Sentenza 16 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8162 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
8 1 6 2 /0 1 3 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. nn. 8068/99 e Dott. Vincenzo MILEO Consigliere 10965/99 Consigliere Cron. 18889 Dott. Antonio LA MORGESE Raffaell FobCIA Dott. Giuseppe CELLERINO | Consigliere Rep. Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. Ud. 13 marzo 2001 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g. n. 8068/99) proposto da: PRIMA s.a.s. di UC ON in liquidazione (già PRINCIPE s.a.s. di UC ON & C.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Bosio e Maria Teresa Barbantini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Trevi n. 86, giusta procura a margine del ricorso;
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- ricorrente -
contro
OL NI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Vaccarezza e Giuseppe Guancioli, presso lo studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Bertoloni n.41, giusta procura a margine del "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
NONCHE' sul ricorso (r.g. n. 10965/99) proposto da OL NI, rappresentato, difeso e domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
PRIMA s.a.s. di UC ON in liquidazione (già PRINCIPE s.a.s. di UC ON & C.), rappresentata, difesa e domiciliata come dinanzi indicato;
(ricorrente principale e controricorrente in via incidentale) M avverso la sentenza del Tribunale di Genova-Sezione Lavoro n. 1016/98 del 21 aprile 1998 (reso nel giudizio di appello aventi il n. di r.g. 7393/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 marzo 2001 dal cons. relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per "il rigetto del 2 ricorso principale;
per l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso incidentale". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Genova conveniva in giudizio la s.a.s. "Principe" esponendo: di essere stato assunto nel maggio 1986 dalla "Principe" s.a.s. con mansioni di funzionario di vendita e provvigioni al 15% delle -di essere stato promosso a responsabile delle vendite effettuate;
vendite nel successivo mese di giugno, percependo un fisso mensile di L.
1.000.000 oltre al 5% del fatturato totale della società; - che nello svolgimento delle sue mansioni egli utilizzava le strutture aziendali, dava disposizioni al personale e ai venditori, eseguiva le direttive del socio accomandatario, sig. ON;
- che il rapporto non era mai stato regolarizzato ed, anzi, nel marzo 1987 veniva dissimulato, su induzione del ON, da un contratto di associazione in partecipazione, in forza del quale il VO apportava un capitale di M L. 10.000.000 ed il proprio lavoro dietro riconoscimento di una partecipazione agli utili nella misura del 30%; - che tale contratto veniva accompagnato da una controdichiarazione, nella quale si chiariva essere volontà delle parti retribuire il VO con una percentuale del fatturato, anzichè degli utili;
- che, dopo la stipula del contratto, le modalità del rapporto non mutavano, solo estendendosi 3 all'intera attività commerciale della società l'attività svolta dall'esponente; che in data 31 marzo 1988 il contratto veniva "rettificato”, con la restituzione dell'apporto capitale del ricorrente e riduzione della partecipazione agli utili nella misura del 25%; - che il rapporto si risolveva alla fine di marzo 1989 per iniziativa della Società; chiedeva, quindi, il riconoscimento di un rapporto di lavoro- subordinato con la società convenuta dal maggio 1986 al marzo 1989 e la condanna della stessa al pagamento della somma di L. 38.621.056 a titolo di mensilità extrasolari e trattamento di fine rapporto. Si costituiva la s.a.s. "Principe" contestando quanto dedotto in ricorso e assumendo che il VO aveva contattato il Sig. ON offrendo un rapporto di collaborazione autonoma avente ad oggetto il reperimento di clienti da parte del ricorrente, forte di una pluriennale esperienza nel settore;
escludeva, quindi, che, alla stregua del nomen iuris assegnato al rapporto dalla comune volontà delle parti, M dell'assenza di subordinazione, della ricorrenza di un valido e legittimo rapporto di associazione in partecipazione, dei cospicui compensi percepiti dal ricorrente - giustificabili in un rapporto associativo, ma non in un rapporto di lavoro dipendente -, potesse configurarsi nella fattispecie un rapporto di lavoro subordinato;
in subordine, contestava gli avversi conteggi e chiedeva l'applicazione del principio del cd. assorbimento e, attesa l'entità del percepito, di gran lunga superiore al 4 dovuto, svolgeva domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate in eccedenza. L'adito Giudice del Lavoro - esperiti l'interrogatorio delle parti e le prove orali ammesse con "sentenza non definitiva in punto an", accoglieva la domanda del ricorrente, dichiarando l'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato e rimetteva la causa in istruttoria per la quantificazione delle pretese economiche;
quindi, esperita consulenza tecnica, pronunziava sentenza "definitiva", condannando parte convenuta a corrispondere la somma di L. 37.358.245 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Avverso tali decisioni proponeva appello la "Prima" s.a.s. (subentrata alla “Principe” s.a.s.) e il Tribunale di Genova - quale Giudice del Lavoro di secondo grado riformava parzialmente la sentenza "definitiva” e condanna(va) la società appellante a R M corrispondere all'appellata l'importo di L. 13.008.245, oltre interessi e rivalutazione dal 1° aprile 1989 al saldo, compensando tra le parti nella misura di un terzo le spese di giudizio>>. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello, nel condividere la qualificazione giuridica del rapporto intercorso fra le parti come rapporto di lavoro subordinato data dal Pretore, ha rilevato che le emergenze probatorie evidenziate dal giudice di primo grado, se non costituiscono le uniche risultanze 5 dell'istruttoria esperita, ne rappresentano, tuttavia, i profili più utili e salienti non contraddetti da dati significativi di segno contrario>>. Aggiungeva il Tribunale che tale affermazione comporta, a carico del datore di lavoro, la debenza degli istituti economici, legislativi e contrattuali, che disciplinano questo specifico tipo di rapporto;
