Sentenza 14 luglio 2003
Massime • 1
Qualora l'opera realizzata, costruzione di un muro di contenimento, sia di natura pertinenziale, essa è assoggettabile al regime dell'autorizzazione gratuita e l'eventuale contrasto della stessa con la prescrizione di edilizia locale disciplinante la distanza di confine integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. A Legge 28/2/1985 n. 47, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno autorizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 38193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38193 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2003 |
Testo completo
38 1 93/0 3
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 1442003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SEZIONE ] ) SENTENZA
N. 1501 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
SAVIGNANO Presidente Dott.
Amedeo POSTIGLIONE REGISTRO GENERALE Consigliere 1. Dott.
->> N. 14153103 G2A551 Aldo 2.
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KupRufi PICCIALLI 3.
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FRANCE a copia "studio Amedes 4.
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ha pronunciato la seguente 3,94 of 19 SENTENZA
1) FIRULDI July Bullista, sul ricorso proposto da
2 NOV. 2003 428 5 1941 a Busto F ight 2) PACA Valens
1.6 11. 1843 24 Fla m e, 3) CONIGLIARO Vin conjou. I 7.12.175.5 a Cefalu, 4) F7128:D Mano m 1 1 7 8 1 f 5 8 a Busto Argi.. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappe dif. soll and Vitoni Caliento UFFICIO COPIE
Alfor Richiesta copia studio. W dal Sig. SICA
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avverso la sentenza IL CANCELLIERE
Colla Corte of Appello di Milano Opel 3 .2.2003 10 COPIE
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal ConsigliereBrandi 200TL 2004-
Mod. 82 A. Spinosi s.r.l.. Roma
{ {Yon. V. Geran che ha concluso per l'annullamento sempe r vio
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit difensor FATTO E DIRITTO Gian BA RO, ER AN, RI RO e Mario
due, direttore dei lavori il Conigliaro,quali proprietari committenti i primi terzo ed esecutore il quarto, vennero tratti al giudizio del Tribunale di
Busto Arsizio con l'imputazione di cui agli artt. 110,113,c.p. e 20 lett. b)
L. 47/85,per la costruzione, senza concessione edilizia, di un muro di contenimento posto a distanza di m.1,16 da un fondo confinante,pur essendo quella minima, prescritta dal locale strumento urbanistico, di m.
1,50;fatto accertato il 15/3/99, nel corso dell'opera, che peraltro era stata poi eliminata dagli stessi imputati.
Con sentenza in 12/4/2002 il giudice monocratico di quel Tribunale, pur dando atto dell'avvenuto rilascio agli imputati di una concessione in sanatoria (alla quale aveva, peraltro, fatto seguito il rilascio di una successiva autorizzazione, prevedente, a distanza regolamentare,
analoga opera,poi realizzata), disatteso detto provvedimento e ritenuta la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale di cui alla lettera a) dell'art. 20 cit., trattandosi di opera pertinenziale, a servizio ed ornamento del fabbricato principale, realizzabile su autorizzazione, ma concretamente in contrasto con le disposizioni urbanistiche locali,tenuto conto della risalenza del fatto, proscioglieva gli imputati da tale meno grave reato,
perchè estinto, perchè estinto per prescrizione.
Avverso tale sentenza proponeva appello il P.M. sostenendo,con richiamo a giurisprudenza di legittimità, la necessità di concessione edilizia nei casi in cui, come nella specie, l'opera pertinenziale fosse in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici. L'adita corte territoriale, con la sentenza in epigrafe, recepita la tesi dell'appellante ufficio,in riforma della sentenza impugnata, dichiarava gli imputati colpevoli della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85,
Toro originariamente ascritta, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso quest'ultima decisione gli imputati, a mezzo del comune
difensore di fiducia, hanno ciascuno proposto ricorso per cassazione.
Le impugnazioni,di identico contenuto, deducono "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e segnatamente dell'art. 7
Decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9,e dell'art. 20 lettere a), b) L.
