Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11450 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
ее 61 852 IN NOME DEL PO LO ITALIAN1 145 0 /02 REPUBBLICA ITALIANA E I A R A T M TE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 18141/98 - Vittorio Glauco EBNER Rel. Consigliere 20467/98 Cron.28058 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Ud. 30/11/01 CORTE SUALIS „SSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA T 61852 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AR SNC;
- intimato e sul 2° ricorso n° 20467/98 proposto da: AR DI BONIZZONI ANGELO SNC, in persona del Socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliato2001 2423 in ROMA VIALE MAZZINI 6, presso lo studio -1- dell'avvocato MARCHIO FRANCESCO, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 130/97 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 24/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato RANUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Podk udito per il resistente, l'Avvocato MARCHIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
이 l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
l'inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo La ME di ZZ NG snc,in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1986, ritenendo di non essere tenuta corrispondere l'Ilor relativa in base alla sentenza n.87/1986 della Corte Costituzionale, manifestava l'intento di avvalersi della decisione della indicata Corte. Il Centro di Servizio delle II.DD. di Milano,a seguito di verifica della dichiarazione ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/73, iscriveva a ruolo l'Ilor non versata dalla società. Il ricorso della società avverso la cartella esattoriale formulato sotto il profilo che la liquidazione dell'imposta - - avrebbe dovuto essere effettuata non ai sensi dell'art.36 bis citato( difettando in tal caso all'Ufficio un potere di accertamento) ma in base agli artt.37 e ss. del medesimo DPR 600/73 - veniva accolto dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Lodi con decisione n.801/02/95,successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n.130/28/97 depositata in data 24.10.1997.La CTR - richiamandosi anche ad un conforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità e della Commissione Tributaria Centrale - - riteneva che l'accertamento dell'imposta fosse avvenuto oltre il termine,di natura perentoria, contenuto nell'art.36 bis DPR 600/73 : e su tale assorbente rilievo confermava la decisione impugnata. Ricorre per cassazione il Ministero delle Finanze, deducendo,con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt.36 bis e 43 DPR 600/73,in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cpc.Ad avviso della ricorrente Amministrazione, la CTR sarebbe caduta in errore, non avendo considerato M che non solo nessuna norma prevede la perentorietà del termine ex art.36 bis cit. ma che un'interpretazione del genere sarebbe comunque preclusa a seguito della interpretazione autentica circa la ordinatorietà del termine stesso contenuta nell'art.28 della L.449/1997. Si è costituita e resiste con controricorso la ME snc. Secondo la intimata,pur tenendosi conto del mutato quadro normativo a seguito dell'art.28 L.449/97, nella specie tale nuova disciplina non sarebbe applicabile,trattandosi di innovazione destinata ad operare solo dall'1.1.1998 in relazione ai termini ex art.36 bis citato ancora pendenti a tale data e comunque non essendo tale norma intervenuta a chiarire indirizzi giurisprudenziali o dottrinali consolidati.Con il medesimo atto la AR ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt.36 bis e 37 ss. DPR 600/73 nonché omessa motivazione in ordine alla censura - formulata con l'atto di appello circa la mancanza,in capo all'Ufficio,del potere di accertare, in sede di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art.36 bis citato, la debenza stessa del tributo, dal quale essa contribuente si era invece dichiarata esente;
e la necessità in tal caso di procedere con l'ordinaria procedura di accertamento ex art.37 ess. DPR 600/73, invece omessa dall'Ufficio medesimo. Motivi della decisione devono riunirsi,ai sensi dell'art.335 cpc,le Preliminarmente impugnazioni, che attengono alla medesima sentenza. Il ricorso principale è fondato. Invero,l'art.36 bis del DPR 600/1973 - nel testo vigente antecedentemente alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 9.7.1997 n.241 e nella specie applicabile ratione temporis,atteso che la nuova disciplina ha effetti,ex art. 16 della fonte normativa da ultimo citata, per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'1.1.1999 - così dispone(va) al primo comma: Gli Uffici " delle imposte avvalendosi di procedure automatizzate......procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare i rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute". Orbene, siffatta disposizione, che aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni circa la natura ordinatoria o perentoria del termine fissato dal legislatore,è stata oggetto di interpretazione autentica con l'art.28 della L.27.12.1997 n.449,giusta il quale il primo comma dell'art.36 bis del DPR 600/73,nel testo da applicare sino alla data stabilita dall'art. 16 del D.Lgs.vo 241/1997, deve essere interpretato nel senso che il termine in esso 66 indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza". Alla stregua di tale disposizione, che, avendo natura interpretativa ha perciò stesso, pacificamente, effetti retroattivi (nel senso che si applica a tutte le situazioni giuridiche ed a tutte le controversie,come la presente,non divenute definitive) deve riconoscersi la erroneità della impugnata sentenza, fondata sul ritenuto carattere perentorio del termine in questione. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso principale deve essere accolto. Il ricorso incidentale della soc.ME, vittoriosa in secondo grado, deve essere invece dichiarato inammissibile, non sussistendo gli estremi della soccombenza virtuale( che si configura quando,accolta la domanda sotto un profilo, gli altri siano stati esaminati e respinti): invero detto ricorso investe questioni prospettate ma non decise neppure implicitamente dal Giudice di appello perché all'evidenza ritenute assorbite da quella accolta. D'altro canto, è pacifico (Cass.3908/2000;11861/98;3463/97)che l'accoglimento del ricorso principale non pregiudica la riproposizione, nel giudizio di rinvio, delle questioni, domande ed eccezioni considerate effettivamente proposte nel giudizio di appello e non assorbite, ove -travolte come appunto nella specie dalla sentenza del Giudice di legittimità. Sicchè, in tali casi nessun pregiudizio può derivare alla parte diligente dalla rilevata incidentale(inammissibilità del ricorso Cass.3341/2001;4954/1999). Alla stregua dei rilievi e delle considerazioni che precedono,la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all'avvenuto accoglimento del ricorso principale con rinvio -occorrendo, ai fini del decidere, ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa sede - anche per le spese del presente giudizio,ad altra sezione della CTR della Lombardia. M
PQM
La Corte,riuniti i ricorsi, accoglie quello principale;
dichiara inammissibile l'incidentale;cassa - in relazione all'accoglimento del ricorso principale - la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001 Il Consignere estensore Il PresidenteLiertonmi IL CANCELLIERE C1 CE BA DEPOSITATO IN CANCELLERIA AGO. 2002 宁 Oggi IL CANCELLIERE C1 CE BA R A A T I E M 5 L N B . . B A A . L 1 T 3 . 1 N N Z E I O S R S E G T I A N T E R A E D E I A E N S S I D L D E P 2 6 . . R . / 9 8 4 / 1 6 T U T R I A R I B A