Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2002, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
) d REPUBBLICA ITALIANA . 02506/02 t t e l 9 5 . t 3 r 1 a . n 6 8 9 1 - IN NOME DEL POPOLO ITALIAN ×4 6 2 . .A LA CORTE S PRE Oggetto L Пеши Москве TERZA CIVILE uflim + Джено de luce cemente delle Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Соклиза R.G.N. 12254/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI 16211/98 Consigliere -Dott. Ennio MALZONE Cron. 6019 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere 680 Rep. Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 11/10/01. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente 1,55 L3000 CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO AN, SI SS, questi nella qualità D6718972 di curatore della madre, elettivamente domiciliati in DG718947 ROMA VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
DI AR AB, ADRIATICA ARREDAMENTI SRL;
. N
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 16211/98 proposto da: 2001 ADRIATICA ARREDAMENTI SRL, con sede in Brindisi, in 1732 persona del suo Amministratore unico Dott. Michele M Petese, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato MICHELE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIORGIANNI, che la difende, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. IMAS. 5L - controricorrente e ricorrente incidentale per diritti € 7.10 contro il 10 -02 IL CANCELLIERE ZO AN, SI SS, questi nella qualità di curatore della madre, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G P DA PALESTRINA 19, presso lo studio €1,55 L3000 CANCELLERIA dell'avvocato FRANCO FRANCESCO FABIO, difesi dall'avvocato ARNALDO STEFANELLI, giusta delega in atti;
DG205020 - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro €1,55 L3000 CANCELLERIA SI TO, SI US, SI SS IN PROPRIO, DI AR AB;
- intimati DG205025 avverso la sentenza n. 336/97 della Corte d'Appello di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LECCE, Sezione II Civile, emessa il 04/04/97 e UFFICIO COPIE Richiesta copia studio depositata il 27/05/97 (R.G. 349/94); dal Sig. LORGIANNI per diritti € 3.10 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 21 MAR 2002 il Dott. Giovanni udienza del 11/10/01 dal Consigliere CORTE SUPREMANCE HERE CASSAZIONE UFFICIO COPIE Battista PETTI;
Richiesta copia studio INA IL dal Sig. udito l'Avvocato Michele GIORGIANNI;
3,10 per diritti € 18 APR. 2002 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore IL CANCELLIERE Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'accoglimento del I motivo del ricorso principale, il Richiesta copia studio dal Sig. NAIL rigetto del II e III motivo, l'assorbimento del IV per diritti € 10 13 MAB. 2002 motivo ed il rigetto dell'incidentale. IL CANCELLIERE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31 luglio 1987 RI NI, Cor- sino TO, in proprio e nella qualità di curatore provvisorio della moglie inabilitanda, ed inoltre quale esercente la patria potestà sul minore CO Alessan- dro, nonché CO EP, convenivano dinanzi al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Tribunale di Brindisi, nella veste di danneggiati, il UFFICIO COPIE danneggiante Di RI AM ed il solidale datore di Richiesta copia legale dal Sig. FRANCO lavoro RI arredamenti spa. per diritti 3.8+ 7.23 il 05.06.02 La pretesa risarcitoria derivava dall'aggressione IL CANCELLIERE subita dalla signora RI, il 27 giugno 1983, da parte DIRITTI DI del dipendente della ditta di arredamenti, presso la quale la donna si era recata per protestare in merito all'acquisto di alcuni mobili. In seguito all'infervorarsi della discussione il Di RI, perso il controllo, afferrava la mano della donna, procuran- dole la frattura dell'anulare destro, ferite e graffi 84694702 alla mano sinistra. L'episodio di violenza aveva poi determinato un grave stato depressivo ansioso con esiti permanenti. La responsabilità del De RI era stata penalmente accertata con re giudicata, ed il datore di lavoro do- 1 3 veva essere ritenuto responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.C. I danni richiesti erano, per la donna, a titolo di danno biologico, morale e patrimoniale (svolgendo la donna attività di casalinga) e per il marito ed i figli a titolo di danno morale. Si costituivano i convenuti e contestavano il fon- damento delle domande. Istruita la lite il Tribunale, con sentenza del 24 novembre 1993, accoglieva in parte le domande e liquidava alla RI la somma complessiva di lire 32.040.000, oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo, per danno biologico, per ina- bilità temporanea e per danno biologico, per inabilità temporanea e per danno morale;
