Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/10/2003, n. 15493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15493 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (ISTNE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME D POP O I LANG LA CORTES PROMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Primo Presidente f.f. R.G.N. 12515/02 - Cron.31535 - Presidente di sezione Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO - Rep. Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere- Ud. 10/07/03 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Ugo VITRONE Consigliere Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI FRIGNANO, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADINOLFI, giusta delega in atti;
- ricorrente 2003
contro
MA IA, domiciliato in ROMA, presso LA 680 -1- CASSAZIONE CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DIV rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FABOZZI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 236/01 del Giudice di pace di TRENTOLA DUCENTA, depositata il 21/02/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, giursidizione dell'ago, a sezione semplice per il resto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 16 dicembre 1999 NO MA si rivolgeva al Giudice di pace di Trentola-Ducenta, chiedendo che venisse dichiarata la prescrizione del diritto di credito vantato dal Comune di Frignano relativamente ai canoni per la fornitura di acqua potabile per gli anni 1990/1991, per l'ammontare complessivo di lire 299.880. Con sentenza in data 21 febbraio 2001 il Giudice di pace accoglieva la domanda. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Frignano, con sei motivi. Resiste con controricorso NO MA. Il ricorso è stato assegnato alla Sezioni unite perchè con il primo motivo è stata sollevata una questione di giurisdizione. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso si deduce che all'attuale resistente era stato chiesto anche il pagamento di somme "inerenti le acque reflue, l'allontanamento e depurazione delle acque fognarie" ed il giudice di pace avrebbe omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in merito. Il motivo è infondato. 3 Come risulta dalla esposizione del fatto contenuta della sentenza impugnata, l'attuale resistente aveva dedotto la prescrizione esclusivamente con riferimento al canone per la fornitura di acqua potabile (e sul punto non sussiste controversia in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario); il Giudice di pace, che ha accolto tale domanda, KJ non aveva motivo di affermare il proprio difetto di giurisdizione su questioni che erano estranee all'oggetto del giudizio. I l primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato, con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. Va disposta la rimessione degli atti al primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice ai fini dell'esame degli altri motivi.
P.Q.M.
la Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Mesientieren Tus. Roma, 10 luglio 2003. Deposi ts in Cancellaria IL CANCELLIERE C1 16 OTT 2003 Giovann Giambattista CAN CLUEREC1 Giovanni Giambattista ай