Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
In ipotesi di appello del solo imputato con richiesta di diminuzione della pena, il giudice non può riformare in senso negativo il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, anche senza incidere sulla sanzione inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2012, n. 7904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7904 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 640
Dott. BONITO CO M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 30484/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IPPOLITI FABRIZIO N. IL 29/01/1957;
avverso la sentenza n. 1071/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 03/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza poiché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. udito il difensore avv. Amatore che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Palmi, con sentenza in data 3.3.1995, ha condannato IPPOLITI FABRIZIO, previa concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione per i seguenti delitti unificati dal vincolo della continuazione:
capo B) associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico - in concorso con IS AT, IS EN, BE FF, CE CO e CE AN - in particolare finalizzata alla distribuzione di eroina e cocaina nelle Marche e in Rosarno;
con l'aggravante della disponibilità di armi;
dall'ottobre 1990 fino al febbraio 1991;
capo C) acquisto a fine di spaccio di un quantitativo di g. 300 di cocaina, in Rosarno e Nicotera nel gennaio 1991;
La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 3.2.2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi appellata da PO RI, ha concesso al predetto le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7, e ritenute dette attenuanti e le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti nonché ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi B) e C) con quelli di cui alla sentenza della Corte d'appello di Ancona in data 28.9.1992, rideterminava la pena complessiva in anni 4 e mesi dieci di reclusione (sulla pena inflitta dal Tribunale di Palmi veniva apportato un aumento di mesi 4 di reclusione per il reato giudicato dalla Corte di appello di Ancona). La Corte d'appello riteneva sussistente il delitto associativo di cui al capo B), poiché l'attività di spaccio sul mercato marchigiano, cui l'PO era dedito, era strettamente correlata e strutturalmente inserita nel più ampio contesto delle forniture che BE FF procurava dal gruppo organizzato che operava in Calabria.
Riteneva, inoltre, di dover concedere, in relazione ai delitti di cui al capo B) e al capo C) le speciali attenuanti rispettivamente prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 e dall'art. 73, comma 7 reputate, con le già concesse attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, in considerazione della gravità delle condotte per le quali veniva confermata la penale responsabilità penale dell'imputato.
Riconosceva, infine, il vincolo della continuazione tra i suddetti reati di cui ai capi B) e C) e quello giudicato dalla Corte d'appello di Ancona con sentenza del 28.9.1992 (portante condanna per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 alla pena di un anno, mesi otto di reclusione e L. 20.000.000 di multa) e ritenuto più grave il delitto associativo di cui al capo B), aumentava la pena inflitta dal Tribunale di Palmi di mesi quattro di reclusione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e illogicità della motivazione, deducendo i seguenti motivi.
Con un primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 2 e 3, in quanto il giudice d'appello, sebbene fosse appellante il solo imputato, aveva modificato in peius le statuizioni della sentenza di primo grado, ritenendo l'equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto prevalenti le attenuanti sulle aggravanti.
L'PO aveva chiesto nei motivi d'appello di sostituire la concessa attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 con le più favorevoli, in termini di riduzione di pena, previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 7 e dall'art. 73, comma 7,
sostituzione peraltro opportuna in conseguenza dell'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A dell'imputazione).
La Corte distrettuale, pur accogliendo il suddetto motivo d'appello, non solo non aveva diminuito la pena, ma aveva senza congrua motivazione ritenuto che le attenuanti generiche e quelle della collaborazione in materia di stupefacenti fossero equivalenti alle aggravanti contestate, rivalutando negativamente il giudizio di comparazione del giudice di primo grado.
Con un secondo motivo ha dedotto che il giudice dell'appello, tenuto conto del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contenuto nella sentenza del Tribunale di Palmi, avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione i reati ascritti all'imputato, in quanto dalla sentenza di primo grado (3.3.1995) erano trascorsi oltre quindici anni senza che fosse compiuto alcun atto interruttivo, essendo stato emesso il decreto di citazione in appello soltanto il 29.11.2010.
Con un terzo motivo ha denunciato l'illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto l'imputato uno stabile affiliato alla associazione dei calabresi, con la quale aveva, invece, intrattenuto rapporti in alcune occasioni per approvvigionarsi dello stupefacente che poi smerciava nelle Marche. In primo grado si poteva evincere dalla pena inflitta che all'imputato era stata attribuita la qualifica di partecipe, ma erroneamente nella sentenza non era stata esclusa l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1. Con un quarto motivo ha censurato il fatto che la Corte di appello, confermando la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo C), non avesse escluso la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non potendosi considerare un ingente quantitativo di cocaina trecento grammi di detta sostanza. Risultava, quindi, ulteriormente errato il giudizio di comparazione effettuato nella sentenza impugnata, in quanto per il delitto di cui al capo C) non ricorreva alcuna aggravante.
Con un quinto motivo ha dedotto che il giudice dell'appello avrebbe comunque dovuto dichiarare la prescrizione per il delitto di cui al capo C), anche senza tenere conto della riduzione di pena per le riconosciute attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 62 bis c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale di Palmi, condannando con sentenza in data 3.3.1995 l'PO per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (capi B e C dell'imputazione) alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione, aveva ritenuto le attenuanti generiche e quella prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 prevalenti sulle aggravanti contestate, avendo apportato le conseguenti riduzioni di pena alla pena base individuata nel più grave delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto di poter riformare in senso negativo il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti, ritenendole equivalenti, nonostante l'appello fosse stato proposto dal solo imputato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la cognizione del giudice d'appello è ristretta alle sole parti della decisione impugnata per le quali sia stata formulata una specifica censura. Tale principio può avere una eccezione quando l'esame del giudice d'appello sia estensibile a punti non specificamente indicati, ma collegati con vincolo di essenzialità alle parti oggetto della doglianza. Quindi il principio del tantum devolutum pone un limite rigoroso alla decisione da adottare, nel senso che questa può e deve essere riesaminata solo rispetto ai punti per i quali non sia intervenuta la acquiescenza che ne determina la definitività pro parte. In base a tale principio è stato affermato che la Corte di appello non può rivalutare negativamente il rapporto di comparazione fra attenuanti (anche senza incidere sulla sanzione inflitta) quando l'imputato, unico appellante, ha chiesto una diminuzione della pena (V. Sez. 2 sentenza n. 7495 del 29.2.1988, Rv. 179738). Deve essere accolto anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata chiesta declaratoria di estinzione dei suddetti reati per intervenuta prescrizione, nel quale restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
Nel caso in esame, tenuto conto della data di commissione dei reati (gennaio-febbraio 1991), devono essere applicate le regole sulla prescrizione vigenti prima dell'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251. Ai fini della prescrizione del reato, pertanto, deve tenersi conto della minima diminuzione stabilita per le circostanze attenuanti. L'attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e quella dell'art. 74, comma 7 prevedono come riduzione minima la metà della pena, che comporta per la violazione dell'art. 73 una pena pari a dieci anni e per la violazione dell'art. 74 una pena pari a dodici anni.
Per il disposto dell'art. 157 c.p. previgente alla suddetta legge, il periodo di prescrizione (senza alcuna interruzione) maturava nel caso suddetto in quindici anni.
Essendo quindi trascorsi dalla sentenza di primo grado (emessa in data 3.3.1995) al primo atto interruttivo (emissione del decreto di citazione a giudizio in appello in data 29.11.2010) oltre quindici anni, i reati in questione si sono estinti per prescrizione. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione dei reati per i quali il ricorrente era stato condannato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013