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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17524 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sefttite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 17524 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/02/2023 Il Procuratore generale, Franco Zacco, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ND AN ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello avverso la sentenza del 17 gennaio 2022, con la quale il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello aveva trascurato le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, essendosi limitato a formulare affermazioni apodittiche, peraltro già previamente considerate e smentite dal giudice 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, con il terzo motivo dell'atto di appello, ci si era lamentati del fatto che il giudice di primo grado aveva escluso l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 sulla sola scorta dei soli precedenti penali dell'imputato. Secondo il ricorrente, inoltre, tale elemento aveva reso non valida la motivazione anche con riferimento alla non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che era stata esclusa solo in forza dell'esclusione della richiamata ipotesi di lieve entità. La causa di non punibilità, infatti, non poteva essere esclusa solo in forza dei precedenti penali dell'imputato, ma il giudice di merito avrebbe dovuto valutare il fatto nella sua realizzazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 4 legge n. 110 del 1975, 131-bis cod. pen. e 581 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che i motivi di appello inerenti alla sussistenza del giustificato motivo del porto dell'arma, alla valutazione dell'elemento soggettivo, alla sussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche avevano una specificità estrinseca con enunciazione di chiari rilievi critici rispetto alla decisione impugnata. Il giudice di secondo grado, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare generici e inammissibili i motivi di appello. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 12727). L'art. 581 cod. proc. pen., infatti, nel disciplinare i requisiti di forma dell'atto di appello, ne condiziona l'ammissibilità all'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Da tale presupposto, ne discende che il requisito di specificità risiede nell'esigenza di chiarire con esattezza il tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatorie, e ad individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti. Tale requisito, così come univocamente ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, si ritiene integrato con l'indicazione delle linee essenziali delle ragioni finalizzate a sollecitare una diversa risposta del giudice adito, rispetto alle valutazioni offerte dal giudice di primo grado, le quali, quindi, devono essere espressamente contestate, sia sul piano logico che su quello giuridico. Nel caso di specie il ricorso è fondato perché il ricorrente ha in modo puntuale presentato delle censure alla sentenza di primo grado, sicché la Corte di appello doveva valutare - previa instaurazione di rituale contraddittorio - i motivi di appello tra i quali vi era la contestazione della "mancata derubricazione nel fatto lieve per la errata esagerata valorizzazione dei precedenti penali e la mancata concessione delle attenuanti generiche in base al comportamento collaborativo in sede di perquisizione". L'appello, infatti, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi solo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 10/02/2023
lette/sefttite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 17524 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 10/02/2023 Il Procuratore generale, Franco Zacco, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ND AN ricorre avverso l'ordinanza del 12 ottobre 2022 con la quale la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello avverso la sentenza del 17 gennaio 2022, con la quale il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La Corte di appello ha evidenziato che l'atto di appello aveva trascurato le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione, essendosi limitato a formulare affermazioni apodittiche, peraltro già previamente considerate e smentite dal giudice 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali, poiché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, con il terzo motivo dell'atto di appello, ci si era lamentati del fatto che il giudice di primo grado aveva escluso l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110 del 1975 sulla sola scorta dei soli precedenti penali dell'imputato. Secondo il ricorrente, inoltre, tale elemento aveva reso non valida la motivazione anche con riferimento alla non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che era stata esclusa solo in forza dell'esclusione della richiamata ipotesi di lieve entità. La causa di non punibilità, infatti, non poteva essere esclusa solo in forza dei precedenti penali dell'imputato, ma il giudice di merito avrebbe dovuto valutare il fatto nella sua realizzazione. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali, con riferimento agli artt. 4 legge n. 110 del 1975, 131-bis cod. pen. e 581 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che i motivi di appello inerenti alla sussistenza del giustificato motivo del porto dell'arma, alla valutazione dell'elemento soggettivo, alla sussistenza della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche avevano una specificità estrinseca con enunciazione di chiari rilievi critici rispetto alla decisione impugnata. Il giudice di secondo grado, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare generici e inammissibili i motivi di appello. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova premettere che, in tema di impugnazione, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 12727). L'art. 581 cod. proc. pen., infatti, nel disciplinare i requisiti di forma dell'atto di appello, ne condiziona l'ammissibilità all'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Da tale presupposto, ne discende che il requisito di specificità risiede nell'esigenza di chiarire con esattezza il tema devoluto, così da evitare impugnazioni di natura meramente dilatorie, e ad individuare il contenuto e la finalità dei rilievi proposti. Tale requisito, così come univocamente ritenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, si ritiene integrato con l'indicazione delle linee essenziali delle ragioni finalizzate a sollecitare una diversa risposta del giudice adito, rispetto alle valutazioni offerte dal giudice di primo grado, le quali, quindi, devono essere espressamente contestate, sia sul piano logico che su quello giuridico. Nel caso di specie il ricorso è fondato perché il ricorrente ha in modo puntuale presentato delle censure alla sentenza di primo grado, sicché la Corte di appello doveva valutare - previa instaurazione di rituale contraddittorio - i motivi di appello tra i quali vi era la contestazione della "mancata derubricazione nel fatto lieve per la errata esagerata valorizzazione dei precedenti penali e la mancata concessione delle attenuanti generiche in base al comportamento collaborativo in sede di perquisizione". L'appello, infatti, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi solo quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 10/02/2023