Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
) O D N I A EPUBBLICANT045 8970 1 V 2 E S ( A C LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Mupri SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: brouce Dott. Corrado - Presidente CARNEVALE R.G.N. 6796/00 Cron.9847 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere- Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente 35 SENTENZA sul ricorso proposto da: DE TA NU, elettivamente domiciliata in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso l'avvocato ROSSELLA UFFICIO COPIE DI TULLIO, rappresentata e difesa dall'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 ALBERTO SALZANO, giusta procura a margine del ricorso;
il 29. MAR. 2001... - ricorrente IL CANCELLIERE
contro
SC NZ OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FERRARI 35, presso l'avvocato MASSIMO MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUGGERO SONINO, giusta procura speciale per Notaio Monika Busse di Mellrichstadt (Germania) n. 332/20002001 10 del 2.5.2000; -1- controricorrente
contro
P.M. PRESSO LA PROCURA GENERALE DE CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimato avverso il provvedimento della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione Minori, depositato il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Salzano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Marzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha l'inammissibilità del ricorso. • -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale per i Minorenni di Venezia respingeva la domanda del Procuratore della Repubblica, avanzata ex art. 6 della legge n. 64 del 1994, tendente all'ottenimento dell'ordine di rientro in Germania per la minore OR SH И presso AN SE SH, in ossequio alla ordinanza del Pretore di Bad Neustadt del 30 ottobre 1997. Con altro decreto il medesimo Tribunale affidava la minore ai servizi sociali presso il Comune di Venezia. Avverso questo secondo provvedimento lo SH proponeva reclamo alla Corte di Venezia. Resisteva la madre della minore, UE DE GA, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione dello SH ad impugnare. La Corte veneta dichiarava inammissibile l'impugnativa dello SH. Rilevava infatti che era pendente il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di diniego del rientro in Germania della minore e che, ai sensi della legge n. 218 del 1995 (artt. 33 e 35) doveva applicarsi ai rapporti tra genitori e figli la legge nazionale del minore, che nella specie era quella germanica. Rilevava quindi che doveva darsi esecuzione all'ordinanza della Pretura germanica innanzi cennata che aveva disposto l'affidamento della minore allo SH. Peraltro riteneva che i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 336 C.C. possono formare oggetto di impugnativa solo se implicanti uno stabile pregiudizio per il minore, da escludersi nella specie perché il tribunale stava per definire la questione, e perché il provvedimento impugnato sarebbe in ogni caso caduto ove fosse stato accolto il ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di primo grado che aveva rifiutato il rientro. Contro tale decisione ricorre per cassazione la DE GA mentre resiste con controricorso lo SH. La ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DE DECISIONE 1) - La complessa doglianza della DE GA censura la ritenuta legittimazione ad impugnare da parte dello SH, o meglio la mancata pronuncia della eccepita carenza di legittimazione. La ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è suscettibile del rimedio di cui all'art. 111 della Costituzione, giacchè è carente di motivazione, nel senso che quella adottata è 4 meramente apparente. La decisione impugnata, infatti, avrebbe pronunciato senza rispettare i limiti di cui all'art. 115 cpc, andando ultra petita, dando per scontata la paternità naturale dello SH e dimenticando che il riconoscimento del provvedimento straniero nel nostro ordinamento spetta alla corte d'appello ordinaria e non alla sezione per i minorenni. 2) - Osserva il collegio che il ricorso riguarda una pronuncia di inammissibilità del reclamo e, nella prospettiva ribadita nella memoria, tende a rimuovere il presupposto che sostiene essere nella pronuncia stessa, ovvero la legittimazione dello SH, in quanto padre della minore, ad impugnare il provvedimento del Tribunale. Esso è inammissibile giacchè la decisione riferendosi ad un provvedimento di impugnata, provvisorio come quello adottato dal carattere Tribunale per i minorenni, non dà luogo ad alcuna statuizione definitiva, suscettibile di passare in giudicato, in tema di status della persona. L'indicazione della qualità dello SH, infatti, è stata effettuata in funzione strumentale ad una pronuncia di mera legittimazione processuale, e non di merito. 3)- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
inammissibile dichiara il ricorso. La Corte Compensa le spese del giudizio di cassazione. In Roma 1'8 gennaio 2001. Il Presidente Il Relatore гин CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile IN AM SA Passinett Depositato in Cancelleria I || 29 MAR 2001 D E A A IL CANCELLIERE T ) O S 4 S R .7 S O n T A P S Мой Голинса 7 T I 8 M 'I 9 G 1 A L E o R L rz R T A a L I D m A D 6 E I , T e N O N g L E G g e L S O L E O rt.19 B A D (A 9