Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma quinto cod. proc. pen, secondo la quale le unità di tempo stabilite per il termine finale si computano "intere e libere", non comporta l'esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, in quanto l'esistenza del giorno festivo rileva unicamente nella diversa ipotesi di cui al comma terzo, ove è previsto che il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2004, n. 37988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37988 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 581
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 8212/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS TO, n. a Napoli il 22.7.1958;
avverso l'ordinanza 7.1.2004 del Tribunale per il riesame di Napoli. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IACOVIELLO F. M. che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
In data 6.10.2003 il P.M. presso il Tribunale di Napoli disponeva il sequestro probatorio di un apparecchio elettronico del tipo videopoker, ipotizzando - nei confronti di TO TO - i reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen., 110 T.U. leggi di P.S..
Con ordinanza del 7.1.2004 il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'TO, il quale ha eccepito:
- la nullità del procedimento incidentale e dell'ordinanza conclusiva di esso, per avere ricevuto, esso difensore e lo stesso indagato, l'avviso di udienza meno di tre giorni liberi consecutivi dalla data di fissazione. La decisione del Tribunale del riesame, inoltre, sarebbe intervenuta oltre i dieci giorni dalla ricezione degli atti.
La prima doglianza svolta in ricorso è fondata e deve essere accolta.
1. Nella fattispecie in oggetto:
- l'udienza camerale per la trattazione del riesame era stata fissata per il giorno 2.1.2004 e poi rinviata al giorno 7.1.2004, per il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi dalla data della notifica a quelle dell'udienza;
- i giorni 4 e 6 gennaio erano festivi e, per la nuova udienza del 7 gennaio, il difensore e l'indagato hanno ricevuto l'avviso il 3.1.2004;
- la decisione del Tribunale è intervenuta il 7.1.2004 e gli atti erano stati ricevuti dal Tribunale il 27.12.2003.
2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa, è causa di nullità generale dell'atto, a regime intermedio, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (vedi Cass.: Sez. Unite, 7.3.2002, n. 8881 e Sez. 2^ 24.7.2003, n. 31440. In senso contrario, però, Cass., Sez. 6^, 9.5.2003, n. 20710);
- la proroga di diritto del termine, stabilito a giorni, che scada in giorno festivo non si applica ai termini dilatori computabili a giorni liberi, come quello stabilito dall'art. 309, comma 8, c.p.p. per la notifica dell'avviso della data di udienza fissata per il riesame. Solo se anche il giorno prima della serie di tre unità minime previste fosse in ipotesi festivo, bisognerebbe spostarne la decorrenza iniziale (vedi Cass.: Sez. 5^, 30.8.1997, n. 3497; Sez. 4^, 24.1.1997, n. 2101; Sez. 3^, 23.9.1995, n. 831);
- la regola di cui all'art. 172, 5 comma, c.p.p. - secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere" - non comporta l'esclusione dal computo degli eventuali giorni festivi intermedi, giacché l'esistenza di una festività rileva soltanto nella diversa ipotesi di cui al 3 comma del medesimo art. 172 (vedi Cass., Sez. L 12.7.1996, n. 3559). Alla stregua degli anzidetti principi di diritto, deve rilevarsi che, nella specie - caratterizzata dalla concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario - il difensore e l'indagato hanno ricevuto il (secondo) avviso meno di tre giorni liberi consecutivi dalla data di fissazione dell'udienza, alla quale non sono comparsi.
La nullità è stata eccepita nei termini di legge e l'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli quale giudice del riesame.
3. Quanto alle seconda doglianza, va ribadito, invece, l'orientamento costante di questa Corte Suprema secondo il quale, in tema di procedimento di riesame, la natura perentoria del termine di dieci giorni, entro il quale il tribunale deve emettere la propria decisione, ai sensi dell'art. 309, 10 comma, c.p.p., non ha alcuna influenza sul metodo di calcolo del termine stesso, per cui il "dies a quo" non si computa nel conteggio e la scadenza del termine in giorno festivo deve essere prorogata al giorno seguente non festivo (vedi Cass.: Sez. 6^, 24.6.1998, n. 1795, Pecoraio;
Sez. 2^, 21.11.1997, n. 5699, Primerano;
Sez. 6^, 15.2.1996, n. 4571;
Borzoni).
Nella specie (ove gli atti sono stati ricevuti il 27.12.2003) la decisione, intervenuta il 7.1.2004, deve considerarsi emessa nel termine di legge, a norma dell'art. 172, 3 comma, c.p.p., perché il 6 gennaio era festivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2004