nè può l'appellante pretendere che tali istituti - nella specie si discute solo t.f.r. e mensilità aggiuntive - vengano calcolati sulla retribuzione minima contrattuale e, con questa, "sostituiti" alle maggiori somme di fatto corrisposte all'appellato, con condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'eccedenza>>. Concludeva, infine, il Giudice di appello che al "principio dell'assorbimento" non sfuggono le cd. mensilità extra W solari, che costituiscono retribuzione corrente, periodicamente corrisposta in costanza di rapporto, per cui, mentre deve essere confermata la condanna della società alla corresponsione della somma dovuta a titolo di t.f.r, così come quantificata dal c.t.u. di primo grado, deve essere esclusa - in applicazione del trattamento di miglior favore - la debenza degli importi per i quali è stata pronunciata condanna a titolo di mensilità aggiuntiva>>. Per la cassazione di tale sentenza la "Prima s.a.s. di UC ON in liquidazione" propone ricorso affidato a due motivi e sostenuto da "memoria" ex art. 378 cod. proc. civ.. 6 Resiste con controricorso IO VO, che propone ricorso "incidentale" affidato ad un motivo, al quale resiste, a sua volta, la ricorrente "principale" con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo la Società ricorrente denunziando- "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2094 e segg. cod. civ. in relazione agli artt. 2549 e segg. cod. civ. e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" censura la sentenza del Tribunale di Genova per avere erroneamente - interpretato la “controdichiarazione" sottoscritta dalle parti in merito alla formalizzata natura di rapporto di associazione in partecipazione e per avere confuso un possibile inadempimento non grave ad un valido contratto di associazione in partecipazione con un sintomo dell'inesistenza di tale contratto>>. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "violazione R R R e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. e omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" - addebita al Giudice di appello di avere omesso di valutare decisivi elementi di prova senza dar conto in alcun modo del perchè di tale omesso esame di punto decisivo>>. Con l'unico motivo del ricorso "incidentale” il VO denunziando omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria 7 motivazione su un punto decisivo della controversia>> censura la sentenza del Tribunale di Genova per avere omesso di decidere sulla natura simulata del contratto di associazione in partecipazione [e, quindi,] di considerare che il principio dell'assorbimento si fonda e vive sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, che in concreto è risultato poi avere natura subordinata: ben diversa è la fattispecie in esame, nella quale il rapporto dedotto in giudizio è sorto nella stessa intenzione delle parti in regime di subordinazione, ancorchè sia stata dissimulata sotto le spoglie di una associazione in partecipazione>>. II . Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti ex art. 335 cod. proc. civ. in quanto proposti contro la medesima sentenza. III Il primo motivo del ricorso principale - con cui viene censurata la decisione del Giudice di appello in merito al valore da attribuire alla regolamentazione contrattuale del rapporto in contestazione - appare inammissibile e, comunque, infondato. Infatti, con corretta valutazione del contenuto del "contratto" e della "controdichiarazione" sottoscritti dalla parte [- alla base della statuita negazione della natura di rapporto di associazione in partecipazione per il rapporto de quo -] e delle deposizioni testimoniali e delle risultanze processuali [- alla base dello statuito riconoscimento della natura di rapporto di lavoro subordinato per il rapporto de quo -], 8 il Tribunale di Genova ha esattamente ritenuto che tra le parti fosse effettivamente intercorso, appunto, un rapporto di lavoro subordinato. Siffatta statuizione che si concretizza, sotto un primo profilo, nell'interpretazione di disposizioni negoziali da parte del giudice del merito è soggetta al sindacato di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 3485/1990, Cass. n. 2638/1990); violazione, nella specie, inesistente anche perché la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto o di un atto negoziale da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Vizio di inammissibilità a cui non si sottrae chiaramente il ricorso in esame che non ha neppure denunziato R D un'errata applicazione dei canoni ermeneutici, non richiamando neppure genericamente - e, come si è constatato, ciò non sarebbe stato sufficiente le regole di cui agli artt. 1362 e segg. cod. proc. civ. che sarebbero state violate dal Giudice territoriale. Sotto altro profilo, si appalesa infondata la censura concernente 9 la pretesa violazione degli artt. 2094 e 2549 cod. civ. che, nei termini in cui viene sollevata, riguarda anche il secondo motivo di ricorso e si caratterizza per la sua estrema genericità, che fa derivare (ante omnia) l'inammissibilità del "mezzo" per violazione del canone dell'autosufficienza del ricorso. Al riguardo si rimarca che per stabilire, in generale, se lo svolgimento di prestazioni lavorative sia riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato (con retribuzione eventualmente collegata agli utili dell'impresa) o invece ad un rapporto associativo derivante, in particolare, da un negozio di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, è necessario individuare la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione in concreto del rapporto, degli elementi caratterizzanti i due contratti, tenendo conto soprattutto del fatto che, mentre il rapporto di associazione in partecipazione implica l'obbligo del rendiconto periodico da parte dell'associante e l'esistenza per 2 9 l'associato di un rischio di impresa (non imputabile all'associante e 1 non limitato alla perdita della retribuzione), nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento fondamentale è costituito dal vincolo di subordinazione, il quale è più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato all'impresa. Nella specie, il Giudice di appello con motivazione congrua ed 10 adeguata e, come tale, incensurabile in sede di legittimità - ha - accertato ed ha dato conto della sussistenza nel rapporto in contestazione dell'elemento fondamentale del rapporto di lavoro subordinato;
