Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA0 2 8 5 7 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE IMMISSIONI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 10901/00 Cron. 6580 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 810 -Consigliere Dott. Rosario DE JULIO - Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO -Consigliere- Ud. 26/11/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: VA RI, VA MA OL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO CESARE 128, presso lo studio dell'avvocato MAURO PADRONI, che all'avvocato ALDO BEVILACQUA, li difende unitamente giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BI ER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio RICHTER, che lo difendedell'avvocato PAOLO STELLA unitamente all'avvocato LUIGI DE FINIS, giusta delega2002 1533 in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 180/00 del Tribunale di TRENTO, depositata il 22/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Paolo Stella RICHTER difensore del resistente che ha chiesto (rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rosario RUSSO che ha conclusoperiGenerale Dott. rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO notificato il 10 febbraio 1990 RI e Con atto MA OL VA convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore di Trento, ER NI affinché gli fosse ordinato di far cessare l'immissione di acqua piovana nelle particelle di essi attori mediante I'adozione delle misure necessarie , oltre alla riduzione in pristino, sia della scala costruita in appoggio alla parete della particella 27, che della finestra creata nell'attuale mansarda a confine con la particella 27 di proprietà attorea. Evidenziavano i VA che nel giugno 1988 il convenuto aveva modificato il precedente scarico delle acque pluviali realizzato nell'accordo delle parti tal che, a seguito dell'eseguito prolungamento, tutte le acque giungevano senza deflusso al portone d'ingresso della particella 27 con conseguente creazione di ampie pozzanghere sul terreno antistante ed umidità nei pressi del giroscale interno di proprietà di essi attori, il tutto in violazione degli artt. 908 e 913 cc. Lamentava altresì parte attrice che il NI aveva modificato senza consenso negli anni 1985- 1986 una vecchia scala per cui la nuova si trovava 3 ad una distanza dal confine inferiore а quella legale, così come era avvenuto in seguito all'ampliamento di una finestra situata nella vecchia soffitta, ora mansarda a confine con la particella 27. Costituitosi, il convenuto contestava la domanda avversaria dal momento che la tubazione non aveva modificato in alcun modo la situazione precedente osservando come, sia per l'ampliamento della scala, che della finestra, gli attori non avevano alcun diritto da far valere. ых н Espletata una ctu ed escussi alcuni testi, con е sentenza del 15.1.98 il Petore adito rigettava le domande attoree sul rilievo , quanto alla modifica del deflusso delle acque, che dalla relazione del ctu la situazione precedente non risultava la lamentata "ex adverso"modificata con apposizione dei tubi;
quanto all'ampliamento della scala, che la stessa era stata realizzata in appoggio di una trave infissa al muro di proprietà degli attori, preesistente alle modifiche apportate dal convenuto e, quanto all'ampliamento della era trattato solo di unafinestra, che si regolarizzazione dei bordi di una luce già esistente. Proposto gravame dai soccombenti, il Tribunale di 22.2.2000, rigettava sentenza del Trento, con 1'appellante alle l'impugnazione condannando maggiori spese del grado. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione RI e MA OL VA sulla base di tre motivi. che he Resiste con controricorso ER NI, Aits anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE t t Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in u t riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e s falsa applicazione degli artt.908 e 913 cc, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Premesso che essi ricorrenti avevano denunciato già nell'atto introduttivo del giudizio non l'interramento "tout court" dei tubi pluviali , come riduttivamente ritenuto dal giudice d'appello, bensì il prolungamento degli stessi ed il loro convogliamento , tale da far sì che le acque preventiva giungessero, senza alcuna dispersione, davanti al loro portone d'ingresso, osservano i VA che il Tribunale non aveva tenuto in alcun conto la circostanza evidenziata tanto dai testi escussi, quanto dal ctu, della 5 presenza di un maggior quantitativo di acqua piovana che, concentrandosi a causa della canalizzazione operata dal NI, aveva determinato il fenomeno del rigurgito e pertanto una maggiore gravosità dello scolo delle acque piovane. La doglianza non può essere accolta. Premesso che, quanto alle modalità del deflusso delle acque piovane, gli attuali ricorrenti avevano unlamentato come dannose, in quanto determinanti х maggior afflusso delle medesime, le modifiche poste и к in essere dal NI nel 1988 mediante il с prolungamento, mediante interramento, delle tubazioni provenienti dai pluviali, ha condiviso il giudice d'appello, in quanto fondate su rilievi oggettivi, per ciò stesso prevalenti sulle dichiarazioni dei testi escussi, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio secondo le quali era evidente che la semplice intubazione di acque che in precedenza scorrevano in superficie non poteva di certo aver creato maggiori inconvenienti rispetto a quelli preesistenti, donde la correttezza delle statuizioni sul punto del primo giudice che aveva rigettato le istanze attoree intese a far cessare le denunciate immissioni. Trattasi di accertamento di fatto sorretto da motivazione adeguata, esente da vizi logici e da errori di diritto e pertanto incensurabile nella attuale sede anche in ordine alla preferenza accordata ai rilievi oggettivi emersi dalla consulenza d'ufficio rispetto alle risultanze della prova testimoniale. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt.877,880,905 e 1067 t cc, nonché insufficiente e contraddittoria u A motivazione. Lamentano i ricorrenti che il giudice d'appello, sull'erroneo presupposto che la scala esterna non fosse stata modificata con riguardo ai punti d'appoggio, non avevang riscontrato la maggior gravosità della servitù determinata dalla radicale mutazione del manufatto da parte del proprietario del fondo dominante, in aperta violazione del dettato di cui all'art.1067 cc. La censura non ha pregio giacchè anche su tal punto, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato, il Tribunale trentino ha dato atto, come accertato dall'ausiliare, che i punti d'appoggio della scala 7 preesistente, dei quali non era stata messa in discussione la legittimità, non avevano subito modifiche con la realizzazione della nuova scala in aderenza al muro, con la sola eccezione delle trave di sostegno del pianerottolo al primo piano, penetrante nel muro come del resto l'analoga trave della scala preesistente. Con il terzo motivo si denunzia, infine, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 901 cc, nonché o p r A insufficiente e contraddittoria motivazione. Rilevano i VA che, contrariamente all'assunto del Tribunale, sin dall'introduzione del giudizio si era disquisito dell'apertura in discorso in quanto dotata dei requisiti legali della luce, sicchè la richiesta in sede di gravame di merito di regolarizzazione della stessa ex art. 901 CC non avrebbe dovuto essere considerata inammissibile, in quanto "nuova". Anche tale ultima doglianza non si sottrae alla sorte delle precedenti non potendo sul punto che condividersi le considerazioni del giudice del gravame di merito che ha confermato il rigetto della domanda di riduzione in pristino dell'apertura che il NI aveva ampliato in 8 corrispondenza della mansarda, non costituendo essa, per le sue caratteristiche (altezza di m. 3,50 dal pavimento della stanza in cui era situata), veduta l'applicazione della normativa in comportante materia di dal confine, mentre distanza inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello,era l'istanza di regolarizzazione della он apertura in questione ove intesa come "luce". н Alla stregua delle svolte argomentazioni il а proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i pagamento, in favore di ricorrenti, in solido, al ER NI, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 195,00˚ oltre ad euro 1.500,00 per onorari.
4. lff Pres. Roma 26. XI. 2002.- неуро Meritiene est. IL CANCELLERE MA D: ZZ DEPOSITATA IN CANCELLERIA Mane 12. 26 FEB. 2000 Oggi, IL CANCELIERE MA Di ZZ дного 9