Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10479 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
OTA407 9/ 0 2 ITALIANA REPUBBLICA 1 IN NOME DEL OPOLOITAL NO LA CORTE SUPREMA DI ONE 1 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg ri Magistrati: R.G.N.5181 e Dott Stefano CICIRETTI Presidente 7530/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. 28082 Dott Attilio CELENTANO Consigliere Cron. Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 21.5.02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: UD NN IA e SCUOLA MATERNA I PULCINI di SI NI & C. s.a.s. entrambe elettivamente domiciliate in Roma alla via Grazioli Lante n. 16, presso l'avv. Domenico Bonaiuti, rappresentate e difese giusta delega in calce dagli avv. Antonio Niccolini e Andrea Pettinau;
- ricorrenti -
contro
DI IA NN TO, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia 7, presso l'avv. NI Saraceni, rappresentata e difesa giusta delega a margine dall'avv. Eligio Pinna;
- controricorrente ricorrente incidentale - 288 2 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.391 del 7.10 1999, reg. gen. n.5866 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito gli avv. Pettinau e Loretta Innamorati per delega avv. Pinna;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 7.10.1999 il Tribunale di Cagliari, decidendo sull'appello proposto da Di IA NA TO nei confronti di AU NA e della Scuola Materna "I pulcini" di SI NI & C. S.a.s, e sull'appello incidentale di questa avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva in parte l'appello principale e rigettava quello incidentale, condannando la società convenuta al pagamento della somma di lire 28.694.669 oltre interessi e rivalutazione monetaria per differenze retributive relative ad un rapporto di lavoro dal settembre 1975 al luglio 1989. In ordine alla applicabilità al rapporto della contrattazione collettiva osservava che solo nell'ultimo periodo la scuola aveva ricevuto finanziamenti pubblici obbligandosi all'osservanza della contrattazione collettiva e concludeva per l'inapplicabilità di essa, attesa anche la scarsa rilevanza della questione, che incide solo sulla spettanza degli scatti d'anzianità, essendosi fatto riferimento alla -2- contrattazione per la determinazione della paga adeguata ex art.36 Cost.. Per quanto concerne la qualifica di riferimento della lavoratrice, osservava che la Di IA aveva avuto la responsabilità di una classe di bimbi d'età inferiore a 3 anni e quindi la sua retribuzione doveva essere parametrata a quella di assistente all'infanzia o puericultrice. Rilevato che dalle buste paga risultava un orario normale, riteneva che doveva concordarsi con il primo giudice per la sospensione del rapporto per alcuni anni per il solo mese di agosto e per altri anche per il mese di luglio. Procedeva, quindi, alla determinazione delle differenze dovute per paga base, tredicesima, ferie e differenza tfr nella somma sopra indicata. Propone ricorso per cassazione affidato ad unico complesso motivo la Scuola Materna e la AU, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo la Di IA. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando il vizio di motivazione, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quattro punti. Rilevano che le testimonianze raccolte in corso di causa non sarebbero sufficienti ad inquadrare le mansioni della Di IA in quelle di puericultrice, ma avendo avuto compito di assistenza di bimbi di età inferire a 2 anni doveva essere inquadrata come assistente, con retribuzione sensibilmente inferiore, mancando peraltro lo specifico diploma. Consequenziale è la seconda censura di non avere tenuto conto dei conteggi relativi -3- alla qualifica di assistente esibiti dalle ricorrenti in appello. Censurano, quindi, il riferimento al parametro della contrattazione nazionale non adeguato alla realtà isolana. Infine contestano l'accertamento dell'orario di lavoro sulla base delle buste paga di un anno solo in contrasto con le risultanze delle prove testimoniali. Le censure sono inammissibili o infondate. La prima e l'ultima contrappongono all'accertamento di fatto del Tribunale della corrispondenza delle