liquidava poi i danni morali ai congiunti (v. amplius in dispositivo) e con- dannava in solido i convenuti alle spese processuali. La decisione era appellata. con appello principale dai danneggiati, sul quantum e sulle voci di danno non considerate e dalla RI Arredamenti con appello incidentale. Con sentenza del 27 maggio 1997 la Corte di appello di Lecce così decideva: .accoglie parzialmente l'appello incidentale del datore di lavoro RI Arredamenti e condanna Di RI AM alla rivalsa in ordine a quanto il datore 4 di lavoro corrisponda per danni, interessi, e spese;
rigetta gli altri motivi dell'appello incidentale;
. rigetta l'appello incidentale proposto da Di RI AM;
rigetta l'appello principale proposto dai Riz- zo/CO; dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di appello. Contro la decisione hanno proposto: . ricorso principale i RI/CO, affidato a quattro motivi, . ricorso incidentale la RI, affidato a quat- tro motivi, .controricorso al ricorso incidentale i ricorrenti principali. Le parti hanno prodotto memorie. Di RI AM non ha svolto difese. I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente riuniti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale merita accoglimento risultan- do infondato il ricorso incidentale, per le seguenti considerazioni. Secondo l'ordine logico delle questioni precede l'esame del ricorso incidentale che pone questioni pregiudiziali che ineriscono all'an debeatur ed alla responsabilità civile nei primi tre motivi, ed alla 5 esistenza o configurabilità del cd. danno morale ri- flesso per il quarto motivo. I motivi del ricorso incidentale, del datore di la- voro, possono così riassumersi: nel primo motivo si deduce l'error in iudicando e la violazione di norme sulla opponibilità del giudicato penale esterno (artt. 2909 c.c., 115, 116 c.p.c.) ed il vizio della motivazione su tale punto;
con il secondo motivo si deduce l'error in iudican- do ed il vizio della motivazione sulla responsabilità in relazione al cd rapporto di preposizione;
con il terzo motivo si deduce la inesistenza del nesso di causalità per il danno psichico, essendo l'episodio di violenza subito dalla vittima solo l'occasione scatenante della lesione della integrità psichica;
con il quarto motivo si nega la configurabilità giuridica del danno morale riflesso o indiretto. In senso contrario si osserva che: a.il giudice dell'appello non ha esteso automatica- mente gli effetti del giudicato penale al datore di la- voro, estraneo al processo penale, ma ha criticamente valutato la ricostruzione dei fatti relativi all'incivile comportamento del dipendente della ditta di arredamento, pervenendo al convincimento della ap- 6 3 plicabilità al caso di specie della norma di cui all'art. 2049 C.C. essendo l'illecito avvenuto nell'esercizio di una incombenza relativa alla gestione dei rapporti tra la ditta ed il cliente che vi accede per porre un reclamo. Si tratta di un apprezzamento in fatto che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto congruamente motivato. Non sussiste dunque alcuna errata applicazione del giudicato esterno. b. non decisiva è la censura (secondo motivo) se- condo cui il Di RI era solo un ragioniere -contabile della ditta, sicchè l'episodio (contestazione della merce e successiva lite) trascendeva il rapporto di preposizione. Al fine della responsabilità cd indiretta di cui all'art. 2049 C.C. è infatti sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di fatto esercitate dal dipendente ed il danno ingiusto (cfr. Cass. 17 marzo 1990 n. 2226; Cass. 26 giugno 1998 n. 6441) e la valutazione di tale nesso appartiene al prudente apprezzamento in fatto da parte del giudice del merito e si sottrae al sindacato di le- gittimità essendovi congrua motivazione v. ff. 10 della motivazione dove tale valutazione è analiticamente com- piuta). C. sussiste il nesso di causalità tra la condotta 7 1 aggressiva del dipendente e la grave lesione della in- tegrità fisica della vittima della aggressione, per la - ragione che tale nesso è deterministicamente accertato secondo la causalità materiale di cui all'art. 41 del c.p. implicitamente richiamato dall'art. 2043 C.C., sulla base del principio della equivalenza delle cause (v. Cass. 3 settembre 1998 n. 9037) come lo stesso con- sulente medico legale ha accertato secondo le regole della scienza medica (v. pag. 11 della motivazione dove si riscontra la necrosi post traumatica), d. infine, il danno riflesso morale dei familiari, in relazione ad un fatto reato è ormai riconosciuto dal diritto vivente, sulla base delle argomentazioni di cui all'incipit di questa Suprema