Sentenza 28 aprile 2000
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione l'innalzamento del limite massimo dell'indennizzo da cento milioni a un miliardo disposto dall'art. 15 legge n. 479 del 1999 si applica, per la sua natura sostanziale e non processuale, ai giudizi pendenti alla data di vigenza della modifica legislativa; ciò in quanto l'entità della riparazione investe il contenuto di un diritto soggettivo. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la pronunzia di merito che aveva ritenuto erroneamente congrua, con riferimento al massimo stabilito dalla legge previgente, una liquidazione equitativa motivata con esclusiva relazione al limite medesimo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2000, n. 2619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2619 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 28.04.2000
1.Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2.Dott. BATTISTI MARIANO " N. 2619
3.Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. BOGNANNI SALVATORE " N. 49132/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO EL C/ n. il 26.05.1944
2) MINISTERO TESORO
avverso ordinanza del 09.11.1999 CORTE APPELLO di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. OLIVIERI RENATO lette le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Siniscalchi che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza. OSSERVA
in fatto
Con la ordinanza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Catanzaro ha liquidato a favore di RR MA la somma di lire 20.000.000 a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione cautelare sofferta per giorni settantatrè di cui sessantatrè nel regime degli arresti domiciliari.
La Corte di merito ha ritenuto congruo l'importo della riparazione pecuniaria in considerazione della durata della privazione della libertà personale, delle conseguenze "devastanti" subite dal RR anche sul piano politico professionale attesa la sua qualità di avvocato e già sindaco di Catanzaro, nonché dell'importo massimo previsto dalla legge in lire 100.000.000. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RR MA che denuncia la contradditorietà e la illogicità della motivazione.
Sostiene il ricorrente che la Corte di Appello dono aver giudicato devastanti le conseguenze da lui subite per la ingiusta detenzione - perdita di immagine quale uomo politico ed abbandono di incarichi di prestigio - abbia, senza un adeguato approfondimento della vicenda, ritenuto congruo un indennizzo di misura pressoché irrisoria. Con motivi aggiunti e con una memoria il ricorrente fà rilevare la illegittimità della decisione per la sopravvenuta modifica, applicabile al caso in esame, di uno dei parametri di riferimento considerati dalla Corte di Appello: l'elevazione, a seguito della Legge 16/12/99 n. 479, dell'importo massimo dell'indennizzo la cento milioni ad un miliardo di lire.
Motivi della decisione
La censura del ricorrente è fondata.
La Corte di Catanzaro, infatti, riconosce che "la personalità del RR, avvocato, già sindaco di Catanzaro, le devastanti conseguenze che la vicenda in questione ha comportato sulpiano politico professionale, le gravemente negative conseguenze individuali nonché familiari derivate dal dover vivere una situazione così totalizzante quale l'inopinata privazione della libertà, l'ampia eco sulla stampa e sulla televisione, anche nazionale, hanno avuto i fatti dai quali l'istante è stato assolto", ma dopo aver tracciato un quadro così fosco della vicenda ingiustamente subita dal RR perviene, senza specificare le ragioni, senza neppure il riferimento alla durata della carcerazione ingiusta, senza indicare l'iter logico seguito, bensì soltanto su un asserito giudizio di congruità, ad una liquidazione della misura dell'indennizzo in un solo quinto dell'importo massimo consentito. Sono, quindi, evidenziati dati di contradditorietà ed illogicità della motivazione.
Nella impugnata ordinanza risulta e risalta un altro profilo di illegittimità.
La Corte di Catanzaro, infatti, ha liquidato l'indennizzo nella misura di lire 20.000.000 in considerazione del massimo previsto di lire 100.000.000.
Orbene dopo la pronuncia della Corte di merito e nelle more del giudizio ancora rendente è intervenuta la legge 16/12/99 n. 479 che all'art. 15 ha elevato la misura dell'indennizzo in questione ad un miliardo di lire.
Detto ius superveniens è applicabile al caso in esame anche e soprattutto (oltre che per i principi giurisprudenziali indicati dal Procuratore Generale concludente in questa sede di giudizio: cass. sez. lav. 2/9/98 Alfano/Gregori; cass. I^ civ. 20/8/97 com. Taranto c. Frascolla;
cass. I^ civ. 7/3/98 com. Penne/Antonacci; ed altre) per la sua natura sostanziale e non processuale.
La misura dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p. riguarda il quantum di un diritto soggettivo ed è riferito e collegato alla pena. La Corte di Catanzaro dovrà, quindi, rivedere il proprio giudizio non solo in ordine alla motivazione, ma anche con riferimento a quanto disposto dall'art. 15 L. 16/12/99 n. 479. A tale fine la impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2000