mansioni svolte dalla Di IA alla qualifica accertata dal Tribunale e dell'orario di lavoro risultante da buste paga le risultanze della prova testimoniale, senza trascrivere né le deposizioni dei testi né le clausole del contratto collettivo relative alle qualifiche, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, cfr. Cass. nn. 2838, 4684, 4754, 11386 del 1999 e n.2802, sicchè è impedito al Collegio, cui è precluso l'esame degli atti, di verificare la rilevanza e la fondatezza delle censure, che vanno pertanto ritenute inammissibili. Alla inammissibilità della censura relativa alla qualifica consegue l'irrilevanza di quella di non aver tenuto conto di conteggi relativi a qualifica diversa da quella accertata. Infine la censura di inadeguatezza del parametro adottato per la determinazione della paga adeguata ex art.36 Cost. (il contratto collettivo nazionale ), che è stata dedotta sulla base della contrapposizione di una imprecisata situazione isolana alla opulenza delle regioni del nord-est, si appalesa generica ed inconferente, in quanto il parametro adottato dal Tribunale, la cui adeguatezza è stata costantemente ritenuta dalla Corte, non è la contrattazione di regioni particolarmente ricche, ma quella - 4- nazionale. In conclusione va esclusa la sussistenza dei profili di illogicità denunziati dell'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, deducendo il vizio di motivazione, la Di IA rileva con un primo profilo che il Tribunale, pur avendo accertato che il rapporto è iniziato nel 1975 ed avendo riconosciuto spettanze per gli anni 1975, 1976 e 1977, non ha riconosciuto le differenze di paga base per detti anni, risultanti dai conteggi esibiti e per il resto condivisi, e per la 13a del 1975. Inoltre, pur avendo accertato con riguardo alle 13e che il mese di luglio era stato lavorato sino al 1985, come aveva confermato una teste, non ha computato nel dovuto la retribuzione di tale mese. Le censure sono fondate. La motivazione è contraddittoria perché ai fini della 13a considera lavorato il mese di luglio sino al 1985, ma non tiene conto nel determinare la retribuzione dovuta per gli anni dal 1975 al 1985 anche della paga di carente tale mese. E' inoltre insufficiente) ove omette nel determinare le differenze della di retribuzione gli anni iniziali, senza precisare se la retribuzione corrisposta in tali anni fosse sufficiente. Con un secondo profilo, è censurata la contraddittorietà e logicità della motivazione riguardo alla inapplicabilità del contratto collettivo nazionale.. sottoscritto per la parte datoriale dalla FISM, pur risultando da nota esibita dell'Ispettorato del Lavoro in atti che la Scuola materna era iscritta alla FISM, pur avendo accertato che la Scuola dal 1984 aveva usufruito di finanziamenti che obbligavano i beneficiari alla osservanza dei contratti collettivi, pur essendosi -5- obbligata la Scuola, con le esibite richieste di avviamento della Di IA degli anni 1981, 1985, 1986, 1987 e 1988 all'Ufficio provinciale del lavoro, ad applicare le condizioni economiche e normative del c.c.n.l. vigente nel settore FISM. Anche questa censura è fondata per la illogicità della motivazione ove nega l'applicabilità del c.c.n.l. malgrado avesse evidenziato che sia nel ricevere finanziamenti, sia con le richieste di avviamento al lavoro la Scuola si era obbligata all'osservanza dei contratti collettivi. Sussiste anche vizio giuridico per aver disatteso la domanda di applicazione del contratto collettivo per la scarsa rilevanza pratica, avendo riflesso la questione solo sulla spettanza degli scatti di anzianità, quasi che la spettanza di un diritto possa essere negata per la tenuità del suo valore. In conclusione va rigettato il ricorso principale, accolto quello incidentale e 1040400 cassata in relazione al motive accolto la sentenza impugnata. La causa va rinviata per nuovo esame al giudice che si indica nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 21.5.2002 Il Consigliere est. Su n Car Presidente Fem andikТеш T R O P CANCELLIERE 2 M I Depositato in Cancelleria N E A -6- O S D 18 LUG. 2002 A A E D E IL CANCELLIANCELLIEREt E L O N , T O T A I R L T R I L S I E D G P E O P