-
28/.
2.1985 n. 47".
La tesi addotta, richiamata la sentenza n. 100/1994 della Corte
Costituzionale e quella n. 7544 del 6/5-11/6/99 sez. 3^ di questa Corte,
sostiene che le opere pertinenziali siano sempre soggette al regime autorizzatorio, con la conseguenza che non possa mai configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 20 lett. b) L. 47/85, ma solo quella di cui
Tone alla lettera a) dello stesso articolo, nei casi in cui le opere contrastino con le previsioni urbanistiche locali;
conseguentemente si invoca il ripristino della sentenza di proscioglimento estintivo, pronunziata in primo grado.
I ricorsi sono fondati.
Questa Corte,con la sentenza della 3^ sez. richiamata dai ricorrenti, ha già avuto modo di pronunziarsi sulla questione dedotta, adeguandosi all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale, che ha fornito l'unica intepretazione,compatibile con il dettato costituzionale, della disposizione
7 di cui all'art. 7 del D.L. 23/1/1982 n. 9 conv. in L. 25/3/1982 n. 94,che estese il regime autorizzatorio, di cui all'art. 48 L. 457/78, agli interventi edilizi relativi, tra gli altri, ad "opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti" (co. 2 lett. a).
La precisazione, formulata nella prima parte del secondo comma del cit.
art. 7,"purchè conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939 n. 1089 e 29
giugno 1939 n. 1497", non costituisce il discrimine tra detto regime e quello concessorio, ma detta una condizione di legittimità delle autorizzazioni gratuite previste per i contemplati interventi minori;
vale a dire che queste saranno autorizzabili solo in mancanza di contrasto con dette prescrizioni, con la conseguenza che, se eseguiti in violazione delle stesse, sarà configurabile la responsabilità contravvenzionale di cui all'art. 20 lett. a) L. 47/85 (oggi art. 44 lett. a) D.P.R. 6/6/2001 n. 380),
ove il contrasto riguardi disposizioni dei regolamenti edilizi o degli strumenti urbanistici (mentre per la tutela dei vincoli ambientali;
di i interesse storico, artistico e simili, rimangono fermi i rispettivi strumenti di protezione e le relative sanzioni penali).
La tesi recepita dalla Corte territoriale, conforme ad un indirizzo giurisprudenziale meno recente, non tiene conto del criterio oggettivo adottato dal legislatore (nell'evidente intento di semplificare e rendere meno onerosi quegli interventi che, per la loro limitata rilevanza urbanistica,non giustificano l'esercizio della potestà concessoria da parte del Comune),nè considera che neppure sarebbe ipotizzabile l'assoggettamento a concessione di siffatti interventi, in caso di contrasto con prescrizioni urbanistiche o vincoli, la cui presenza ne precluderebbe comunque la realizzazione.
Ne consegue che, una volta qualificata (come nella specie è,in punto di fatto, incontroverso ) di natura pertinenziale l'opera realizzata e, dunque,la sua astratta assoggettabilità al regime dell'autorizzazione
gratuita, l'accertato contrasto, in concreto, della stessa con la prescrizione di edilizia locale disciplinante la distanza dal confine, poco o punto rilevando se autorizzata (illegittimamente) o meno,integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) cit.,come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado;
la prima decisione di merito, di proscioglimento per prescrizione ex artt. 157 n. 6 e 160 u.c. c.p.p. (tenuto conto della risalenza della consumazione e dell'assenza di motivi di sospensione dei termini), va dunque ripristinata, annullandosi senza rinvio la sentenza di appello.
P.Q.M.
Qualificato il fatto quale contravvenzione di cui all'art. 20 lett. a) L.
47/85,annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, in p.u. il 14 luglio 2003
Il cons. rel. est. Il Presidente
PREMA
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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C
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-- 8 OTT. 2005
FUNZIONARIO of