Sentenza 27 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12565 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' T REPUBBLICA ITALIANA 12 565 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN. LA CORTE SUP E A otto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 7376/01 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron. 26447 Dott. Alberto SPANO' Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.29/04/03 ConsigliereDott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLAtempore, FREZZA 17, presso 1'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RE ET, elettivamente domiciliato in ROMA 2003 VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 2511 STEFANO MARINI BALESTRA, che lo rappresenta e difende, -1- r giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 204/00 del Tribunale di VITERBO, depositata il 17/03/00 R.G.N. 170/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato MARINI BALESTRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- INPS
contro
RE TT SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 11 ottobre 1994 TT RE conveniva in giudizio davanti al Pretore di Viterbo l'INPS esponendo di essere titolare dal 1990 di pensione ( rectius : assegno di invalidità, che in data 28 gennaio 1994 era stata revocata dall'Istituto. Chiedeva, in conseguenza, il ripristino del beneficio. Dopo avere disposta consulenza tecnica il Pretore adito con sentenza n. 276 del 1995 rigettava la domanda. Con sentenza in data 2 marzo 2000 il Tribunale di Viterbo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal RE, riconosceva a quest'ultimo il diritto a percepire la pensione di invalidità a decorrere dal 20 novembre 1997, condannando l'INPS al pagamento dei ratei maturati e maturandi da tale data, oltre rivalutazione e interessi. L'INPS ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste l'assicurato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'Istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 della legge 12 giugno 1984 n. 222 nonché dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, deduce che il Tribunale, pur avendo riconosciuto la legittimità della revoca della pensione di invalidità, avrebbe dovuto attribuire, a causa della successiva decorrenza dell'infermità invalidante " l'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 e non già la pensione di invalidità di cui al citato art. 10 del R.D.L. n.1272 del 1939, non più in vigore. Con il secondo motivo l'INPS si duole che il Tribunale di Viterbo abbia fissato la decorrenza della prestazione a decorrere dal 20 novembre 1997, data in cui il c.t.u. 1 aveva accertato che sussisteva la riduzione della capacità di lavoro del RE a meno di un terzo rispetto alle occupazioni confacenti alle sue attitudini, anziché, come per legge (art. 12 secondo comma legge n. 222 del 1984 e art. 7 secondo e terzo comma legge 9 gennaio 1963 n. 9 ), dal primo giorno successivo a quello dell'accertato raggiungimento dello stato invalidante. Con il terzo motivo, infine, l'Istituto ricorrente si duole che il Tribunale abbia riconosciuto sui ratei maturati il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria in violazione dell'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n.412. Il primo motivo di ricorso è fondato. Gli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 12 giugno 1984, innovando sull'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1936 n. 636, modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160, hanno sostituito l'unico beneficio previdenziale della pensione di invalidità previsto dalla normativa previgente di cui ai citati artt. 10 e 24, con due provvedimenti, costituiti uno (citato art. 1) dall'assegno ordinario di invalidità e l'altro (art. 2) dalla pensione ordinaria di inabilità. Per l'assegno ordinario di invalidità deve essere accertata una riduzione della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini almeno a meno di un terzo, mentre per la pensione ordinaria di inabilità deve essere accertata una permanente e assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ( v. art 1 primo comma e art. 2 primo comma legge n. 222 del 1984 ). Inoltre mentre l'assegno ordinario di invalidità è riconosciuto per tre anni e può essere confermato per periodi della stessa durata, venendo a essere attribuito, dopo tre successivi riconoscimenti, a tempo indeterminato ( v. art. 1 commi settimo e ottavo ), la pensione ordinaria di inabilità è sempre riconosciuta a tempo indeterminato, salva sua revoca per accertate cause di incompatibilità (v. art. 2, quinto comma ). 2 Infine sia per l'assegno ordinario di invalidità, confermato a tempo indeterminato come la pensione di inabilità, e sia per la stessa pensione di inabilità è prevista la revoca o la riduzione ( da pensione in assegno ) a seguito di revisione disposta dall'INPS per l'accertamento della permanenza del necessario requisito sanitario ( v. art.9 legge n. 222 citata ). Nella specie poiché a norma dell'art. 12 primo comma della citata legge n. 222 del 1984 quest'ultima normativa è applicabile alle prestazioni previdenziali liquidate con decorrenza successiva alla sua entrata in vigore e poiché il beneficio era stato liquidato con decorrenza successiva alla entrata in vigore della citata legge n. 222 e, dopo la revoca disposta dall'INPS, era stato riconosciuto dal giudice con ulteriore decorrenza successiva, esso poteva essere riconosciuto giudizialmnte o come assegno ordinario di invalidità o come pensione ordinaria di inabilità. con le conseguenze inerenti alla relativa disciplina ( in particolare anche con conseguente richiesta per l'assegno ordinario di invalidità di un diverso requisito contributivo, che presuppone per la legge n. 222 del 1984, la sua maturazione nel quinquennio antecedente la corrispondente domanda amministrativa ). Nella specie pur sembrando che sia stata accertata in capo all'assicurato una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di un terzo e non una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ( ora richiesta dalla nuova normativa per la pensione di inabilità), non poteva, allora, dal Tribunale essere riconosciuta in base al requisito sanitario " accertato, la pensione ma, caso mai, soltanto l'assegno di invalidità. Ma per tale ultimo beneficio, una volta accertata la sussistenza del requisito sanitario, avrebbe dovuto accertare se sussistevano gli altri requisiti fiscali e contributivi, diversi e distinti da quelli necessari per la erroneamente riconosciuta pensione di inabilità. 3 Ne consegue che in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri due, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma, la quale dovrà accertare se al RE, sulla base degli accertamenti sanitari eseguiti, sia dovuta la pensione ordinaria di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità (come sembrerebbe desumersi dalla affermata riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato medesimo ) con conseguente accertamento degli ulteriori, distinti e corrispondenti requisiti contributivi e fiscali richiesti per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione ordinaria di inabilità e con la conseguente e corretta attribuzione della decorrenza del beneficio eventualmente riconosciuto e degli accessori dovuti sui ratei corrisposti in ritardo. In particolare la Corte di merito si uniformerà al seguente principio di diritto: "la prestazione previdenziale riconosciuta con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 può essere attribuita o come assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art.1 di tale legge inteso come riduzione della - capacità di lavoro dell'assicurato almeno a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative- o come pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2 della legge medesima - intesa come impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa - e sempre che sussistano i requisiti sanitari, contributivi e fiscali dell'una o dell'altra prestazione ."
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma il 29 aprile 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente tulanociciell Matale Capitiu s 4 ہوے IL CANCELLIEREbobfzanc Depositato in Cancelleria A N oggi, 2.7 AGO. 2003 E R P U S IL CANCELLIERECANCELLI 3 Zanco 8 0 8 1 A I 8 S . D S , T : A R O N T L A , ' L A 0 L O S 9 L : B E E 8 F I D : E D 1 I I S 1 N A N T G E S E O S O G I A P G D A M E I E L O , A T O T D A I R L T E R I L S T I E D N G D E E ● S R E i k