Sentenza 2 marzo 2002
Massime • 1
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di legittimità (nella specie era stato dedotto il fatto di non aver considerato, ai fini del riconoscimento del diritto all'assunzione del ricorrente, che questi era posizionato al centoventiseiesimo posto della graduatoria concorsuale ed aveva diritto all'assunzione avendo l'azienda assunto i concorrenti fino al centoquarantasettesimo posto in graduatoria; la Corte ha ritenuto che non ricorressero gli estremi dell'errore revocatorio, essendo stata dedotta non la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, ma l'omessa o inesatta valutazione di un atto processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3041 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE ST AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COPPOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMILIO PAOLO SANDULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GESTIONE STRAORDINARIA TRASPORTI IRPINI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MASSIMI 15, presso lo studio dell'avvocato MARIA JOSÈ VACCARO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7091/00 della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 29/05/00 R.G.N. 14539/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SANDULLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, pronunciando in Camera di Consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
Svolgimento del processo
Con ricorso al pretore di Avellino il sig. CA De ST, premesso di avere partecipato ad un concorso indetto per l'assunzione di 25 conducenti di linea bandito dalla Gestione Straordinaria Trasporti Irpini in cui era risultato idoneo, si doleva del fatto che, pur essendo stato sottoposto a visita medica ed invitato a produrre i documenti, non era stato poi immesso in servizio. Chiedeva pertanto che il pretore dichiarasse che il rapporto di lavoro si era instaurato sin dal 19 dicembre 1989, data della delibera di assunzione in servizio dei collocati utilmente in graduatoria. La domanda, accolta dal Pretore, è stata respinta dal Tribunale di Avellino, contro cui il De ST ha proposto ricorso per cassazione in base a sei distinti motivi.
Questa Corte, con sentenza 29 maggio 2000 n. 7091, ha accolto il 6^ motivo di ricorso, con il quale il De ST denunciava la violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 c.p.c. e dell'articolo 1337 c.c., oltre che vizi di motivazione, in quanto il tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia sulla domanda subordinata proposta per ottenere la condanna di controparte al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale. Ha respinto gli altri cinque motivi di ricorso, con cui il De ST censurava la sentenza del Tribunale in punto di mancata costituzione del rapporto. Avverso tale sentenza il De ST propone ricorso per revocazione, deducendo tre errori di fatto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, illustrati da memoria.
Si è costituita la Gestione Straordinaria Trasporti Irpini, resistendo.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole, qualificandolo come errore di fatto, che la sentenza impugnata non abbia considerato che il ricorrente era posizionato al 126^ posto della graduatoria concorsuale, ed aveva quindi diritto all'assunzione, avendo l'azienda assunto i concorrenti fino alla 147' posizione di graduatoria. Il motivo è inammissibile.
L'errore di fatto che legittima l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 cod. proc. civ. è configurabile quando sussiste un contrasto tra la rappresentazione della realtà emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e documenti processuali, purché tale contrasto emerga con assoluta immediatezza e sia di semplice e concreta rilevabilità; non è configurabile pertanto errore revocatorio quando si denunci non già la falsa percezione di un fatto incontrovertibile, bensì l'omessa o errata valutazione di un atto processuale (Cass. 1 dicembre 1999 n. 13401). In particolare, riguardo alla revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità di tale contrasto presuppone che la decisione appaia fondata sull'affermazione di esistenza o inesistenza di quel fatto che, per converso, la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di legittimità (Cass. 16 febbraio 2000 n. 1747). Il vizio di cui si duole il ricorrente è quello di omessa valutazione della sua posizione nella graduatoria, rispetto alla assunzione di candidati in posizione successiva rispetto alla sua, il che non integra, per quanto detto sopra, un errore revocatorio. Nè il ricorrente indica in quale atto avrebbe dedotto la sua posizione n. 126, e che la sentenza impugnata, con errore di fatto, abbia viceversa posto a fondamento della propria decisione una posizione diversa, nel che sussisterebbe l'errore revocatorio. Risulta invece che la sentenza impugnata è fondata su argomentazioni giuridiche (carattere meramente autorizzatorio della delibera) che prescindono dalla collocazione del De ST, sulla cui precisa posizione in graduatoria non è sorto contrasto.
Con il secondo motivo il ricorrente, dopo avere riportato per intero il testo della delibera adottata dalla Commissione amministratrice il 24.1.1992 n. 45, la cui parte dispositiva delibera "l'assunzione in servizio di prova di n. 23 unità di personale idonee al concorso per conducente di linea fino all'esaurimento della relativa graduatoria di merito", si duole che il Tribunale le abbia negato la natura di un vero e proprio provvedimento di assunzione, e che la sentenza di questa Corte abbia condiviso tale valutazione;
ciò posto, qualifica come errore di fatto la ritenuta esistenza di circostanze di fatto condizionanti l'efficacia della manifestazione di volontà, rappresentate dalla carenza di organico e dalla materiale impossibilità dell'azienda di eliminare tale carenze. La inammissibilità anche d i questo secondo motivo dell'odierno ricorso risalta con ogni evidenza, sol che si consideri che esso deduce come errore di fatto l'affermazione o la negazione di circostanze relative alla attuazione di una delibera della quale la sentenza impugnata, con valutazione incensurabile in sede revocatoria, ha dichiarato il carattere non direttamente costitutivo del rapporto di lavoro preteso.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce come errore di fatto la circostanza che la sentenza impugnata abbia ritenuto non intervenuta l'approvazione regionale della delibera di scorrimento integrale nella graduatoria, contro le presunzione desumibile dalla mancata produzione, da parte della GTI, a ciò onerata dal Pretore, del provvedimento regionale di diniego dell'approvazione, la quale deve quindi ritenersi intervenuta.
Anche tale motivo è inammissibile, perché l'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza di Cassazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile l'istanza per la revocazione di una sentenza della Cassazione, con la quale si pretendeva di ravvisare il vizio revocatorio nel fatto che la stessa Corte non si fosse accorta che il giudice d'appello non s'era, a sua volta, accorto che la sentenza di primo grado non aveva previsto una determinata circostanza relativa alla controversia in oggetto) (Cass. 21-4-1999 n. 3928). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 38.720 pari ad Euro 20,00 oltre Euro 2.000 pari a L.
3.872.540 per onorari di avvocato.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di revocazione liquidate in L. 38.720 pari ad Euro 20,00 oltre Euro 2.000 pari a L.
3.872.540 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 10 dicembre 2001. Depositato in Cancelleria 2 marzo 2002