Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
02 9 2 6 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 14963/00 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 6659 1.Dott. Mario Putaturo Viscido Donati -Presidente- Rep. N. 2. " Pietro Cuoco -Consigliere- Ud. 8.11.2002 3. Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 66 5. Filippo Curcuruto -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge Ricorrente 4467
CONTRO
ND, nella qualità di tutrice di NO NO AR MM, elettivamente domici- liata in Roma, Piazza Prati degli Strozzi 35, presso lo studio dell'Avv. Angelo Francesco Macri, rappresentata e difesa 2 dall'Avv. Mario Tropiano del foro di Reggio Calabria come da procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 31/00 del Tribunale del Lavo- ro di Reggio Calabria del 18.1.2000/18.3.2000 nella causa n. 327 R. G. 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, OC Op- pedisano, quale tutrice di RI IM AN, conve- niva in giudizio dinanzi al TO del Lavoro di Locri il Mini- dell'Interno per sentirlo condannare al pagamento stero dell'indennità civile prevista dall'art. 12 della legge 12 della leg- ge n. 118 del 1971. Premetteva al riguardo che con sentenza n. 1051/95 del 3.11.1995 l'anzidetto TO aveva riconosciuto alla stessa Ma- ria IM AN la totale invalidità al 100 % con de- correnza 3.9.1992 con condanna dello stesso Ministero al paga- mento dell'indennità di accompagnamento dal 1°.
8.1994. Il convenuto Ministero costituendosi eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. 3 All'esito l'adito TO con sentenza del 12.6.1998 dichiarava che l'AN era persona totalmente inabile fin dal luglio 1994 e compensava interamente le spese di giudizio. Il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l'appello proposto da parte di OC AN, nella sua qualità in precedenza specificata, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, con sentenza depositata il 18.3.2000 condannava il Ministero dell'Interno a pagare la pensione di inabilità dal settembre 1992, oltre interessi sui ratei scaduti e non percepiti, nonché alle spese del doppio grado. Il Tribunale in particolare, effettuato ampio esame del quadro normativo, concludeva nel senso che il Ministero dell'Interno era legittimato passivo in relazione al procedimento in esame ed emetteva, come già detto, pronuncia di condanna alla correspon- sione del richiesto beneficio a favore della AN. Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno sulla base di quattro motivi, a cui resiste la Oppedi- sano con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 24 e 38 Cost., nonché degli artt. 101, 102, 103 C.P.C., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, degli artt. 6/5, 3/5, 4/12 del D.P.R. n. 698 del 1994, coordinati con l'art. 11 della legge n. 537 del 1993, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C. mentre con il secondo motivo deduce vizio di motiva- 4 zione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.). Sul punto si sostiene che erroneamente il giudice di appello ha affermato la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno prima ancora che sia stato attivato il relativo procedimento di accertamento nella competente sede amministrativa, con riferi- mento ai requisiti ulteriori, diversi da quello sanitario. A tal fine viene richiamato l'art. 11 della legge n. 537 del 1993, il quale stabilisce che il regolamento di attuazione (ossia il DPR n. 698 del 1994) si sarebbe dovuto informare al criterio della di- stinzione dei procedimenti, volti, rispettivamente all'accertamento sanitario, oppure (subordinatamente e condizio- natamente) alla concessione di provvidenze economiche. Ciò premesso, si ritiene che l'individuazione di due distinti pro- cedimenti, facenti capo a due distinti organi (tecnici in un caso ed amministrativi nell'altro caso), non abbia rilevanza puramente interna ai fini amministrativi, ma rilevanza esterna, a tal punto da incidere sulla stessa individuazione del legittimato passivo e, an- cor più sull'azionabilità del diritto, che, fino alla definizione della fase relativa all'accertamento tecnico delle condizioni sa- nitarie, non avrebbe potuto essere fatto valere direttamente in sede contenziosa ai fini dell'ottenimento della condanna. Lo stesso ricorrente osserva che la disciplina normativa, se inter- pretata in maniera diversa, sarebbe in contrasto con l'art. 38 della Cost., atteso che il diritto soggettivo in questione in tanto 5 può dirsi meritevole di tutela (anche mediante il ricorso ad azio- ne di condanna), in quanto sia stato accertato uno status invali- dante (che pertanto non può non costituire, anche sotto il profilo logico, un prius). I rilievi esposti non sono fondati. La questione della legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e della partecipazione del Ministero del Tesoro nella controversia promossa dall'interessato per l'accertamento della condizione di invalidità e per la concessione dei benefici è stata già affrontata dalla giurisprudenza e decisa in senso conforme all'orientamento sostenuto dal giudice di appello. In particolare questa Corte ha precisato che in materia di presta- zioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sa- nitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispet- tivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 D.Lgs. 31.3.1998, n. 112) al Ministero del Tesoro e al Mini- stero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 537 del 1993 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel D.P.R. 21.9.1994, n. 698, comporta che l'interessato, inutilmente espe- rito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello 6 stato di invalidità, salva restando la possibilità di chiamare in causa anche il Ministero del Tesoro, qualora sia specificamente in contestazione l'accertamento del requisito sanitario (in questo senso Cass. sentenza n.8653 del 25 giugno 2001; Cass. sentenza n. 3244 del 2001; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 529 del 2000). Sulla base di tale impostazione seguita dal giudice di appello, che si condivide ampiamente, va ribadita la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, autonomi e successivi l'uno all'altro, volti all'accertamento dei requisiti sanitari e della concessione dei conseguenti benefici, non prevista dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con la finalità di semplifica- zione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto alla difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 della Costitu- zione, e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garan- tito dall'art. 38 della Costituzione (Cass. sentenza citata n. 8653 del 2001). Le precedenti considerazioni servono a fugare i dubbi di costitu- zionalità avanzati dal ricorrente Ministero in relazione all'art. 38 della Costituzione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa appli- cazione dell' art. 12 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, dell'art. 2697 Cod. Civ. ( in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.); mentre con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 7 C.P.C.). Viene censurata la sentenza impugnata, per avere riconosciuto il diritto alla pensione di invalidità sul solo presupposto dell'accertamento del requisito sanitario e per avere omesso di verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per l'attribuzione del richiesto beneficio, ossia del requisito econo- mico, costituito dal possesso di redditi personali in misura non superiore ai limiti individuati dall'art. 12 dell'anzidetta legge n. 118 del 1971, nonché del requisito dell'età (compresa tra il 18° e il 65° anno). Le censure così esposte sono prive di pregio e vanno disattese. Sul punto va osservato che con riguardo alla sussistenza dei re- quisiti diversi da quello sanitario è intervenuto giudicato, atteso che la decisione di primo grado, la quale ha verificato l'esistenza del requisito sanitario con implicito riconoscimento degli altri requisiti, non è stata impugnata dal Ministero dell'Interno. Quest'ultimo peraltro con la memoria di costituzione nel giudizio di appello, nell'eccepire che le ragioni addotte dall'appellante fossero inconcludenti in relazione alla generica contestazione delle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio, ha richiamato il solo requisito sanitario senza alcuna indicazione ri- guardante il requisito economico e quello dell'età. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si 8 liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 16,00 , oltre € 2000/00 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma addi 8 novembre 2002 Mario Palate Donor Vict Il Presidente Il Consigliere relatore estensore alessandro be reusis ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 L CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria Доба. 2,67 8. 2003 IL CANCELLIERE