o a S p i r N s a a e e M R r U a A T s e s . t l l n o N e D g ( i r i A D | Y | . D p , N € O e T 8 t 0 a N s , r E 1 e 2 2 v 0 C 9 0 A 2 4 . . 1 O T M e 6 i r E T € . O e U S 3 S R O 7 ( E 7 . a T t A a 8 d R T n i 3 N o n t E a r E t l s a L i L g e E R D A I Z N E G A T O T 0 8 , 1 9 1 T O 4 6 5 7 6 1 , 9 7 1 1 , 9 2 1 T 9 0 1 1 C E R E I L L 2 E 0 C 0 N 2 A , 1 C O L I G o 0 A A I c R i E 2 r E L R a L 1 l E E a a C I m N T o L A R C L N I E O C T A N T I S A O P C E D L I е а н е д р н a l u p t u l P e l l a e n i . d e r n o o i z n a 2 i s 0 0 s 2 e a c h o c i i n g a d g a , o , m a i o z m n i a i o d l r R u l o i e T g d l i e e d n , d o e e o n i e m l z o s a l i e e e s s e z p e a s p l a p a a t e r o a r t v n l i o g n a d u i u n p d e;
m a t i n o a r u v s o i s C a r t a z o e c n m p e t o , o n z a t e r l i s e a o v t l c n c i l a r i e o v i l i t g o o c m c a l a;
o s r o c i r l e d