Sentenza 19 febbraio 2003
Massime • 1
L'utilizzazione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni accusatorie rese dal testimone irreperibile, qualora la sua irreperibilità non sia conseguenza di una scelta volontaria per sottrarsi all'esame da parte dell'imputato, rientra nella previsione dell'art. 111 comma 5 Cost. che, in presenza di accertata impossibilità di natura oggettiva, deroga al principio costituzionale che garantisce la possibilità del contraddittorio in dibattimento, per cui la valutazione del giudice sulla mancata presenza del testimone deve fondarsi su un rigoroso e approfondito accertamento, dovendo escludersi che costituisca idonea prova dell'irreperibilità una verifica burocratica, che prenda semplicemente atto del difetto di notificazione o che si limiti alle risultanze anagrafiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2003, n. 18150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18150 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 19/02/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - N. 277
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 20596/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale;
nei confronti di:
CH OR, n. a Palermo il 9.3.1963;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, emessa il 5.4.2002;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dott. A. Frasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
OR CH fu condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di un anno di reclusione e L.
5.000.000 di multa per avere ceduto, il primo gennaio 1995, due dosi di eroina (art. 73 co. 5 dPR 309/90) a AR AZ.
La colpevolezza dell'imputato fu fondata sulle dichiarazioni accusatone rese alla polizia giudiziaria dalla AZ, di cui era stata data lettura in dibattimento, non essendo ella comparsa. La Corte d'appello di Palermo - preso atto che la AZ si era sottratta all'esame dibattimentale da parte dell'imputato e del suo difensore e che non ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 512 c.p.p. (impossibilità di ripetizione dell'atto assunto dalla polizia giudiziaria per fatti o circostanze imprevedibili)- in applicazione dell'art. 526.1-bis c.p.p. assolveva il CH, ritenendo l'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni testimoniali.
Ricorre il pubblico ministero per violazione dell'art. 526 c.p.p. "sotto la specie dell'inesatta e illogica valutazione della situazione in essa disciplinata" e per vizio di motivazione sulle colpevolezza dell'imputato, osservando che l'irreperibilità del testimone, ossia una situazione oggettiva che impedisce al teste di poter rendere l'esame, non integra la situazione di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto volontariamente all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Osserva il Collegio che anche la possibilità - disciplinata dall'art. 512 c.p.p. - di lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, imprevedibile al momento in cui l'atto fu assunto in fase di indagini preliminari, va intesa come attuazione della previsione, concessa al legislatore, di regolare "i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio (...) per accertata impossibilità di natura oggettiva " (art. 111 co. 5 Cost.), nel quadro costituzionale incentrato sul principio secondo cui "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore" (artt. 111 co. 4 Cost. e 526. 1-bis c.p.p.). Come ha recentemente affermato questa Corte (v. Cass. 6^ sz., 8.1.2003, Pantini), l'irreperibilità del teste è di per sè una situazione "neutra", che necessita di ulteriore qualificazione da parte del giudice ai fini che interessano in questa sede. L'irreperibilità del teste può costituire impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio - con l'effetto di rendere pienamente utilizzabili contro l'imputato le letture disposte ex art. 512 c.p.p. - allorquando venga escluso dal giudice che detta irreperibilità sia la conseguenza di scelta volontaria del dichiarante per sottrarsi all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
Poiché l'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie, acquisite ex art. 512 c.p.p., costituisce deroga al principio costituzionale cardine previsto dall'art. 111 Cost., che garantisce la possibilità di contraddittorio in dibattimento, la valutazione del giudice sulla natura oggettiva della irreperibilità deve fondarsi su ogni rigoroso e opportuno accertamento, non potendo costituire idonea prova di irreperibilità una verifica burocratica e routinaria, come il difetto di notificazione o le risultanze anagrafiche. Nel caso di specie, la corte d'appello di Palermo ha adeguatamente spiegato come non emergesse tale "accertata impossibilità oggettiva", con la conseguenza di non poter utilizzare le dichiarazioni accusatorie della AZ per l'espresso divieto costituzionale, codificato nell'art. 526.1 - bis c.p.p. Tale accertamento di fatto, non illogicamente motivato, si sottrae ad ogni censura, alla pari del giudizio sull'assenza di altri elementi probatori diversi da quelli emergenti dalle dichiarazioni della AZ.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003