Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7846
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Sentenza 19 maggio 2003

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Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, sia dal testo dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952 n. 218 (che impone al fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione di versare i contributi figurativi al fondo pensioni per lo stesso periodo per il quale corrisponde l'indennità al disoccupato, così palesando che si tratta di contributi figurativi ma non fittizi) sia dai lavori preparatori della stessa legge (che riconnettevano il beneficio ai soli casi di disoccupazione indennizzata), si desume che l'accredito della contribuzione figurativa, per le giornate di disoccupazione involontaria, non è automatico, ma presuppone che vi sia stato un atto discrezionale di concessione dell'indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla successiva mancata della medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7846
    Data del deposito : 19 maggio 2003

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