Corte nella sentenza 23 aprile 1998 n. 4184, che qui si condividono e dalle successive conformi (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13358 e 19 maggio 1999 n. 4852 tra le tante). Si aggiunge qui la considerazione che è la stessa Corte Costituzionale ad ammettere la risarcibilità dei danni biologici psichici riflessi nell'ambito dell'art. 2059 c.c., correlato con l'art. 32 della Costituzione, e pertanto tale interpre- tazione evolutiva giova sistematicamente anche per l'estensione della tutela del danno morale che subisco- no i familiari della vittima primaria, iure proprio, come conseguenza del fatto reato, secondo una causalità 8 1 giuridica, poiché deriva direttamente dal riferimento all'art. 185 del codice penale (cfr. Co. Cost. 27 otto- bre 1994 n. 372 e 18 aprile 1996 n. 118). Per le considerazioni sin qui svolte i motivi pre- giudiziali del ricorso incidentale devono essere riget- tati. Merita accoglimento il ricorso principale della parte danneggiata, ed invero: nel primo motivo si deduce l'error iuris ed il vi- zio della motivazione e la omessa pronuncia sulla man- cata liquidazione del danno da lucro cessante alla ca- salinga, la quale, nel caso di specie, non ha potuto svolgere adeguatamente le proprie mansioni domestiche, in favore del marito e del figlio minore, a causa del danno psichico valutato in una menomazione pari al 50% delle facoltà mentali. Il danno sussiste sia per l'an che per il quantum debeatur, come esattamente rimarca la ricorrente, che ha dedotto le circostanze relative alla sua occupazione stabile in favore della famiglia. E' ormai consolidato il principio che il lavoro della casalinga sia un lavo- ro produttivo e come tale valutabile economicamente e sotto il profilo del lucro cessante (mancato guadagno, inteso cioè risparmio domestico che accresce le dispo nibilità dell'economica familiare); pertanto una volta 9 dimostrata la incidenza del danno biologico sulle atti- vità domestiche, il danno patrimoniale consequenziale deve essere integralmente risarcito ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 2043 e 2056 del c.c. con cri- teri di equità circostanziata, trattandosi di danno permanente. робника Il motivo merita accoglimento. Con il secondo motivo si deduce la violazione del principio del risarcimento integrale del danno biologi- CO, essendo la valutazione tabellare a punto inadeguata rispetto al punteggio medico legale per la lesione psi- chica 50 punti di invalidità. Il motivo è fondato, ed in vero è del tutto apodit- tica e per relationem la motivazione (ff. 13) che ri- tiene congrua la modesta stima del danno biologico per 25 milioni contro le stime tabellari a punto, tenendo conto della fragilità psichica della danneggiata;
ed in vero il danno ingiusto deve essere integralmente risar- cito, anche sotto il profilo del danno psichico ed il punteggio elevato, da parte del medico legale, ne rive- la la gravità e la consistenza a partire dal fatto le- sivo scatenante, che è il fattore causale determinante. Non si comprendono allora le ragioni di una valuta- zione che riduce tale danno alla liquidazione di una micropermante. 1 10 Con il terzo motivo si deduce la errata valutazione del danno morale commisurato a quota del danno biologi- CO. Il motivo merita accoglimento in quanto la motiva- 0 0 2 . zione (ff. 14) non ne valuta la particolare gravità in ROMA relazione alla perdita delle qualità della vita, pro- prio per la particolare intensità della sofferenza e 109T 129,11 del dolore che la stessa consulenza medico legale evi- 4587 30,98 denzia: il danno morale, in una lettura costituzional- TOT. 160,10 mente correlata agli articoli 2 e 3 della Costituzione non è soltanto pretium doloris, ma lesione della digni- AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Z tà umana della parte lesa.
1.3.02. REGIST 990La 990. Resta assorbito il quarto motivo, che verte sulla ( cintormanter (E liquidazione delle spese processuali, che dovranno' es- (Do PO) sere riliquidate per i vari gradi ed anche per que espon. GI (DMRACCICHINI) giudizio di cassazione da parte del giudice del rinvio, Corte di appello di Lecce, che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale, cassa in relazione, e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di ap- pello di Lecce. Roma 11 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE EST.ド Behin, FK IL PRESIDENTE Vlefsentimieni IL CANCELLIERE C1 11 Gina Gasoli Il Sig. Avv.to Fabio ERANCESCO FABIO con versamento IN CONT ANY... del 6 01 della CREDITO IT ALA AG.02008 ha pagato € 160 10 per registrazione e bolli della suestesa sentenza. Roma, 20025-010:-2002 IL CANCELLI E