Sentenza 19 maggio 2003
Massime • 1
Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, sia dal testo dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952 n. 218 (che impone al fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione di versare i contributi figurativi al fondo pensioni per lo stesso periodo per il quale corrisponde l'indennità al disoccupato, così palesando che si tratta di contributi figurativi ma non fittizi) sia dai lavori preparatori della stessa legge (che riconnettevano il beneficio ai soli casi di disoccupazione indennizzata), si desume che l'accredito della contribuzione figurativa, per le giornate di disoccupazione involontaria, non è automatico, ma presuppone che vi sia stato un atto discrezionale di concessione dell'indennità di disoccupazione, indipendentemente dalla successiva mancata della medesima.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7846 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZISA Alessandro - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e t difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PILERIO SPADAFORA, VINCENZA GORGA, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12289/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 02/12/99 R.G.N. 7873/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Genova - in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 10 giugno/28 settembre 1998 - accoglieva la domanda proposta da RG AS, contro l'INPS, per ottenerne la condanna alla riliquidazione della pensione - assumendo che la propria anzianità contributiva andava maggiorata di sei mesi di contribuzione figurativa per disoccupazione, sebbene avesse diritto all'indennità relativa, senza tuttavia riceverne la concessione - in base al rilievo che l'accredito figurativo (ai sensi dell'art. 4 legge n. 218 del 1952) compete anche quando l'indennità di disoccupazione, pur essendo dovuta, non sia stata tuttavia concessa.
Avverso la sentenza d'appello, l'Istituto socombente propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 legge 4 aprile 1992, n. 218), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
l'INPS censura la sentenza impugnata per avere ritenuto accreditabile la contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, a prescindere dalla concessione della relativa indennità.
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt 4
legge 4 aprile 1992, n. 218, 10 DPR 26 aprile 1957, n. 818) - l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto accreditabile la contribuzione figurativa per disoccupazione volontaria a prescindere dalla concessione della relativa indennità, sebbene tale contribuzione figurativa, da un lato, sia posta a carico del fondo per l'assicurazione della disoccupazione - e, perciò, non sia fittizia - e, dall'altro, sia commisurata, principalmente, alla durata del periodo di percezione dell'indennità giornaliera di disoccupazione, oltre che al salario venuto a cessare.
Il ricorso è fondato.
2. Invero l'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (recante Riordinamento delle pensioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) sancisce testualmente:
3. Invero l'obbligazione contributiva del datore di lavoro - in funzione di finanziamento delle pensioni, come di altre prestazioni previdenziali - sorge automaticamente, in dipendenza della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, ed, in linea di principio, ne subisce le vicende sospensive ed interruttive. Tuttavia, in presenza di cause sospensive od interruttive del rapporto di lavoro - ritenute meritevoli di particolare tutela, per i valori ed i beni che ne risultano coinvolti (quali servizio di leva, alcune aspettative, malattia, gravidanza e puerperio etc.) -, l'accredito di contribuzioni figurative e, di regola, anche fittizie - perché non danno luogo a versamento effettivo di contributi - garantiscono la copertura previdenziale dei periodi di sospensione o interruzione del rapporto, che ne risultano (fin dal r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827). Solo successivamente, tuttavia, la contribuzione figurativa è stata estesa (dall'art. 4 della legge 4 aprile 1952 n. 218, cit.) ai periodi di disoccupazione involontaria, che fino ad allora davano diritto soltanto alla indennità relativa.
Fin dalla istituzione, la contribuzione figurativa per disoccupazione ha coperto soltanto le "giornate di disoccupazione indennizzate".
Univoche suggestioni testuali, in tal senso, della disposizione istitutiva ("periodi per i quali è corrisposta la indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione", "giornate di disoccupazione indennizzate") risultano confortate, fra l'altro, dalla considerazione che il fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione è tenuto, per lo stesso periodo per il quale corrisponde l'indennità al disoccupato, a versare i contributi figurativi al fondo pensioni.
Pur restando figurativi, perché non derivano dall'esercizio di una attività lavorativa, quei contributi non sono quindi fittizi, perché posti a carico, appunto, del fondo per l'assicurazione contro la disoccupazione (art. 4,comma 3).
Una volta che sia stata concessa l'indennità di disoccupazione, tuttavia, la mancata corresponsione della stessa indennità - in quanto violazione dell'obbligo, che ne risulta imposto - non può precludere l'accredito della contribuzione figurativa. La sentenza impugnata - che ritiene accreditabile la contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, a prescindere dalla concessione della relativa indennità - si discosta dal principio di diritto enunciato e merita, quindi, le censure che le vengono mosse dall'Istituto ricorrente.
4.Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, 1^ comma, c.p.c.) - potendo la causa essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta da RG AS contro l'INPS, senza che siano all'uopo necessari ulteriori accertamenti di fatto - ma il resistente non va condannato (art. 152 disp. att. c.p.c.) tuttavia, alla rifusione delle spese dell'intero processo (art. 385, 2^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio;
Decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RG AS contro l'INPS; Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2003