Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2017, n. 4123
CASS
Sentenza 11 luglio 2017

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Massime1

Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, assumono rilievo anche i comportamenti successivi alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di reati edilizi in cui la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che ha desunto la non abitualità del comportamento dell'imputato dalla successiva attività di demolizione, rimozione e sanatoria delle opere realizzate).

Commentario1

  • 1La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 3)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024

    SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/07/2017, n. 4123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4123
Data del deposito : 11 luglio 2017

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