Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8138 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
el 63376 2 0813 8/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TE Oggetto ONE TRIBUTORIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: rancesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 3340/99 on.22373 Presidente Cr Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 23/01/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO- Rel. Consigliere C.C. Dott. Achille MELONCELLI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 63376 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LIVORNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO 2002 GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato MACCHIA PAOLO, giusta procura in calce;
227 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 31/97 della Commissione tributaria ( regionale di FIRENZE, depositata il 21/01/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato, con le conseguenze di legge. -2- Svolgimento del processo Il Comune di Livorno, per conto della propria azienda municipalizzata Asem, ricorreva innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Livorno avverso il silenzio-rifiuto della Direzione Re- gionale delle Entrate della Toscana, sezione distaccata di Livorno, formatosi su una richiesta di rimborso di ritenute operate sugli interessi maturati sulle giacenze in conto corrente bancario, per gli anni 1992-1993, per complessive £53.530.852, sostenendo l'illegittimità della tassazione ope- rata ex art. 26, 4° comma, del D.P.R. 600/73, stante la mancanza di soggettività passiva disposta dall'art. 88 del TUIR (D.P.R. 917/86), estensibile alle aziende municipalizzate. L'adita Commissione, con decisione n. 135 in data 11-4-95 accoglieva il ricorso. A seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, avente ad oggetto la legittimità del prelievo operato ex art. 26, 4° comma, del D.P.R. 600/73 anche nei confronti di soggetti esenti dall'Irpeg, la Commis- sione Tributaria Regionale della Toscana, con la decisione in esame, confermava l'impugnata deci- sione, rigettando l'appello; riteneva, tra l'altro, che “in assenza di soggettività passiva, non si possa giungere, in virtù di una disposizione in materia di riscossione, (art. 26, 4° comma, D.P.R. 600/73), a creare una nuova forma autonoma di imposizione, con evidente ripristino di quella soggettività tributaria espressamente esclusa da una norma di diritto sostanziale". Ricorre per cassazione, con un unico motivo, l'Amministrazione delle Finanze;
vertendosi in tema di procedura camerale, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. Resiste con controricorso il Comune di Livorno. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73 e dell'art. 88 TUIR n.917/1986, e relativo difetto di motivazione, per avere il Giudice di secondo grado erronea- mente affermato che gli interessi su somme di spettanza degli enti non soggetti all'Irpeg (tra cui ap- punto il Comune di Livorno) non devono subire la ritenuta di cui all'art. 26 sopraindicato. Il ricorso è fondato. Per ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le alre, Cass. n. 4904/99), pie- namente condivisibile, l'affermazione, in tema di imposte sui redditi, di cui al 4° comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/73, secondo cui la ritenuta sugli interessi e proventi similari è effettuata a titolo di imposta “nei confronti dei soggetti esenti dall'Irpeg ed in ogni altro caso", deve intendersi nel senso che detta ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'Irpeg. Ne deriva che detta normativa va applicata anche sugli interessi maturati sui depositi di conto corrente intestati ai Co- muni, anche con riferimento alle Aziende Municipalizzate. La Corte, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c. e decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giu- dizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta la domanda intro- duttiva del giudizio. Compensa le spese dell'intero giudizio. In Roma, il 23-1-2002 L'estensore Il Presidente ما DEPOSITATO CANCELLERIA Ogg - 5 GIŲ. 2002 C1