Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/1990, n. 14436
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Sentenza 26 settembre 1990

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La qualità di destinatario delle norme antinfortunistiche va accertata, caso per caso, dal giudice di merito con riferimento alle mansioni in concreto svolte. La direzione commerciale della impresa non esclude, di per sè, la qualità di destinatario delle predette norme, potendo avere tale direzione carattere integrativo e non esclusivo della posizione del soggetto nell'ambito dell'impresa. ( V mass n 167018).*

In tema di destinatari delle norme di prevenzione antinfortunistica, il Presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali non può essere, da solo, considerato il rappresentante della società, appartenendo la rappresentanza all'intero consiglio di amministrazione, salvo delega che questi faccia ad un comitato esecutivo o ad un singolo consigliere (amministratore) delegato. La delega delle attribuzioni del consiglio di amministrazione ad uno (o più) dei suoi membri importa il conferimento della facoltà di esercitare i poteri dell'intero organo collegiale. Una volta conferita la delega, l'Obbligo di vigilanza sulla osservanza delle misure antinfortunistiche passa dall'intero consiglio di amministrazione al delegato.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/1990, n. 14436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14436
    Data del deposito : 26 settembre 1990

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