Sentenza 27 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16121 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 612 1/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto S ZION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 4299/01 Cron.32781 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI The Rel. Consigliere Ud.13/03/03 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: 3 DE TA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2 CUCCHIARI 57 SC E INT 19, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO TOSCANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BELLISARIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO 1543 RICCIO, NI VALENTE, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 201/00 del Tribunale di PAOLA, depositata il 28/06/00 - R.G.N. 78/97 e 7/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato ANDREA LIJOI per delega BELLISARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Paola accoglieva la domanda proposta dal sig. OL De TA nei confronti dell'INPS, rimasta contumace, diretta al riconoscimento del suo diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di cui egli era titolare. Avverso la decisione di primo grado l'INPS proponeva appello al Tribunale di Paola che lo accoglieva rilevando che il pensionato non aveva fornito la prova che gli incombeva di godere di un reddito inferiore al minimo previsto dalla normativa per ottenere l'integrazione richiesta. Per la cassazione della sentenza del Tribunale il sig. De TA propone ricorso formulandolo in un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE A Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.5 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n.222, unitamente al vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria della motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale è affetta da error in procedendo perché il giudice, ritenendo che l'appellato non fosse in possesso del requisito reddituale, aveva contravvenuto al c.d. ius novarum in quanto doveva considerarsi nuova anche la prova diretta alla dimostrazione di un fatto che già in primo grado era stato oggetto di accertamento. Deduce inoltre che sia in primo grado che in appello egli aveva documentalmente provato di non aver mai superato la soglia reddituale che esclude l'integrazione al minimo dell'assegno di invalidità. 1 Il motivo è infondato. Va anzitutto rilevato che nel primo grado del giudizio l'INPS è rimasto . contumace: pertanto, non può ritenersi che, di fronte ai fatti affermati dall'attore a fondamento della sua domanda, vi sia stato un originario $ atteggiamento di non contestazione da parte dell'Istituto, in rapporto alla regola dell'art.416, terzo comma, che impone al convenuto, allorché si costituisce nel giudizio di primo grado, l'onere di prendere "posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" sui fatti affermati dall'attore .In difetto di un atteggiamento di non contestazione da parte del convenuto, che non opera quando manchi il presupposto della costituzione, il ricorrente era, dunque, tenuto a provare, ai sensi dell'art.2697 C.C., i fatti giuridici costitutivi della fattispecie. A tali principi si è attenuto il Tribunale che, rilevando che il pensionato non aveva dato la prova che gli incombeva circa il requisito reddituale necessario LD per ottenere l'integrazione al minimo della pensione percepita, ha correttamente ritenuto che la domanda del De TA non potesse trovare accoglimento con conseguente riforma della sentenza pretorile che aveva omesso di affrontare tale aspetto. Il ricorrente, contestando l'affermazione del giudice d'appello circa la mancanza di prova, sostiene di avere dimostrato di non aver mai superato la soglia reddituale che esclude l'integrazione al minimo della pensione, non indicando, peraltro in ricorso il contenuto testuale dei documenti depositati in appello cui si riferisce. Nel giudizio di legittimità, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, è necessario che il motivo contenga un'esposizione degli elementi → di giudizio in fatto tali da consentire alla Corte di procedere alla valutazione della decisività dei mezzi istruttori della cui mancata o erronea considerazione ci si duole, per cui è necessario, quanto alle prove documentali, che nel motivo siano non solo precisati gli elementi identificativi, ma anche riportato il contenuto del documento il cui esame si assume essere stato erroneamente pretermesso o valutato (V., tra le tante, Cass. 26 luglio 2002 n.11052; n.4663/2002; 7852/2001. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione in quanto l'INPS non ha svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 13 marzo 2003 IL CONSIGLIERE ESTENSORE AS AL IL PRESIDENTEVincenzo Miles CANCELLIERE lide ля Depositato in Cancelleria 27 OTT 2003 oggi, IL CANCELLIERE le 3