Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di reati edilizi in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che ha desunto la non abitualità del comportamento dell'imputato dalla successiva attività di demolizione, rimozione e sanatoria delle opere realizzate).
Commentario • 1
- 1. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2017, n. 4123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4123 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
04123-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/07/2017 VITO DI NICOLA Presidente - Sent. n. sez. 2184/2017 DONATELLA GALTERIO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANGELO MATTEO SOCCI N.16593/2017 ANTONELLA DI STASI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: CA LU nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/02/2017 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per: «Inammissibilità del ricorso>> RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone dichiarava non punibile per la particolare tenuità del fatto LU OC, relativamente al reato di cui all'art. 44, lettera B), d. P. R. 380/2001; commesso sino al 2 agosto 2012, data di cessazione dei lavori.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. La condotta posta in essere dall'imputato non ha prodotto un danno esiguo e l'offesa non può considerarsi di particolare tenuità. La rilevanza dell' offensività del reato edilizio deve essere effettuata unitariamente, e la condotta successiva al reato risulta irrilevante. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza.
3. LU OC ha presentato memoria nella quale rappresenta di essere stato il direttore tecnico della sola società appaltatrice, Immobiliare Delta s.r.l., e non della proprietà committente, soc. Logica s.r.l., dal 1 settembre 2012, mentre i lavori sono cessati il 2 agosto 2012. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso del Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Pordenone. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e perché generico. 1 NG Y" La sentenza ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità ritenendo che I lavori, iniziati previo rilascio 11 del permesso di costruire, sono proseguiti solo in minima parte dopo la decadenza del provvedimento. Le difformità sono state parziali non hanno avuto significativo rilievo, e comunque sono state rimosse (per la parte più significativa) o parzialmente sanate. L'episodio risulta isolato Il ricorso genericamente si limita a ritenere non sussistenti i presupposti, ma non prospetta critiche di legittimità alla motivazione della decisione. Relativamente alla prospettata irrilevanza dell'attività successiva al compimento del reato (nella specie la demolizione-rimozione delle opere abusive), ai fini della valutazione per la particolare tenuità del fatto, deve osservarsi che tale valutazione non è stata determinante, ma è risultata solo integrativa della motivazione. Inoltre l'art. 131 bis, cod. pen. richiama solo i criteri dell'art, 133, comma 1, cod. pen. (gravità del reato desunta:
1- dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2- dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3- dalla intensità del dolo o dal grado della colpa), ma per la sua applicazione deve valutarsi anche se il comportamento risulta abituale». La non punibilità per la particolare tenuità del fatto è condizionata dalla norma (articolo 1, lettera m, 1. 67/2014 e 131 bis, commi 1 e 3, cod. pen.) alla non abitualità del comportamento penalmente illecito. Tale previsione, è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte presenza di fatti Costituzionale (ord. 279/2017), dato che anche in analoghi (di particolare tenuità oggettiva), le ineguali condizioni soggettive giustificano il diverso trattamento penale. Il fatto particolarmente lieve di cui all'art. 131 bis, cod. pen. è comunque un fatto offensivo che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, tuttavia l'aver condizionato la punibilità anche attraverso un dato soggettivo, costituito dalla non abitualità del comportamento penalmente Auxillo logr 2 illecito, comporta una valutazione anche del comportamento successivo al reato, al fine dell'esclusione dell'abitualità. Conseguentemente il comportamento successivo (sia relativo al reato per il quale deve valutarsi l'applicabilità dell'art. 131 bis, cod. pen., e sia relativo ad altri reati commessi dall'imputato) deve comunque valutarsi dal giudice per escludere un comportamento abituale: «La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame non può essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ravvisato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di evasione commesso dall'imputato, nonostante che allo stesso fosse stata contestata la recidiva)» (Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017 - dep. 29/05/2017, P.G. in proc. Sciammacca, Rv. 27063701). Quindi il riferimento al comportamento successivo alla commissione del reato (rimozione-demolizione o sanatoria) non appare manifestamente illogico, in considerazione della valutazione dovuta dell'esclusione di un comportamento abituale (infatti chi rimuove gli effetti dannosi del reato non può certamente ritenersi dedito ad un comportamento delinquenziale abituale). Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: « La nozione di comportamento abituale - che ricorre quando l'autore ha commesso almeno altri due illeciti oltre quello preso in esame non può - essere assimilata a quella della recidiva, che opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento, con la conseguenza che assumono rilievo anche reati commessi successivamente a quello per cui si procede, unitamente alla valutazione del comportamento dell'imputato dopo il delitto (nella specie demolizione e sanatoria edilizia), significativo della sua non abitualità alla commissione di reati». 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso l' 11/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Matteo SOCCI Vito DI NICOLA скульшать вал n'To Cricke DEPOSITATA IN CANCELLERA 29 GEN 2018 IL CANCE VIERE Tuona 4