Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
La circostanza attenuante della riparazione del danno non si realizza, in riferimento ai fatti criminosi aventi ad oggetto l'emissione di assegni bancari senza copertura, con il solo pagamento dell'importo dell'assegno, essendo necessario che sia risarcito l'intero pregiudizio economico, rappresentato anche dalle spese, dagli interessi, dal lucro cessante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2010, n. 27191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27191 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 16/06/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 2461
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 249/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH CE, n. 18.4.1960;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 22.9.2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udito il pubblico ministero rappresentato dal i sostituto procuratore generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. CH CE, dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di un assegno bancario, impugna la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ha riconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p.p., n. 4 e conseguentemente ridotto la pena, escludendo nel contempo la ricorrenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 648 cpv. c.p. e art. 62 c.p., n. 6. 2. Con il ricorso denuncia la violazione dell'art. 648 cpv. c.p., e art. 62 c.p., n. 6; eccepisce altresì la prescrizione del reato.
3. Le doglianze sono manifestamente infondate.
4. L'ipotesi attenuata della ricettazione è stata invero esclusa sulla base di una corretta valutazione globale del fatto e della personalità dell'agente, condotta alla stregua dei criteri fissati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 2^, 9.5.2007, Ferrari;
sez. 2^, 8.1.2009, Galli); ne' si mostra incompatibile con tale statuizione la riconosciuta tenuità del danno patrimoniale, la quale pertiene solamente ad uno dei diversi elementi che devono concorrere alla complessiva e più ampia determinazione della tenuità del fatto.
Allo stesso modo del tutto conforme ai principi è l'esclusione dell'avvenuto risarcimento integrale del danno, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità (sez. V, 6.4.1999, Ferrero), la circostanza attenuante della riparazione del danno non si realizza con il solo pagamento dell'importo dell'assegno, essendo necessario che sia risarcito l'intero pregiudizio economico, rappresentato anche dalle spese, dagli interessi, dal lucro cessante.
5. Quanto alla dedotta prescrizione, deve rilevarsi che, essendo intervenuto nella specie annullamento solo parziale da parte della Corte di cassazione, avente ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la prima pronuncia di appello era già divenuta su tali ultimi punti irrevocabile, con la conseguente irrilevanza della eventuale sopravvenienza di cause di estinzione del reato (sez. un., 23.11.1990, Agnese, rv 186164; sez. un., 11.5.1993, Ligresti, rv 193418; sez. un., 26.3.1997, Attinà, 207640).
6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010