mentre, al contrario, nella censura proposta dalla società ricorrente non è stato espressamente indicato come si fosse concretizzato il preteso vizio della sentenza impugnata sul punto specifico degli elementi caratterizzanti la differente natura giuridica del rapporto associativo rispetto al rapporto lavorativo: donde, comunque, l'inammissibilità della cennata censura. IV . In relazione al secondo motivo del ricorso principale, già sono state indicate le ragioni dell'infondatezza delle relative censure in merito alla pretesa violazione dell'art. 2094 cod. civ.. Parimenti inammissibili e, in ogni caso, infondate appaiono le ulteriori censure sollevate con tale mezzo in ordine alla pretesa errata valutazione delle risultanze probatorie. Infatti, in sede di legittimità, non sono proponibili censure र फि dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice del merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denunzia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dai quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. Pervero, il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova (nella specie, dalle 11 deposizioni dei testi LL e ZA e dalle emergenze probatorie evidenziate dal giudice di primo grado>>) che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento dell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi (come talune deposizioni testimoniali) non menzionati o non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993). Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente in quanto la decisione della causa è avvenuta, giova ribadirlo, in base alla valutazione delle risultanze processuali valutate nel loro complesso ritualmente acquisite, dovendosi (in generale) ritenere inammissibili le doglianze, le doglianze relative ai pretesi “vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico- 12 formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con congrua e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure य proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della स verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo 13 convincimento, ma non già, invece, come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica 0 con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Genova senza renderlo viziato ai sensi - dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994). -Anche l'unico motivo del ricorso incidentale in merito alla V -. pretesa omessa decisione sulla natura simulata del contratto di associazione in partecipazione determinante l'inapplicabilità del cd. "principio dell'assorbimento di ogni compenso corrisposto al lavoratore a fronte di ogni altro elemento retributivo comunque dovuto" - si appalesa inammissibile e, in ogni caso, infondato. 14 Al riguardo, a conferma della cennata inammissibilità, valgono le considerazioni già addotte sub “capo III" relativamente alla rilevanza dell'interpretazione delle disposizioni negoziali da parte del giudice del merito (nella specie il Tribunale di Genova ha accertato e correttamente statuito che l'esistenza di una vera e propria simulazione presuppone una volontà contraria delle parti non emergente con sicurezza dagli atti>>): interpretazione che è soggetta al sindacato di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e che non è stata neppure denunziata (con riferimento ad una specifica errata applicazione dei canoni ermeneutici) dal ricorrente in via incidentale. Non sussistono, in ogni caso, nella sentenza impugnata, i vizi di motivazione dedotti oltretutto mediante censure ancorate a circostanze fattuali e, come tali, inammissibili in sede di legittimità - unicamente a fondamento del motivo di ricorso incidentale. R B Infatti atteso che per le questioni di diritto (relative alle violazioni di norme di legge o di principi giuridici da esse derivanti) non è ammissibile il ricorso in cassazione per omessa o insufficiente motivazione poichè in ordine alla soluzione di dette questioni il sindacato giurisdizionale del giudice di legittimità è limitato al controllo dell'esattezza giuridica della statuizione (cfr. Cass. n. 6752/1991) vale ribadire (a conferma, nella specie, della integrale - 15 infondatezza del motivo in esame) che il vizio di insufficienza della motivazione può sussistere soltanto nell'ipotesi di motivazione insufficiente sotto un profilo sostanziale, in quanto riveli, nel suo insieme, un'obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del proprio convincimento e non già quando essa riveli, sia pure in modo conciso, che il giudice - come per la sentenza impugnata - ha valutato gli elementi sottoposti al suo esame in modo diverso da quello preteso dalla parte (Cass. n. 2714/1995). VI. In definitiva, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati. Ricorrono giusti motivi - idest, rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale -per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi r.g. 8068/1999 e 10965/1999 e li rigetta;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 13 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Madiki utaram DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA Phill AI SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 5 IM . N DA REGISTRO, E DA ERY 11-8-73 ESENTE D Sana DIRITTO LEGGE O ELLA 16 IL CANCE D