Sentenza 27 ottobre 2020
Massime • 1
Non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere.
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- 1. Quando non vale l’attenuante per evasione dai domiciliariDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2026
Quando non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen.? Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. 1. La questione: mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen. La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza del Tribunale di Trapani …
Leggi di più… - 2. Arresti domiciliari, una deviazione non autorizzata è reato (Cass. 18035/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 maggio 2022
E' reato allontanarsi per oltre un chilometro dal tragitto che lo doveva portare presso la piscina comunale, integrando condotta idonea a sottrarsi alle possibilità di controllo da parte degli operanti incaricati. Per integrare i dolo dell'evasione basta la conoscenza del provvedimento restrittivo e la volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione. Corte di Cassazione sez. VI penale ud. 12 aprile 2022 (dep. 5 maggio 2022), n. 18035 Presidente Ricciarelli – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1.G.G. , con la sentenza indicata in epigrafe che ha riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado a seguito di appello del Pubblico Ministero, è stato riconosciuto colpevole del reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/10/2020, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2020 |
Testo completo
01560-21 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.897 Renato IU Bricchetti -Presidente Stefano Mogini - 27/10/2020 Relatore R.G.N. 7504/20 Massimo Ricciarelli Ersilia Calvanese Riccardo Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo avverso la sentenza pronunciata il 25/11/2019 dal Tribunale di Trapani nei confronti di IC NI IU IO, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, ad esito di giudizio abbreviato conseguente a trasformazione di giudizio direttissimo, riconosciute all'imputato IC NI IU IO l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. e le attenuanti generiche, ha condannato detto 801 imputato alla pena di mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di evasione a lui ascritti in continuazione.
2. Il Procuratore Generale ricorrente deduce i seguenti motivi.
2.1. Difetto di motivazione in ordine alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., applicata fuori dalla previsione normativa per due consecutivi e temporanei allontanamenti dal luogo di restrizione domiciliare.
2.2. Motivazione mancante in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, il cui riconoscimento appare vieppiù inspiegabile stante la pervicacia del IC nel porre in essere nella stessa serata due consecutive evasioni dal luogo degli arresti domiciliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo è fondato. Invero, in tema di evasione, la circostanza attenuante della costituzione in carcere prima della condanna non trova applicazione in ogni caso di evasione temporanea e quindi non può essere riconosciuta in favore del soggetto che si sia allontanato, per breve tempo, dall'abitazione di restrizione domiciliare per farvi subito dopo rientro (Sez. 6, n. 32383 del 18/03/2008, Castro, Rv. 240644). Dunque, non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dall'abitazione di restrizione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 4957 del 21/10/2014, Comandatore, Rv. 262154). La sentenza impugnata è altresì graficamente mancante di motivazione in ordine all'avvenuta concessione delle attenuanti generiche. Pertanto, il provvedimento in esame deve essere annullato limitatamente alla disposta concessione dell'attenuante di cui all'art. 585, comma 4, cod. pen. e delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trapani (il ricorso del Procuratore Generale è stato proposto avverso sentenza pronunciata ad esito di giudizio abbreviato, non appellabile dal Pubblico Ministero;
dunque non si tratta di ricorso per saltum e non si applica il disposto di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.) affinché, in coerente 2 Sol applicazione dei principi di diritto dettati dalle richiamate decisioni di legittimità, proceda -a nuovo giudizio sul punto e sui profili critici segnalati, colmando nella piena autonomia dei relativi apprezzamenti di merito le indicate lacune della motivazione ed eventualmente rideterminando la pena inflitta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle riconosciute circostanze attenuanti e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Trapani. Così deciso il 27/10/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Renato IU Bricchetti Stefano Moginl днори DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2021 IL CANCELIDERIE. IA Di AU 3